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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 190 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Federico Gentili Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Flavio Stilicone 236
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Controparte_1
LA TI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma viale Umberto Tupini 103
(Studio Ferrari & Associati)
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 2100/2023 pubblicata in data 20/12/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da nel resto rigettato, Controparte_1 accertava l'intervenuta sussistenza con di un rapporto di lavoro subordinato Parte_1 dal 02/02/2015 al 29/09/2020 con inquadramento al IV Livello Super del relativo C.C.N.L., orario di lavoro full time sino ad aprile 2018 e part-time di 32 ore settimanali da aprile 2018 sino al settembre 2018 e 25 ore settimanali da settembre 2018 sino a settembre 2020 con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 42.268,83 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Dichiarava inoltre illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condannava il datore di lavoro al versamento di € 2.730 a titolo di risarcimento del danno oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico motivo. Parte_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. Persona_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare la Persona_1 sussistenza nel periodo dal 27/10/2014 al 29/09/2000 di un rapporto di lavoro subordinato con
, titolare dello , e la nullità/illegittimità del Parte_1 Controparte_2 contratto di apprendistato stipulato tra le parti in data 30/01/2015, con accertamento del suo diritto ad essere inquadrato per l'intero periodo nel IV livello Super di classificazione del personale, ex C.C.N.L. di categoria Studi Professionali, con orario di lavoro dapprima a tempo pieno e, successivamente, a partire dall'aprile 2018, part-time con l'orario indicato in ricorso
(34 ore settimanali sino alla cessazione del rapporto) con conseguente condanna della Pt_1 al pagamento delle maggiori retribuzioni dovute quantificate in ricorso in € 57.277,66.
Chiedeva inoltre dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato con condanna della alla sua riassunzione o al risarcimento del danno in suo favore della misura massima Pt_1 prevista dalla l. 108/1990.
Allegava di avere lavorato alle dipendenze della convenuta nel periodo dedotto in giudizio, inizialmente senza alcuna formalizzazione e, a partire dal 02/02/2015, sulla base formale di un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi a tempo pieno con scadenza al 31/01/2018 con inquadramento iniziale, quale apprendista, nel IV livello di classificazione del personale ex C.C.N.L. Studi Professionali, con qualifica di addetto all'amministrazione e successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, a partire dalla quale il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità, nel IV livello Super del suddetto
C.C.N.L..
Allegava di avere osservato un orario di lavoro iniziale di 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30) e, a partire da aprile 2018, di 34 ore settimanali
(dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30; il venerdì solo la mattina dalle 9 alle 13), orario di lavoro che affermava non corrispondere a quanto indicato nelle buste paga ove era stato formalmente ridotto unilateralmente dalla datrice di lavoro a 32 ore settimanali e successivamente, dal mese di ottobre 2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro a 25 ore settimanali.
Affermava inoltre l'illegittimità del licenziamento del 29/09/2020 per l'insussistenza della giusta causa posta a suo fondamento.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, affermava la parziale fondatezza di tali allegazioni.
Escludeva innanzitutto, all'esito della prova per testi effettuata, che fosse stata fornita prova dello svolgimento da parte dell'odierno appellato di attività lavorativa subordinata anteriormente al contratto di apprendistato (evidenziando come nessuno dei testi escussi di parte ricorrente avesse dichiarato di avere visto il prestare attività lavorativa in tale Per_1 periodo).
Accertava invece la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti in assenza di di prova dell'impartizione al ricorrente di attività formativa evidenziando a tale proposito come non potesse attribuirsi valore di prova al foglio prodotto dalla resistente (caratterizzato da un'elencazione scevra da qualsivoglia riconducibilità al rapporto di cui è causa) e come oltre al detto documento non vi fosse alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la sussistenza di attività tutoraggio in favore dell'odierno appellante.
