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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 1-1/ /2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione Fallimentare Ufficio di Latina
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Pierluigi De Cinti - Presidente
dott. Marco Pietricola - Giudice
dott.ssa Tiziana Tinessa- Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 13/01/2025 da in liquidazione con sede in Parte_1
Latina in via Pier luigi Nervi scala N. 246 CF , PEC P.IVA_1 Email_1 rappresentata dal liquidatore Dott. per l'apertura della procedura di Controparte_1
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA;
rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e quindi non appare necessaria la sua audizione;
udita la relazione del giudice relatore;
ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2, CCI, atteso che la società ricorrente ha la sede legale in Latina e, pertanto, il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Latina;
considerato che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione da sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett c.) CCI e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCI all'Agente della Riscossione e agli Uffici fiscali;
considerato che
nella relazione dell'OCC si legge che: “non vi sono flussi di cassa da mettere a disposizione dei creditori, mentre le uniche risorse finanziarie disponibili sono rappresentate dal deposito bancario di € 7.500,00 e a fronte del quale la Intesa San Paolo ha emesso un assegno circolare a favore della società debitrice e da un ulteriore saldo di cassa pari ad € 1.079,91. Durante la liquidazione controllata si potrà meglio verificare la possibilità di incassare i crediti esposti nella situazione contabile e indicati quale posta attiva realizzabile dal liquidatore per un ammontare pari ad € 16.754,35; dovrà inoltre essere valutata la possibilità di realizzare i beni mobili, attualmente accatastati in un garage di proprietà di uno dei soci e in relazione ai quali è stata presentata un'offerta per il mobilio pari a € 500,00”; ritenuto che, pertanto, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCI ed appare ammissibile;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/2012) poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 CCI;
rilevato che l'art. 270 CCII prevede inoltre che il Tribunale, con la sentenza, “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto opportuno, considerando che l'attivo è costituito pressoché unicamente da crediti da recuperare, nominare quale liquidatore un avvocato;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
con sede in Latina in via Pier luigi Nervi scala N. 246 CF;
Controparte_2 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato alla procedura la dott.ssa Tiziana Tinessa;
NOMINA liquidatore l'avv. Sara Micci;
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore il termine perentorio di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le domande di ammissione al passivo, di restituzione o di rivendicazione, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10, comma 3;
ORDINA la trascrizione del presente provvedimento sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione, qualora esistenti;
ORDINA la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento;
DISPONE che il Liquidatore
- provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore e alla pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche l' indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità di liquidazione, che depositerà nel fascicolo telematico;
- entro 45 giorni dal termine indicato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CC;
- entro il 30/06 e il 30/12 di ogni anno, provveda al deposito di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto conto della procedura, nel quale indicherà se a) il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice delegato, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di 3 anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale completa il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- una volta terminata l'attività di liquidazione, provveda a presentare il conto della sua gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 CCI;
- una volta terminato il riparto tra i creditori, provveda a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCI.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al
Liquidatore nominato.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Tiziana Tinessa) (dott. Pierluigi De Cinti)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione Fallimentare Ufficio di Latina
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Pierluigi De Cinti - Presidente
dott. Marco Pietricola - Giudice
dott.ssa Tiziana Tinessa- Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 13/01/2025 da in liquidazione con sede in Parte_1
Latina in via Pier luigi Nervi scala N. 246 CF , PEC P.IVA_1 Email_1 rappresentata dal liquidatore Dott. per l'apertura della procedura di Controparte_1
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA;
rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e quindi non appare necessaria la sua audizione;
udita la relazione del giudice relatore;
ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2, CCI, atteso che la società ricorrente ha la sede legale in Latina e, pertanto, il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Latina;
considerato che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione da sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett c.) CCI e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCI all'Agente della Riscossione e agli Uffici fiscali;
considerato che
nella relazione dell'OCC si legge che: “non vi sono flussi di cassa da mettere a disposizione dei creditori, mentre le uniche risorse finanziarie disponibili sono rappresentate dal deposito bancario di € 7.500,00 e a fronte del quale la Intesa San Paolo ha emesso un assegno circolare a favore della società debitrice e da un ulteriore saldo di cassa pari ad € 1.079,91. Durante la liquidazione controllata si potrà meglio verificare la possibilità di incassare i crediti esposti nella situazione contabile e indicati quale posta attiva realizzabile dal liquidatore per un ammontare pari ad € 16.754,35; dovrà inoltre essere valutata la possibilità di realizzare i beni mobili, attualmente accatastati in un garage di proprietà di uno dei soci e in relazione ai quali è stata presentata un'offerta per il mobilio pari a € 500,00”; ritenuto che, pertanto, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCI ed appare ammissibile;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/2012) poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 CCI;
rilevato che l'art. 270 CCII prevede inoltre che il Tribunale, con la sentenza, “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto opportuno, considerando che l'attivo è costituito pressoché unicamente da crediti da recuperare, nominare quale liquidatore un avvocato;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
con sede in Latina in via Pier luigi Nervi scala N. 246 CF;
Controparte_2 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato alla procedura la dott.ssa Tiziana Tinessa;
NOMINA liquidatore l'avv. Sara Micci;
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore il termine perentorio di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le domande di ammissione al passivo, di restituzione o di rivendicazione, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10, comma 3;
ORDINA la trascrizione del presente provvedimento sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione, qualora esistenti;
ORDINA la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento;
DISPONE che il Liquidatore
- provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore e alla pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche l' indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità di liquidazione, che depositerà nel fascicolo telematico;
- entro 45 giorni dal termine indicato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CC;
- entro il 30/06 e il 30/12 di ogni anno, provveda al deposito di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto conto della procedura, nel quale indicherà se a) il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice delegato, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di 3 anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale completa il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- una volta terminata l'attività di liquidazione, provveda a presentare il conto della sua gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 CCI;
- una volta terminato il riparto tra i creditori, provveda a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCI.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al
Liquidatore nominato.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Tiziana Tinessa) (dott. Pierluigi De Cinti)