Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2026, proposto da
LI EL, AL LL, rappresentate e difese dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 207/2025 pubblicata in data 04/06/2025, nell’ambito del procedimento R.G. 122/2025, notificata in data 11/06/2025, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per euro 500,00 in favore della sig.ra EL, relativamente agli a.s. 2024/2025, per euro 500,00 in favore della sig.ra LL relativamente agli a.s. 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa OS RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che in vista dell’odierna camera di consiglio il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuta corresponsione in favore di AL LL delle somme spettanti in dipendenza del giudicato azionato in ottemperanza. Ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda proposta da LI EL, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore di tutte le ricorrenti (anche in forza del principio della soccombenza virtuale);
Ritenuto pertanto che, nei confronti di AL LL, la materia del contendere è cessata e dunque in relazione ad essa va dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.; mentre, per il rimanente, va ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore di LI EL, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, ritenuto di provvedere sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo parzialmente e successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto di provvedere, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge;
Ritenuto, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
1) in parte dichiara cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;
2) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe in favore di LI EL, nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
3) nomina Commissario ad acta la persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 2) di questa sentenza;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 800,00 (ottocento/--), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge;
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS RN |
IL SEGRETARIO