Evidenziava altresì come dalle testimonianze rese nel corso del giudizio fosse emerso come il ricorrente gestisse le incombenze che gli erano state affidate in piena autonomia e senza affiancamento alcuno e come non vi fosse stata alcuna variazione quanto ai compiti affidati rispetto al contratto da ultimo siglato.
Evidenziava inoltre la dubbia attendibilità, a tale proposito, dei testi citati dalla resistente stanti le innumerevoli contraddizioni relativamente alla effettiva apprensione dei fatti sui quali si fondavano le loro dichiarazioni.
Affermava pertanto la nullità del suddetto rapporto con conseguente instaurazione tra le parti, ab origine, di un rapporto di lavoro subordinato e la riconducibilità delle mansioni svolte nel IV livello Super C.C.N.L. Studi professionali.
Respingeva invece, le rivendicazioni del lavoratore in ordine allo svolgimento di un orario di lavoro full time non potendo evincersi sufficiente prova all'esito della espletata prova testimoniale, tale da non consentire di delimitare con precisione l'arco temporale lavorativo e di quantificarne con esattezza il numero di ore.
Affermava inoltre l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore.
Pur affermando l'insussistenza dei presupposti per la richiesta tutela reintegratoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 d.lgs. 23/2015 per non avere il lavoratore fornito prova della insussistenza del fatto materiale contestato, accertava tuttavia l'illegittimità di tale atto di recesso in quanto viziato nella procedura adottata rilevando come fosse assodato il mancato rispetto da parte della resistente dei vincoli procedurali sanciti all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non avendo quest'ultima preventivamente contestato l'addebito al lavoratore concedendole il relativo termine per fornire i propri chiarimenti in merito.
Commisurava l'indennità risarcitoria nella misura minima di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Condannava quindi la odierna appellante al pagamento in favore dell'appellato delle maggiori retribuzioni dovute quantificate in € 42.268,83 e al risarcimento del danno per illegittimo licenziamento intimato quantificato in € 2.730.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti per “Errata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di prime cure, con riferimento al contratto di apprendistato;
erronea motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione art. 111
Cost; 132 c.p.c.; 1218 c.c.”.
Contesta in particolare, anche per carenza di motivazione, le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure in ordine al non essere stata fornita prova della impartizione al lavoratore di attività formativa, sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente i quali si sarebbero sempre avvalsi dell'operato dei professionisti presenti nello studio rivolgendosi all'appellato esclusivamente per fissare appuntamenti e che le risultanze istruttorie della precedente fase del giudizio portassero ad escludere la fondatezza di quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine allo svolgimento da parte dell'appellato di attività caratterizzata da “piena autonomia” e senza l'affiancamento tipico del contratto di apprendistato professionalizzante.
Evidenziava inoltre come l'appellato non potesse avere, in mancanza di una specifica formazione, quelle competenze tecniche piuttosto elevate proprie delle pratiche di natura legale oggetto delle mansioni svolte, sostenendo come nel caso di specie “sia il piano formativo in atti che le testimonianze rese dalle parti hanno fatto chiaramente emergere che il lavoratore non avrebbe potuto svolgere tali mansioni se non con una formazione continua ed adeguata” ed evidenziando altresì come il lavoratore si fosse limitato ad allegare lo svolgimento di eterogenee mansioni genericamente indicate nel ricorso introduttivo non spiegando concretamente né deducendo compiutamente in che cosa si sarebbe tradotto l'inadempimento dell'obbligo formativo datoriale.
Si osserva, preliminarmente, che in assenza di impugnazione risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza delle rivendicazioni dell'appellato in ordine alla retrodatazione, rispetto alla stipulazione formale del contratto di apprendistato, della decorrenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, in ordine allo svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello retribuito nonchè in ordine alla illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore il 29/09/2020 e alla tutela applicata dal giudice di prime cure.
