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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
GI IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1643/2021 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Parte_1
IN e PA D'DR, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta,
Via Giardini 45, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Rosanna Tartaglione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Marcianise, Via Narducci n. 46, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta nonché
CP_2
opposta non costituita
CONCLUSIONI come rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
1 In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione endoesecutiva spiegata da avverso l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi ex artt. 72 bis e Parte_1
48 bis DPR 602/1973, originante la procedura Rg n. 3065/2020.
Precisamente, trattasi di opposizione che il suddetto esecutato spiegava avverso il pignoramento presso terzi esattoriale n. 02820203220000064005 (codice identificativo 28/2020/8480), intrapreso dalla in suo danno e nei confronti del terzo datore di lavoro sulla base del CP_3 CP_2 mancato pagamento delle cartelle di pagamento nn. 02820180018995983000 e
02820190030817983000.
A supporto della opposizione l'odierno istante adduceva le seguenti ragioni: 1. illegittimità della intrapresa esecuzione esattoriale in ragione della sospensione disposta dal legislatore emergenziale delle procedure esecutive;
2. omessa notificazione dell'atto di pignoramento e degli atti ad esso sottesi;
3. violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72 ter DPR 602/73 ed errata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., stante l'inclusione di importi dovuti a titolo di straordinari e turni di reperibilità, nonché di altri arretrati e voci accessorie spettanti all'odierno ricorrente;
4. illegittimità del pignoramento per violazione del divieto per la PA di porre atti in contrasto con quelli precedentemente emanati, segnatamente il calcolo del debito residuo dovuto dall'esecutato, effettuato ad opera dell' nell'ambito della definizione agevolata;
5. divieto di doppia CP_3 imposizione per avere l' posto a fondamento di entrambe le cartelle sottese all'atto di CP_3 pignoramento il credito IRPEF anno 2015 e comunque intervenuto pagamento del dovuto;
6. nullità del pignoramento per omessa specificazione del dettaglio dei crediti azionati;
7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 D.P.R. 602/73; 8. abuso del processo esecutivo.
Sulla scorta di tali ragioni instava per la sospensione della esecuzione.
Il G.E., titolare della esecuzione, instaurato il contraddittorio sulla invocata cautela, con ordinanza del 16.10.2020, così provvedeva: “… Preliminarmente si ricorda come la presente procedura espropriativa esattoriale sia stata promossa dalla quale agente Controparte_1 della riscossione per la provincia di Caserta, in danno di nella forma di Parte_1 pignoramento presso terzi ex art.72 bis e 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 nei confronti del terzo con pignoramento gravante sullo stipendio dell'esecutato. Anzitutto per CP_4 quanto riguarda le doglianze sopra indicate deve osservarsi – in punto di qualificazione della contestazione – come esse integrino un'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., atteso che parte opponente contesta specificamente la regolarità degli atti della procedura, ed in particolar modo la notifica degli atti prodromici, quindi, il quomodo dell'esecuzione. Va inoltre rilevato che oggetto dell'esecuzione esattoriale opposta sono tutti crediti di natura tributaria, come risulta
2 nell'estratto di ruolo e dalle cartelle di pagamento in atti, che peraltro appaiono regolarmente notificate all'esecutato. Assume quindi rilievo sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. S.U. 05.06.2017, nn. 13913 e 13916; al cui orientamento hanno dato seguito: Cass. S.U. 23.10.2018, n.24965) che ha affermato il seguente principio: “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi del D.Lgs. n.546 del
1992, art.2, comma 1, secondo periodo, art.19, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario”. Ciò detto appare che l'istanza cautelare non potrà essere accolta perché, prima facie, il giudice adito non appare munito di giurisdizione sulla domanda. Il provvedimento definitivo sulla giurisdizione dovrà essere adottato con sentenza (art.279, co.II, n.1,
c.p.c.) all'esito di eventuale giudizio di merito. …”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante – argomentando della sussistenza di giurisdizione del Tribunale adito - instaurava la fase di merito della opposizione spiegata innanzi al
G.E., devolvendo le medesime censure spiegate in fase sommaria e concludendo nei termini di seguito indicati: “… Voglia l'On.le Tribunale, in ragione delle motivazioni esposte nel presente atto, accertare la nullità e/o inesistenza e/o irregolarità dell'atto dì pignoramento impugnato per le illegittimità formali dell'atto esecutivo, e ove mai possibile e di competenza si questo On.le Giudice adito, per le ragioni di fatto e diritto sopra descritte ed in virtù del fumus boni iuris e periculum in mora emergente dai motivi del ricorso sospendere il pignoramento ed ordinare la restituzione delle somme indebitamente trattenute oltre interessi. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario. Ci si riserva, sin da ora, di precisare, modificare e/o integrare domande, eccezioni e conclusioni, nonché ulteriormente articolare i mezzi di prova nei termini di legge. …” (cfr. pag. 12 atto introduttivo).