L'oggetto del contendere nella presente fase di appello risulta pertanto limitato esclusivamente alla legittimità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti a decorrere dal 02/02/2015 (e quindi alle conseguenti statuizioni da parte del giudice di prime cure in ordine all'avvenuta instaurazione sin da tale data di un rapporto di lavoro subordinato e alle maggiori retribuzioni riconosciute all'esito della precedente fase del giudizio).
Ciò premesso ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal lavoratore.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta sufficientemente dalla precedente esposizione del contenuto dell'impugnazione, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Tanto premesso l'appello, pur ammissibile, è infondato alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi, in applicazione del principio della ragione più liquida, rilievo pienamente assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate dalle parti (in particolare in ordine alla eccepita nullità del contratto di apprendistato per difetto dei requisiti di forma).
Risulta pacifico in causa e documentalmente dimostrato che tra le parti sia stato stipulato in data 02/02/2025 un contratto di apprendistato professionalizzante per la durata di 36 mesi, dal
02/02/2015 al 31/01/2018, volto al conseguimento della qualifica del 4° livello C.C.N.L. Studi professionali con mansioni di “Addetto all'amministrazione”.
Trattasi, si osserva, del livello di inquadramento a cui appartengono “i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite” tra cui le figure professionali di “Segretario d'ordine”, “Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate” o “al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati”
Nella lettera di assunzione era previsto che durante il periodo di apprendistato sarebbe stata impartita all'odierno appellato “una specifica formazione secondo quanto definito nel Piano
Formativo Individuale allegato alla presente, sotto la supervisione del suo Tutor il/la Sigra”.
Si osserva, alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di apprendistato, che l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass. n. 16595 del
03/08/2020. In ordine al determinare la mancanza o la grave carenza nell'adempimento degli obblighi di formazione, la nullità del contratto di apprendistato per mancanza di causa con trasformazione dello stesso, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cfr. Cass. n. 6990 del 16/03/2025).
Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, spetta senza dubbio al datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adempiuto le obbligazioni a suo carico, non soltanto di natura retributiva ma anche di natura formativa.
Tanto premesso ritiene il Collegio meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure in ordine al non avere il datore di lavoro fornito, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, attività formativa all'appellato.
Nel presente caso di specie dalla prova testimoniale espletata si evince solo il generico svolgimento da parte dell'odierno appellato, nel periodo successivo all'assunzione, di attività di vario genere, aventi ad oggetto in generale la trattazione di pratiche amministrative, senza che sia emersa l'impartizione all'appellante di attività formativa o di tutoraggio e, in particolare, di quella specificamente oggetto del “piano formativo” prodotto in allegato alla comparsa di costituzione dell'appellante nella precedente fase di giudizio, piano formativo che, peraltro, così come espressamente rilevato dal Tribunale, con affermazione non specificamente impugnata, non può nemmeno ritenersi riconducibile al contratto in questione essendo costituito da un “mero foglio caratterizzato da un'elencazione scevra da qualsivoglia riconducibilità al rapporto di cui è causa” ( :”… Il ricorrente mi ha fatto tutta la domanda per mia madre io ho Testimone_1 portato i documenti, il ricorrente mi ha accompagnato a fare la visita. Il periodo era il 2017 –
2018. Non c'era nessuno che dava direttive al ricorrente. Quando lo chiamavo al telefono mi rispondeva sempre il ricorrente…” :”… Io ero andato a fare qualche pratica con Persona_2 la dottoressa. Prima ci andavo spesso: nel 2014 – 2015. Io lo vedevo che badava al bambino e faceva fotocopie della dottoressa. Non ho visto fare pratiche amministrative…”; : Testimone_2
“…Durante la giornata lui era li sia la mattina che il pomeriggio, credo che faceva dalle 9 fino a l'una e poi tornava il pomeriggio. Ho visto sempre lui che apriva la serranda forse una volta ho visto un altro signore. Lui rispondeva al telefono. Mio nipote con mia sorella lo ha contattato per chiedere informazioni al ricorrente su una pratica per un'indennità. Io in una settimana ci andavo tutti i giorni perché eravamo attaccati. ADR la pratica di mio nipote il ricorrente ha detto
a mia sorella che l'avrebbe aiutata lui personalmente ma non so precisamente come si sarebbe svolto il tutto…” ; “…Sayed faceva pratiche di ufficio;
faceva tutto;
l'ho Testimone_3 sempre visto rispondere al telefono quando andava;
non ero direttamente nell'ufficio; glielo portavo io il caffè e lo vedevo lavorare;
magari stavo li una mezz'ora mentre lui lavorava. Io lo vedevo fare prariche da segretario in autonomia…”).
Nè, si osserva, potrebbe reputarsi idonea prova dell'impartizione all'odierno appellato di attività formativa, quanto dichiarato dalla testimone , la quale si è limitata Testimone_4
a riferire di avere “iniziato ad insegnare al ricorrente nel 2014” e di avergli “spiegato come fare”, dichiarazioni queste ultime che, a parte la considerazione che tale attività di “insegnamento” sarebbe addirittura iniziata anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro (nel 2014 rispetto ad un rapporto di lavoro accertato come iniziato nel 2015), in ragione della loro assoluta genericità (non si evince dalle stesse in cosa tale attività di insegnamento consistesse), non possono comunque considerarsi idoneo riscontro dell'impartizione all'appellato dell'attività formativa propria del contratto di apprendistato piuttosto che della mera indicazione ad un neoassunto, da parte di un dipendente più anziano dei compiti da svolgere e questo tanto più alla luce della considerazione che la suddetta testimone, così come dalla stessa dichiarato, non era continuativamente presente presso lo studio dell'appellata (“…Io ho lavorato dal 2013 al 2018 e ho iniziato ad insegnare al ricorrente nel 2014… Io andavo ogni tanto quando affiancavo
e Non avevo giorni fissi perché lavoravo a Roma e andavo due o tre volte a Per_3 Pt_1 settimana. È venuto a Roma il ricorrente e gli ho spiegato come fare. Quando io sono andata via lui è venuto al posto mio la mattina. Il ricorrente rispondeva al telefono, prendeva appuntamenti
e andava alla posta. Anche io facevo questo…”).
Nè lo svolgimento di tale attivita' formativa potrebbe in qualche modo ricavarsi, in via presuntiva dallo spessore professionale delle mansioni che sarebbero state assegnate all'appellato (tali da presupporre necessariamente, secondo l'assunto dell'appellante, lo svolgimento di attività formativa) essendo sufficiente rilevare a tale proposito come di tale spessore professionale non sia emersa prova all'esito del presente giudizio.
I testi escussi hanno infatti riferito, così come si evince dalle dichiarazioni precedentemente riportate, sostanzialmente dello svolgimento da parte dell'appellato di semplici mansioni impiegatizie di ordine, mansioni il cui contenuto risulta del resto coincidente con la declaratoria contrattuale della stessa qualifica obiettivo del contratto di apprendistato (4° livello C.C.N.L.
Studi Professionali, propria come precedentemente evidenziato dei ”lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite” tra cui le figure professionali di “Segretario d'ordine”, “Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate” o “al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati”) così come di quella del 4° livello Super ritenuto dal primo giudice (con statuizione non impugnata) corrispondente alle mansioni effettivamente svolte nel corso di rapporto di lavoro (propria, così come si evince dalla declaratoria contrattuale prodotta in atti dei “lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite” tra cui , a titolo esemplificativo, il “Centralinista” , il
“Segretario d'ordine” o l' “Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate”).