Con ordinanza del 7.12.2021 veniva disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della opposta/convenuta , stante la Controparte_1 nullità di essa per come avvenuta (presso il difensore costituito nella fase cautelare).
Si costituiva in giudizio l'agente della riscossione che, contestando l'avverso dedotto – in via preliminare - eccepiva il difetto di giurisdizione, nonché la tardività della introduzione del giudizio di merito;
in ogni caso, deduceva della infondatezza della opposizione e concludeva per il rigetto di essa.
3 In sede di udienza figurata del 24.5.2022, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva da ultimo assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. alla udienza del 11.3.2025.
Cont In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi, benché ritualmente convenuta in giudizio (cfr. documentazione allegata all'atto della iscrizione a ruolo).
Sempre in via preliminare, il Tribunale reputa di doversi soffermare sulle eccezioni sollevate dalla parte convenuta/opposta, CP_3
Con riguardo a quella afferente il difetto di giurisdizione del giudice adito, appare opportuno muovere da una ricostruzione sistematica del tema del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale.
Come noto, l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Tale dato normativo suggerisce una demarcazione tra quanto verificatosi prima dell'esecuzione
(giurisdizione del G.T.) e gli atti esecutivi tout court considerati (giurisdizione del G.O.).
Con la pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre - che “ … alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Traendo le fila del discorso, in considerazione del fatto che la cartella di pagamento, ovvero l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 502/73, costituiscono il riferimento nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la domanda giudiziale ove volta a contestare l'an della pretesa tributaria, comporterebbe il radicamento della giurisdizione delle commissioni tributarie;
4 diversamente, ove la domanda giudiziale non assuma la connotazione di reazione alla pretesa tributaria in sé – anche avuto riguardo della sentenza n. 114/2018, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile” – il giudice cui domandare tutela dei propri diritti è il
G.O..
Alla luce di quanto detto – avuto riguardo delle circostanze dedotte e della documentazione allegata agli atti – l'eccezione va respinta.
Quanto alla eccepita tardività della instaurazione del presente giudizio di merito, occorre osservare quanto segue.
Con la ordinanza di definizione della fase sommaria del 16.10.2020, lavorata in data 16.11.2021, il
G.E. assegnava “… termine di giorni novanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia
e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art.163-bis c.p.c., ridotti della metà. …”.
Come accennato, a seguito della rinnovazione della notificazione nei suoi confronti, l' CP_3 costituendosi in giudizio deduceva quanto segue: “… Sempre in via preliminare e subordinata, si deduce ed eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione per la decorrenza dei termini per la riassunzione del giudizio avendo l'opponente introdotto il giudizio di merito con la notifica dell'atto di citazione oltre il termine perentorio del 17.1.2021 concesso dal Giudice dell'Esecuzione. Invero, il G.E. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione concedeva il termine di giorni 90 per l'introduzione del giudio di merito con iscrizione a ruolo dell'atto di citazione ed osservando i termini di cui all'art. 163 bis
c.p.c., ridotti della metà. Infatti, trattandosi, di opposizione all'esecuzione e comunque di un pignoramento presso terzi, il termine per la riassunzione è irrimediabilmente decorso in data
17.1.2021, con conseguente inammissibilità della domanda. si reputa che anche la detta eccezione vada respinta. …” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione).