Trattasi di inadempimento dell'obbligo datoriale di impartire attività formativa (attività cche
è risultata sostanzialmente insussistente) di tale gravità da giustificare certamente, alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati, la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti. L'appello dovrà pertanto essere rigettato, non essendo oggetto di specifica impugnazione la quantificazione delle somme dovute effettuate dal giudice di prime cure.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi €
5.211 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 5.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 190 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Federico Gentili Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Flavio Stilicone 236
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Controparte_1
LA TI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma viale Umberto Tupini 103
(Studio Ferrari & Associati)
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 2100/2023 pubblicata in data 20/12/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da nel resto rigettato, Controparte_1 accertava l'intervenuta sussistenza con di un rapporto di lavoro subordinato Parte_1 dal 02/02/2015 al 29/09/2020 con inquadramento al IV Livello Super del relativo C.C.N.L., orario di lavoro full time sino ad aprile 2018 e part-time di 32 ore settimanali da aprile 2018 sino al settembre 2018 e 25 ore settimanali da settembre 2018 sino a settembre 2020 con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 42.268,83 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Dichiarava inoltre illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condannava il datore di lavoro al versamento di € 2.730 a titolo di risarcimento del danno oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico motivo. Parte_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. Persona_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare la Persona_1 sussistenza nel periodo dal 27/10/2014 al 29/09/2000 di un rapporto di lavoro subordinato con
, titolare dello , e la nullità/illegittimità del Parte_1 Controparte_2 contratto di apprendistato stipulato tra le parti in data 30/01/2015, con accertamento del suo diritto ad essere inquadrato per l'intero periodo nel IV livello Super di classificazione del personale, ex C.C.N.L. di categoria Studi Professionali, con orario di lavoro dapprima a tempo pieno e, successivamente, a partire dall'aprile 2018, part-time con l'orario indicato in ricorso
(34 ore settimanali sino alla cessazione del rapporto) con conseguente condanna della Pt_1 al pagamento delle maggiori retribuzioni dovute quantificate in ricorso in € 57.277,66.
Chiedeva inoltre dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato con condanna della alla sua riassunzione o al risarcimento del danno in suo favore della misura massima Pt_1 prevista dalla l. 108/1990.
Allegava di avere lavorato alle dipendenze della convenuta nel periodo dedotto in giudizio, inizialmente senza alcuna formalizzazione e, a partire dal 02/02/2015, sulla base formale di un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi a tempo pieno con scadenza al 31/01/2018 con inquadramento iniziale, quale apprendista, nel IV livello di classificazione del personale ex C.C.N.L. Studi Professionali, con qualifica di addetto all'amministrazione e successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, a partire dalla quale il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità, nel IV livello Super del suddetto
C.C.N.L..
Allegava di avere osservato un orario di lavoro iniziale di 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30) e, a partire da aprile 2018, di 34 ore settimanali
(dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30; il venerdì solo la mattina dalle 9 alle 13), orario di lavoro che affermava non corrispondere a quanto indicato nelle buste paga ove era stato formalmente ridotto unilateralmente dalla datrice di lavoro a 32 ore settimanali e successivamente, dal mese di ottobre 2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro a 25 ore settimanali.
Affermava inoltre l'illegittimità del licenziamento del 29/09/2020 per l'insussistenza della giusta causa posta a suo fondamento.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, affermava la parziale fondatezza di tali allegazioni.
Escludeva innanzitutto, all'esito della prova per testi effettuata, che fosse stata fornita prova dello svolgimento da parte dell'odierno appellato di attività lavorativa subordinata anteriormente al contratto di apprendistato (evidenziando come nessuno dei testi escussi di parte ricorrente avesse dichiarato di avere visto il prestare attività lavorativa in tale Per_1 periodo).
Accertava invece la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti in assenza di di prova dell'impartizione al ricorrente di attività formativa evidenziando a tale proposito come non potesse attribuirsi valore di prova al foglio prodotto dalla resistente (caratterizzato da un'elencazione scevra da qualsivoglia riconducibilità al rapporto di cui è causa) e come oltre al detto documento non vi fosse alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la sussistenza di attività tutoraggio in favore dell'odierno appellante.