Sul punto, l'odierno istante rappresentava di aver provveduto ad effettuare tutte le notificazioni nel pieno rispetto dei termini di legge e che “… l'ordinanza della dott.ssa veniva depositata in Per_1 cancelleria il 16/11/2020, e pertanto, il termine di 90 giorni per la riassunzione scadeva il
14/02/2021…” (cfr. note scritte del 20.5.2022).
Come noto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. “Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del
5 giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione
a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa”.
La norma suddetta appare di difficile comprensione laddove prevede che il giudizio di merito deve essere introdotto “previa iscrizione a ruolo”, posto che detto adempimento di regola segue l'introduzione del giudizio;
difatti, nell'ambito dei giudizi ordinari introdotti con atto di citazione, la pendenza della causa deve valutarsi dal momento dell'avvenuta notifica, dacché occorre soffermarsi sull'ulteriore termine per l'iscrizione della causa al ruolo, previsto per portare a conoscenza il
Tribunale della pendenza della lite.
Al riguardo, l'orientamento di legittimità maggioritario ha stabilito che nelle opposizioni esecutive non assume rilevanza, “… ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito (...), il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 19905 del
27/07/2018; Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 6056 del 09/03/2017; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
17306 del 31/08/2015).
Ne deriva che “… ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale stabilito nell'ordinanza
(con cui il GE fissa il termine per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione), è (...) del tutto ininfluente il compimento delle formalità inerenti all'iscrizione a ruolo della causa (...).
Considerato infatti che, laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l'iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l'osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest'ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l'eterogeneità delle due fasi, l'una, a cognizione sommaria, e l'altra a cognizione piena” (così, testualmente, Cass. 17306/15, cit.).
In proposito, la Suprema Corte con la pronuncia n. 24224/2019 ha espressamente affermato che l'iscrizione della causa a ruolo è un atto distinto per natura ed effetti rispetto alla costituzione in giudizio, sicché non può sortire nessun effetto sulla procedibilità della domanda.
Nella specie, l'istante provvedeva alla notificazione dell'atto introduttivo in data 12.2.2021 e, dunque, entro il termine all'uopo assegnato dal G.E.
In punto di qualificazione sub specie juris, va detto che l'opposizione devolve una serie di censure aventi ad oggetto sia vizi propri, sia vizi derivati dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis
DPR n. 602/73 – come tali inquadrabili nell'ambito dell'art. 617, comma II c.p.c. - sia la
6 contestazione del diritto a procedere, involgente l'an della esecuzione, riconducibile al dettato dell'art. 615, comma II c.p.c..
I motivi di opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposti nel termine di venti giorni, sono certamente ammissibili: nella specie, l'opponente assumeva di aver appreso in data 20.3.2020 – tramite la consultazione del proprio cedolino - dell'atto di pignoramento e spiegava opposizione in data 8.4.2020, dacché - a prescindere dalla sospensione straordinaria disposta dal legislatore emergenziale - il termine di cui all'art. 617, comma II c.p.c. risulta rispettato.
Ciò chiarito, il Tribunale reputa che l'opposizione - in ossequio al principio della “ragione più liquida”, a tenore del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. sul punto Cass. 11 novembre 2011, n. 23621; Cass. N. 12002 del
28.5.2014; Cass. SS. UU n. 9936 del 8.5.2014) – debba essere accolta.
Circostanza di carattere dirimente riveste la dedotta questione di omessa notificazione dell'atto di pignoramento esattoriale alla parte esecutata/odierna istante.
Al riguardo, il Tribunale osserva che la opposta costituendosi in giudizio, ha dedotto: “… CP_3
Destituita di fondamento giuridico oltre che pretestuosa appare, poi, l'eccezione relativa all'omessa notifica del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73 poiché, come noto, si tratta di un pignoramento cd diretto con disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica. Invero, è un tipo di pignoramento che consente al concessionario di azionare il pignoramento, senza nessun obbligo di avviso al debitore, ordinando quindi direttamente al terzo di corrispondere le somme dovute al debitore, entro il termine di sessanta giorni se si tratta di somme per le quali il debitore ha già maturato il diritto alla percezione, oppure alle rispettive scadenze.
…” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione).
Se ne inferisce che la doglianza relativa alla mancata notifica dell'atto di pignoramento non ha trovato smentita nella tesi della convenuta, non avendo, all'uopo, prodotto documentazione.
Come noto, in tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex articolo 546 c.p.c. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo (sul punto, ex plurimis, si vedano Cassazione civile, sez. III, 20/10/2016, n. 21258 e Cassazione civile, sez. III, 13/02/2015, n. 2857).
Ne discende che non avendo l' fornito prova alcuna di aver Controparte_1 notificato a l'atto di pignoramento previsto dalla speciale procedura espropriativa, Parte_1
7 l'atto di pignoramento deve ritenersi viziato, senza alcuna possibilità di sanatoria per il raggiungimento dello scopo.
Ed invero, in difetto di notificazione dell'atto di pignoramento al debitore non si verifica l'effetto proprio del pignoramento, ossia il vincolo di beni o di crediti alla soddisfazione della pretesa azionata dal procedente.
Sul punto, e per completezza motivazionale, si richiama l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui ricorre la inesistenza giuridica della notificazione quando la difformità dal modulo legale sia tale che il fenomeno verificatosi risulti inidoneo ad inserirsi nello sviluppo del processo, così come nel caso in cui questa manchi del tutto o sia effettuata in modo non assolutamente previsto dal codice di rito, con conseguente impossibilità di sanatoria ex tunc per il raggiungimento dello scopo, applicabile solo alla diversa ipotesi di notifica nulla (sul punto, si veda la Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, n. 25900).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo nell'ipotesi (come quella in esame) di notifica inesistente, in quanto mai eseguita (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 11290 del 12/06/2020).
L'Agente della Riscossione, come innanzi detto - facendo leva sulla speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – negava la sussistenza dell'obbligo di avviso al debitore, deducendo della deroga in ambito di esecuzione esattoriale alla disciplina codicistica.
Tale impostazione non può essere condivisa, atteso che - ferma la facoltà per l'Agente della riscossione di impartire direttamente al terzo debitor debitoris il pagamento del credito inadempiuto
– non lo esime dal rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 543 ss. c.p.c..
Alla luce di quanto innanzi detto l'opposizione va accolta, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto censurato;
le considerazioni che precedono si reputano dirimenti ed assorbono ogni ulteriore questione prospettata.
All'accertamento sul vizio dell'atto impugnato deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, privo di potestà sostitutiva dell'atto invalido, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Tanto si dice con particolare riguardo alla “richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute” dal terzo pignorato.
Le spese – nei rapporti tra l'opponente e l'opposta - seguono ex art. 91 c.p.c. la CP_3 soccombenza dell'agente della riscossione e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, con
8 applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 30%, in ragione del grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate. Cont Nei rapporti tra l'opponente e l'opposto terzo pignorato, il Tribunale reputa che – tenuto conto del ruolo svolto dal predetto - sussistano i presupposti per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Cont
- DICHIARA la contumacia dell'
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di pignoramento esattoriale presso terzi n. 02820203220000064005 effettuato in danno di;
Parte_1
- CONDANNA la parte opposta, al pagamento nei confronti Controparte_5 dell'opponente delle spese di lite che liquida in euro 3.635,00, di cui € 195,00 per spese ed €
3.440,00 per onorari (al netto della riduzione in misura percentuale indicata in parte motiva: €
612,00 per fase di studio, € 518,00 per fase introduttiva, € 1.120,00 per fase istruttoria ed € 1.190,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- DISPONE la distrazione ex art. 93 c.p.c, delle spese di cui al capo che precede in favore del procuratore di parte opponente, Avv. PA D'DR, dichiaratosi anticipatario;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e l'opposta Cont
Santa Maria Capua Vetere, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa GI IO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
GI IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1643/2021 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Parte_1
IN e PA D'DR, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta,
Via Giardini 45, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Rosanna Tartaglione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Marcianise, Via Narducci n. 46, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta nonché
CP_2
opposta non costituita
CONCLUSIONI come rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
1 In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione endoesecutiva spiegata da avverso l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi ex artt. 72 bis e Parte_1
48 bis DPR 602/1973, originante la procedura Rg n. 3065/2020.