Evidenziava altresì come dalle testimonianze rese nel corso del giudizio fosse emerso come il ricorrente gestisse le incombenze che gli erano state affidate in piena autonomia e senza affiancamento alcuno e come non vi fosse stata alcuna variazione quanto ai compiti affidati rispetto al contratto da ultimo siglato.
Evidenziava inoltre la dubbia attendibilità, a tale proposito, dei testi citati dalla resistente stanti le innumerevoli contraddizioni relativamente alla effettiva apprensione dei fatti sui quali si fondavano le loro dichiarazioni.
Affermava pertanto la nullità del suddetto rapporto con conseguente instaurazione tra le parti, ab origine, di un rapporto di lavoro subordinato e la riconducibilità delle mansioni svolte nel IV livello Super C.C.N.L. Studi professionali.
Respingeva invece, le rivendicazioni del lavoratore in ordine allo svolgimento di un orario di lavoro full time non potendo evincersi sufficiente prova all'esito della espletata prova testimoniale, tale da non consentire di delimitare con precisione l'arco temporale lavorativo e di quantificarne con esattezza il numero di ore.
Affermava inoltre l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore.
Pur affermando l'insussistenza dei presupposti per la richiesta tutela reintegratoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 d.lgs. 23/2015 per non avere il lavoratore fornito prova della insussistenza del fatto materiale contestato, accertava tuttavia l'illegittimità di tale atto di recesso in quanto viziato nella procedura adottata rilevando come fosse assodato il mancato rispetto da parte della resistente dei vincoli procedurali sanciti all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non avendo quest'ultima preventivamente contestato l'addebito al lavoratore concedendole il relativo termine per fornire i propri chiarimenti in merito.
Commisurava l'indennità risarcitoria nella misura minima di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Condannava quindi la odierna appellante al pagamento in favore dell'appellato delle maggiori retribuzioni dovute quantificate in € 42.268,83 e al risarcimento del danno per illegittimo licenziamento intimato quantificato in € 2.730.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti per “Errata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di prime cure, con riferimento al contratto di apprendistato;
erronea motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione art. 111
Cost; 132 c.p.c.; 1218 c.c.”.
Contesta in particolare, anche per carenza di motivazione, le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure in ordine al non essere stata fornita prova della impartizione al lavoratore di attività formativa, sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente i quali si sarebbero sempre avvalsi dell'operato dei professionisti presenti nello studio rivolgendosi all'appellato esclusivamente per fissare appuntamenti e che le risultanze istruttorie della precedente fase del giudizio portassero ad escludere la fondatezza di quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine allo svolgimento da parte dell'appellato di attività caratterizzata da “piena autonomia” e senza l'affiancamento tipico del contratto di apprendistato professionalizzante.
Evidenziava inoltre come l'appellato non potesse avere, in mancanza di una specifica formazione, quelle competenze tecniche piuttosto elevate proprie delle pratiche di natura legale oggetto delle mansioni svolte, sostenendo come nel caso di specie “sia il piano formativo in atti che le testimonianze rese dalle parti hanno fatto chiaramente emergere che il lavoratore non avrebbe potuto svolgere tali mansioni se non con una formazione continua ed adeguata” ed evidenziando altresì come il lavoratore si fosse limitato ad allegare lo svolgimento di eterogenee mansioni genericamente indicate nel ricorso introduttivo non spiegando concretamente né deducendo compiutamente in che cosa si sarebbe tradotto l'inadempimento dell'obbligo formativo datoriale.
Si osserva, preliminarmente, che in assenza di impugnazione risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza delle rivendicazioni dell'appellato in ordine alla retrodatazione, rispetto alla stipulazione formale del contratto di apprendistato, della decorrenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, in ordine allo svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello retribuito nonchè in ordine alla illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore il 29/09/2020 e alla tutela applicata dal giudice di prime cure.