Precisamente, trattasi di opposizione che il suddetto esecutato spiegava avverso il pignoramento presso terzi esattoriale n. 02820203220000064005 (codice identificativo 28/2020/8480), intrapreso dalla in suo danno e nei confronti del terzo datore di lavoro sulla base del CP_3 CP_2 mancato pagamento delle cartelle di pagamento nn. 02820180018995983000 e
02820190030817983000.
A supporto della opposizione l'odierno istante adduceva le seguenti ragioni: 1. illegittimità della intrapresa esecuzione esattoriale in ragione della sospensione disposta dal legislatore emergenziale delle procedure esecutive;
2. omessa notificazione dell'atto di pignoramento e degli atti ad esso sottesi;
3. violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72 ter DPR 602/73 ed errata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., stante l'inclusione di importi dovuti a titolo di straordinari e turni di reperibilità, nonché di altri arretrati e voci accessorie spettanti all'odierno ricorrente;
4. illegittimità del pignoramento per violazione del divieto per la PA di porre atti in contrasto con quelli precedentemente emanati, segnatamente il calcolo del debito residuo dovuto dall'esecutato, effettuato ad opera dell' nell'ambito della definizione agevolata;
5. divieto di doppia CP_3 imposizione per avere l' posto a fondamento di entrambe le cartelle sottese all'atto di CP_3 pignoramento il credito IRPEF anno 2015 e comunque intervenuto pagamento del dovuto;
6. nullità del pignoramento per omessa specificazione del dettaglio dei crediti azionati;
7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 D.P.R. 602/73; 8. abuso del processo esecutivo.
Sulla scorta di tali ragioni instava per la sospensione della esecuzione.
Il G.E., titolare della esecuzione, instaurato il contraddittorio sulla invocata cautela, con ordinanza del 16.10.2020, così provvedeva: “… Preliminarmente si ricorda come la presente procedura espropriativa esattoriale sia stata promossa dalla quale agente Controparte_1 della riscossione per la provincia di Caserta, in danno di nella forma di Parte_1 pignoramento presso terzi ex art.72 bis e 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 nei confronti del terzo con pignoramento gravante sullo stipendio dell'esecutato. Anzitutto per CP_4 quanto riguarda le doglianze sopra indicate deve osservarsi – in punto di qualificazione della contestazione – come esse integrino un'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., atteso che parte opponente contesta specificamente la regolarità degli atti della procedura, ed in particolar modo la notifica degli atti prodromici, quindi, il quomodo dell'esecuzione. Va inoltre rilevato che oggetto dell'esecuzione esattoriale opposta sono tutti crediti di natura tributaria, come risulta
2 nell'estratto di ruolo e dalle cartelle di pagamento in atti, che peraltro appaiono regolarmente notificate all'esecutato. Assume quindi rilievo sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. S.U. 05.06.2017, nn. 13913 e 13916; al cui orientamento hanno dato seguito: Cass. S.U. 23.10.2018, n.24965) che ha affermato il seguente principio: “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi del D.Lgs. n.546 del
1992, art.2, comma 1, secondo periodo, art.19, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario”. Ciò detto appare che l'istanza cautelare non potrà essere accolta perché, prima facie, il giudice adito non appare munito di giurisdizione sulla domanda. Il provvedimento definitivo sulla giurisdizione dovrà essere adottato con sentenza (art.279, co.II, n.1,
c.p.c.) all'esito di eventuale giudizio di merito. …”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante – argomentando della sussistenza di giurisdizione del Tribunale adito - instaurava la fase di merito della opposizione spiegata innanzi al
G.E., devolvendo le medesime censure spiegate in fase sommaria e concludendo nei termini di seguito indicati: “… Voglia l'On.le Tribunale, in ragione delle motivazioni esposte nel presente atto, accertare la nullità e/o inesistenza e/o irregolarità dell'atto dì pignoramento impugnato per le illegittimità formali dell'atto esecutivo, e ove mai possibile e di competenza si questo On.le Giudice adito, per le ragioni di fatto e diritto sopra descritte ed in virtù del fumus boni iuris e periculum in mora emergente dai motivi del ricorso sospendere il pignoramento ed ordinare la restituzione delle somme indebitamente trattenute oltre interessi. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario. Ci si riserva, sin da ora, di precisare, modificare e/o integrare domande, eccezioni e conclusioni, nonché ulteriormente articolare i mezzi di prova nei termini di legge. …” (cfr. pag. 12 atto introduttivo).
Con ordinanza del 7.12.2021 veniva disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della opposta/convenuta , stante la Controparte_1 nullità di essa per come avvenuta (presso il difensore costituito nella fase cautelare).
Si costituiva in giudizio l'agente della riscossione che, contestando l'avverso dedotto – in via preliminare - eccepiva il difetto di giurisdizione, nonché la tardività della introduzione del giudizio di merito;
in ogni caso, deduceva della infondatezza della opposizione e concludeva per il rigetto di essa.
3 In sede di udienza figurata del 24.5.2022, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva da ultimo assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. alla udienza del 11.3.2025.
Cont In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi, benché ritualmente convenuta in giudizio (cfr. documentazione allegata all'atto della iscrizione a ruolo).
Sempre in via preliminare, il Tribunale reputa di doversi soffermare sulle eccezioni sollevate dalla parte convenuta/opposta, CP_3
Con riguardo a quella afferente il difetto di giurisdizione del giudice adito, appare opportuno muovere da una ricostruzione sistematica del tema del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale.
Come noto, l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Tale dato normativo suggerisce una demarcazione tra quanto verificatosi prima dell'esecuzione
(giurisdizione del G.T.) e gli atti esecutivi tout court considerati (giurisdizione del G.O.).
Con la pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre - che “ … alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Traendo le fila del discorso, in considerazione del fatto che la cartella di pagamento, ovvero l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 502/73, costituiscono il riferimento nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la domanda giudiziale ove volta a contestare l'an della pretesa tributaria, comporterebbe il radicamento della giurisdizione delle commissioni tributarie;
4 diversamente, ove la domanda giudiziale non assuma la connotazione di reazione alla pretesa tributaria in sé – anche avuto riguardo della sentenza n. 114/2018, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile” – il giudice cui domandare tutela dei propri diritti è il
G.O..
Alla luce di quanto detto – avuto riguardo delle circostanze dedotte e della documentazione allegata agli atti – l'eccezione va respinta.
Quanto alla eccepita tardività della instaurazione del presente giudizio di merito, occorre osservare quanto segue.
Con la ordinanza di definizione della fase sommaria del 16.10.2020, lavorata in data 16.11.2021, il
G.E. assegnava “… termine di giorni novanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia
e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art.163-bis c.p.c., ridotti della metà. …”.
Come accennato, a seguito della rinnovazione della notificazione nei suoi confronti, l' CP_3 costituendosi in giudizio deduceva quanto segue: “… Sempre in via preliminare e subordinata, si deduce ed eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione per la decorrenza dei termini per la riassunzione del giudizio avendo l'opponente introdotto il giudizio di merito con la notifica dell'atto di citazione oltre il termine perentorio del 17.1.2021 concesso dal Giudice dell'Esecuzione. Invero, il G.E. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione concedeva il termine di giorni 90 per l'introduzione del giudio di merito con iscrizione a ruolo dell'atto di citazione ed osservando i termini di cui all'art. 163 bis
c.p.c., ridotti della metà. Infatti, trattandosi, di opposizione all'esecuzione e comunque di un pignoramento presso terzi, il termine per la riassunzione è irrimediabilmente decorso in data
17.1.2021, con conseguente inammissibilità della domanda. si reputa che anche la detta eccezione vada respinta. …” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione).