L'oggetto del contendere nella presente fase di appello risulta pertanto limitato esclusivamente alla legittimità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti a decorrere dal 02/02/2015 (e quindi alle conseguenti statuizioni da parte del giudice di prime cure in ordine all'avvenuta instaurazione sin da tale data di un rapporto di lavoro subordinato e alle maggiori retribuzioni riconosciute all'esito della precedente fase del giudizio).
Ciò premesso ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal lavoratore.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta sufficientemente dalla precedente esposizione del contenuto dell'impugnazione, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Tanto premesso l'appello, pur ammissibile, è infondato alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi, in applicazione del principio della ragione più liquida, rilievo pienamente assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate dalle parti (in particolare in ordine alla eccepita nullità del contratto di apprendistato per difetto dei requisiti di forma).
Risulta pacifico in causa e documentalmente dimostrato che tra le parti sia stato stipulato in data 02/02/2025 un contratto di apprendistato professionalizzante per la durata di 36 mesi, dal
02/02/2015 al 31/01/2018, volto al conseguimento della qualifica del 4° livello C.C.N.L. Studi professionali con mansioni di “Addetto all'amministrazione”.
Trattasi, si osserva, del livello di inquadramento a cui appartengono “i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite” tra cui le figure professionali di “Segretario d'ordine”, “Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate” o “al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati”
Nella lettera di assunzione era previsto che durante il periodo di apprendistato sarebbe stata impartita all'odierno appellato “una specifica formazione secondo quanto definito nel Piano
Formativo Individuale allegato alla presente, sotto la supervisione del suo Tutor il/la Sigra”.
Si osserva, alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di apprendistato, che l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass. n. 16595 del
03/08/2020. In ordine al determinare la mancanza o la grave carenza nell'adempimento degli obblighi di formazione, la nullità del contratto di apprendistato per mancanza di causa con trasformazione dello stesso, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cfr. Cass. n. 6990 del 16/03/2025).
Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, spetta senza dubbio al datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adempiuto le obbligazioni a suo carico, non soltanto di natura retributiva ma anche di natura formativa.
Tanto premesso ritiene il Collegio meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure in ordine al non avere il datore di lavoro fornito, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, attività formativa all'appellato.
Nel presente caso di specie dalla prova testimoniale espletata si evince solo il generico svolgimento da parte dell'odierno appellato, nel periodo successivo all'assunzione, di attività di vario genere, aventi ad oggetto in generale la trattazione di pratiche amministrative, senza che sia emersa l'impartizione all'appellante di attività formativa o di tutoraggio e, in particolare, di quella specificamente oggetto del “piano formativo” prodotto in allegato alla comparsa di costituzione dell'appellante nella precedente fase di giudizio, piano formativo che, peraltro, così come espressamente rilevato dal Tribunale, con affermazione non specificamente impugnata, non può nemmeno ritenersi riconducibile al contratto in questione essendo costituito da un “mero foglio caratterizzato da un'elencazione scevra da qualsivoglia riconducibilità al rapporto di cui è causa” ( :”… Il ricorrente mi ha fatto tutta la domanda per mia madre io ho Testimone_1 portato i documenti, il ricorrente mi ha accompagnato a fare la visita. Il periodo era il 2017 –
2018. Non c'era nessuno che dava direttive al ricorrente. Quando lo chiamavo al telefono mi rispondeva sempre il ricorrente…” :”… Io ero andato a fare qualche pratica con Persona_2 la dottoressa. Prima ci andavo spesso: nel 2014 – 2015. Io lo vedevo che badava al bambino e faceva fotocopie della dottoressa. Non ho visto fare pratiche amministrative…”; : Testimone_2
“…Durante la giornata lui era li sia la mattina che il pomeriggio, credo che faceva dalle 9 fino a l'una e poi tornava il pomeriggio. Ho visto sempre lui che apriva la serranda forse una volta ho visto un altro signore. Lui rispondeva al telefono. Mio nipote con mia sorella lo ha contattato per chiedere informazioni al ricorrente su una pratica per un'indennità. Io in una settimana ci andavo tutti i giorni perché eravamo attaccati. ADR la pratica di mio nipote il ricorrente ha detto
a mia sorella che l'avrebbe aiutata lui personalmente ma non so precisamente come si sarebbe svolto il tutto…” ; “…Sayed faceva pratiche di ufficio;
faceva tutto;
l'ho Testimone_3 sempre visto rispondere al telefono quando andava;
non ero direttamente nell'ufficio; glielo portavo io il caffè e lo vedevo lavorare;
magari stavo li una mezz'ora mentre lui lavorava. Io lo vedevo fare prariche da segretario in autonomia…”).