Sul punto, l'odierno istante rappresentava di aver provveduto ad effettuare tutte le notificazioni nel pieno rispetto dei termini di legge e che “… l'ordinanza della dott.ssa veniva depositata in Per_1 cancelleria il 16/11/2020, e pertanto, il termine di 90 giorni per la riassunzione scadeva il
14/02/2021…” (cfr. note scritte del 20.5.2022).
Come noto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. “Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del
5 giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione
a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa”.
La norma suddetta appare di difficile comprensione laddove prevede che il giudizio di merito deve essere introdotto “previa iscrizione a ruolo”, posto che detto adempimento di regola segue l'introduzione del giudizio;
difatti, nell'ambito dei giudizi ordinari introdotti con atto di citazione, la pendenza della causa deve valutarsi dal momento dell'avvenuta notifica, dacché occorre soffermarsi sull'ulteriore termine per l'iscrizione della causa al ruolo, previsto per portare a conoscenza il
Tribunale della pendenza della lite.
Al riguardo, l'orientamento di legittimità maggioritario ha stabilito che nelle opposizioni esecutive non assume rilevanza, “… ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito (...), il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 19905 del
27/07/2018; Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 6056 del 09/03/2017; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
17306 del 31/08/2015).
Ne deriva che “… ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale stabilito nell'ordinanza
(con cui il GE fissa il termine per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione), è (...) del tutto ininfluente il compimento delle formalità inerenti all'iscrizione a ruolo della causa (...).
Considerato infatti che, laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l'iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l'osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest'ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l'eterogeneità delle due fasi, l'una, a cognizione sommaria, e l'altra a cognizione piena” (così, testualmente, Cass. 17306/15, cit.).
In proposito, la Suprema Corte con la pronuncia n. 24224/2019 ha espressamente affermato che l'iscrizione della causa a ruolo è un atto distinto per natura ed effetti rispetto alla costituzione in giudizio, sicché non può sortire nessun effetto sulla procedibilità della domanda.
Nella specie, l'istante provvedeva alla notificazione dell'atto introduttivo in data 12.2.2021 e, dunque, entro il termine all'uopo assegnato dal G.E.
In punto di qualificazione sub specie juris, va detto che l'opposizione devolve una serie di censure aventi ad oggetto sia vizi propri, sia vizi derivati dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis
DPR n. 602/73 – come tali inquadrabili nell'ambito dell'art. 617, comma II c.p.c. - sia la
6 contestazione del diritto a procedere, involgente l'an della esecuzione, riconducibile al dettato dell'art. 615, comma II c.p.c..
I motivi di opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposti nel termine di venti giorni, sono certamente ammissibili: nella specie, l'opponente assumeva di aver appreso in data 20.3.2020 – tramite la consultazione del proprio cedolino - dell'atto di pignoramento e spiegava opposizione in data 8.4.2020, dacché - a prescindere dalla sospensione straordinaria disposta dal legislatore emergenziale - il termine di cui all'art. 617, comma II c.p.c. risulta rispettato.
Ciò chiarito, il Tribunale reputa che l'opposizione - in ossequio al principio della “ragione più liquida”, a tenore del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. sul punto Cass. 11 novembre 2011, n. 23621; Cass. N. 12002 del
28.5.2014; Cass. SS. UU n. 9936 del 8.5.2014) – debba essere accolta.
Circostanza di carattere dirimente riveste la dedotta questione di omessa notificazione dell'atto di pignoramento esattoriale alla parte esecutata/odierna istante.
Al riguardo, il Tribunale osserva che la opposta costituendosi in giudizio, ha dedotto: “… CP_3
Destituita di fondamento giuridico oltre che pretestuosa appare, poi, l'eccezione relativa all'omessa notifica del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73 poiché, come noto, si tratta di un pignoramento cd diretto con disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica. Invero, è un tipo di pignoramento che consente al concessionario di azionare il pignoramento, senza nessun obbligo di avviso al debitore, ordinando quindi direttamente al terzo di corrispondere le somme dovute al debitore, entro il termine di sessanta giorni se si tratta di somme per le quali il debitore ha già maturato il diritto alla percezione, oppure alle rispettive scadenze.
…” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione).
Se ne inferisce che la doglianza relativa alla mancata notifica dell'atto di pignoramento non ha trovato smentita nella tesi della convenuta, non avendo, all'uopo, prodotto documentazione.
Come noto, in tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex articolo 546 c.p.c. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo (sul punto, ex plurimis, si vedano Cassazione civile, sez. III, 20/10/2016, n. 21258 e Cassazione civile, sez. III, 13/02/2015, n. 2857).
Ne discende che non avendo l' fornito prova alcuna di aver Controparte_1 notificato a l'atto di pignoramento previsto dalla speciale procedura espropriativa, Parte_1
7 l'atto di pignoramento deve ritenersi viziato, senza alcuna possibilità di sanatoria per il raggiungimento dello scopo.
Ed invero, in difetto di notificazione dell'atto di pignoramento al debitore non si verifica l'effetto proprio del pignoramento, ossia il vincolo di beni o di crediti alla soddisfazione della pretesa azionata dal procedente.
Sul punto, e per completezza motivazionale, si richiama l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui ricorre la inesistenza giuridica della notificazione quando la difformità dal modulo legale sia tale che il fenomeno verificatosi risulti inidoneo ad inserirsi nello sviluppo del processo, così come nel caso in cui questa manchi del tutto o sia effettuata in modo non assolutamente previsto dal codice di rito, con conseguente impossibilità di sanatoria ex tunc per il raggiungimento dello scopo, applicabile solo alla diversa ipotesi di notifica nulla (sul punto, si veda la Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, n. 25900).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo nell'ipotesi (come quella in esame) di notifica inesistente, in quanto mai eseguita (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 11290 del 12/06/2020).
L'Agente della Riscossione, come innanzi detto - facendo leva sulla speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – negava la sussistenza dell'obbligo di avviso al debitore, deducendo della deroga in ambito di esecuzione esattoriale alla disciplina codicistica.
Tale impostazione non può essere condivisa, atteso che - ferma la facoltà per l'Agente della riscossione di impartire direttamente al terzo debitor debitoris il pagamento del credito inadempiuto
– non lo esime dal rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 543 ss. c.p.c..
Alla luce di quanto innanzi detto l'opposizione va accolta, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto censurato;
le considerazioni che precedono si reputano dirimenti ed assorbono ogni ulteriore questione prospettata.
All'accertamento sul vizio dell'atto impugnato deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, privo di potestà sostitutiva dell'atto invalido, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Tanto si dice con particolare riguardo alla “richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute” dal terzo pignorato.
Le spese – nei rapporti tra l'opponente e l'opposta - seguono ex art. 91 c.p.c. la CP_3 soccombenza dell'agente della riscossione e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, con
8 applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 30%, in ragione del grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate. Cont Nei rapporti tra l'opponente e l'opposto terzo pignorato, il Tribunale reputa che – tenuto conto del ruolo svolto dal predetto - sussistano i presupposti per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Cont
- DICHIARA la contumacia dell'
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di pignoramento esattoriale presso terzi n. 02820203220000064005 effettuato in danno di;
Parte_1
- CONDANNA la parte opposta, al pagamento nei confronti Controparte_5 dell'opponente delle spese di lite che liquida in euro 3.635,00, di cui € 195,00 per spese ed €
3.440,00 per onorari (al netto della riduzione in misura percentuale indicata in parte motiva: €
612,00 per fase di studio, € 518,00 per fase introduttiva, € 1.120,00 per fase istruttoria ed € 1.190,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- DISPONE la distrazione ex art. 93 c.p.c, delle spese di cui al capo che precede in favore del procuratore di parte opponente, Avv. PA D'DR, dichiaratosi anticipatario;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e l'opposta Cont
Santa Maria Capua Vetere, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa GI IO
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