Nè, si osserva, potrebbe reputarsi idonea prova dell'impartizione all'odierno appellato di attività formativa, quanto dichiarato dalla testimone , la quale si è limitata Testimone_4
a riferire di avere “iniziato ad insegnare al ricorrente nel 2014” e di avergli “spiegato come fare”, dichiarazioni queste ultime che, a parte la considerazione che tale attività di “insegnamento” sarebbe addirittura iniziata anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro (nel 2014 rispetto ad un rapporto di lavoro accertato come iniziato nel 2015), in ragione della loro assoluta genericità (non si evince dalle stesse in cosa tale attività di insegnamento consistesse), non possono comunque considerarsi idoneo riscontro dell'impartizione all'appellato dell'attività formativa propria del contratto di apprendistato piuttosto che della mera indicazione ad un neoassunto, da parte di un dipendente più anziano dei compiti da svolgere e questo tanto più alla luce della considerazione che la suddetta testimone, così come dalla stessa dichiarato, non era continuativamente presente presso lo studio dell'appellata (“…Io ho lavorato dal 2013 al 2018 e ho iniziato ad insegnare al ricorrente nel 2014… Io andavo ogni tanto quando affiancavo
e Non avevo giorni fissi perché lavoravo a Roma e andavo due o tre volte a Per_3 Pt_1 settimana. È venuto a Roma il ricorrente e gli ho spiegato come fare. Quando io sono andata via lui è venuto al posto mio la mattina. Il ricorrente rispondeva al telefono, prendeva appuntamenti
e andava alla posta. Anche io facevo questo…”).
Nè lo svolgimento di tale attivita' formativa potrebbe in qualche modo ricavarsi, in via presuntiva dallo spessore professionale delle mansioni che sarebbero state assegnate all'appellato (tali da presupporre necessariamente, secondo l'assunto dell'appellante, lo svolgimento di attività formativa) essendo sufficiente rilevare a tale proposito come di tale spessore professionale non sia emersa prova all'esito del presente giudizio.
I testi escussi hanno infatti riferito, così come si evince dalle dichiarazioni precedentemente riportate, sostanzialmente dello svolgimento da parte dell'appellato di semplici mansioni impiegatizie di ordine, mansioni il cui contenuto risulta del resto coincidente con la declaratoria contrattuale della stessa qualifica obiettivo del contratto di apprendistato (4° livello C.C.N.L.
Studi Professionali, propria come precedentemente evidenziato dei ”lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite” tra cui le figure professionali di “Segretario d'ordine”, “Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate” o “al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati”) così come di quella del 4° livello Super ritenuto dal primo giudice (con statuizione non impugnata) corrispondente alle mansioni effettivamente svolte nel corso di rapporto di lavoro (propria, così come si evince dalla declaratoria contrattuale prodotta in atti dei “lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite” tra cui , a titolo esemplificativo, il “Centralinista” , il
“Segretario d'ordine” o l' “Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate”).
Trattasi di inadempimento dell'obbligo datoriale di impartire attività formativa (attività cche
è risultata sostanzialmente insussistente) di tale gravità da giustificare certamente, alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati, la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti. L'appello dovrà pertanto essere rigettato, non essendo oggetto di specifica impugnazione la quantificazione delle somme dovute effettuate dal giudice di prime cure.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi €
5.211 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 5.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario