Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 2
Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali, "ex" art. 6 D.Lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (applicabile anche alla disciplina della professione forense, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 18 dello stesso decreto), è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che - in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale - devono essere chiamati a partecipare al giudizio.
Il disposto dell'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; tale prescrizione può pertanto ritenersi osservata quando nel ricorso sia stata integralmente riportata l'esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, particolarmente se mediante tale trascrizione si forniscano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della vicenda processuale.
Commentari • 16
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FATTI DI CAUSA Con ricorso, ritualmente depositato presso la cancelleria del Consiglio Nazionale Forense, gli avv.ti Marinella Grillo, Giuseppe Tagliaferro, Vittorio Ruscio e Vincenzo Viceconte (candidati non eletti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari per il quadriennio 2019/2022), gli avv.ti Vincenzo Renzo, Elisabetta Verrina, Rosina Vennari e Gisella Santelli (candidati eletti alle stesse elezioni) e gli avv.ti Giuseppe Zumpano, Maurizio Minnicelli, Giuseppe Straface, Giuseppe Bruno, Giovanna Bambina Perfetto, Francesca De Simone, Claudio Falvo e Saverio Forciniti (iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2003, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO GIdonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE EF, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio Dott. Antonio Caranci, depositata in data 20 novembre, in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
SC EF, IZ SA, OR SA, NO AN, HI UG, GH PP, P. M, c/o CORTE DI CASSAZIONE, AG AN, BA IA, EC AC, AL NI, RO RU, UC NI NO, ST AN RL, PI SA, IA GI;
- intimati -
avverso la decisione n. 113/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 23/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli avvocati Maurizio DE EF, Edoardo PONTECORVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto prima eccezione pregiudiziale, inammissibilità del ricorso ex art. 366 primo comma n. 3 c.p.c., in subordine accoglimento del ricorso con rinvio al
Consiglio Nazionale Forense per il giudizio di merito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3/10/02 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, nonché ai controinteressati ed il 9/10/92 al P.G. presso questa Corte, l'avv. GI BARTOLINI proponeva ricorso avverso la decisione 28 luglio 2002 del Consiglio Nazionale Forense con la quale erano stati dichiarati inammissibili i reclami dallo stesso proposti rispettivamente contro l'esito dell'assemblea elettorale dell'Ordine professionale emiliano svoltasi il 17/1/02 (con l'elezione quali consiglieri degli avvocati Taglini e Barilli) nonché contro l'esito del ballottaggio svoltosi il 24/1/02. Il ricorrente esponeva i fatti di causa con puntuale ripetizione del riassunto fattone dal C.N.F. nell'impugnata decisione:
"Il 22 gennaio 2002 perveniva al Consiglio Nazionale Forense, in plico spedito a mezzo del servizio postale, il reclamo proposto dall'avv. Giorgio Bertolini avverso l'esito dell'assemblea elettorale dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia svoltasi il 17 gennaio 2002, in cui erano stati eletti come consiglieri dell'Ordine degli avvocati GIni Taglini e Cecilia Barilli. Il ricorrente richiedeva la dichiarazione di nullità dell'assemblea a causa del mancato rispetto delle modalità di convocazione e del mancato rispetto del termine di conoscenza dell'avviso di convocazione, irregolarità entrambe incidenti sul risultato elettorale.
Il successivo 1^ febbraio lo stesso avv. Bertolini depositava negli uffici del Consiglio Nazionale Forense altro reclamo avverso l'esito dell'assemblea di ballottaggio svoltasi il 24 gennaio, in cui erano stati eletti consiglieri dell'Ordine gli avvocati Bruno Rocchetti, Antonio Baiano, Pencola Galli, Giacomo Beccari, Stefano Cosci, Filippo Ghiacci, Alessandro LI, NI RI UC, AR PI, UL IA, EU IC, GI RL UT, NA IF.
In questo atto il ricorrente riproponeva i medesimi motivi di nullità del precedente reclamo, aggiungendo la denuncia del mancato rispetto dell'obbligo di doppio appello degli elettori. All'udienza fissata per il 7/6/2002 compariva il reclamante avv. Giorgio Bertolini, mentre per il Consiglio dell'Ordine, ritenuto regolarmente citato, nessuno è comparso. Il Consiglio Nazionale Forense disponeva la riunione dei procedimenti e il Consigliere Avv., Ugo Operamolla esponeva la relazione sulle circostanze già sopra esposte.
Il P.M. concludeva chiedendo la inammissibilità dei reclami per mancata notifica degli stessi a tutti gli eletti ed in subordine ne chiedeva l'accoglimento.
L'Avv. Bertolini chiedeva termine per l'integrazione del contraddittorio e nel merito l'accoglimento del reclamo". Ciò premesso, il ricorrente lamentava, in sostanza, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6 d. lgt. n.382 del 1944 nonché 59, 60 e 61 r.d. n. 37 del 1934 anche sotto il profilo del vizio della motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Si costituiva solo il CONSIGLIO DELL'ORDINE locale, proponendo due eccezioni di inammissibilità dell'avverso ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni svolte dal CONSIGLIO DELL'ORDINE e relative, rispettivamente, alla mancata notifica del ricorso al Pubblico Ministero presso questa Corte ed alla omessa esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, 1^ co., n. 3, c.p.c. Entrambe non sono fondate. Non la prima, vanificata dall'avvenuta notifica, risultante per tabulas, del ricorso al suddetto P.G. in data 9/10/02. E neppure, la seconda, malgrado la condivisione da parte del P.M. in udienza. Al riguardo, il ricorrente ha esposto la vicenda processuale riportando integralmente l'esposizione dei fatti di causa contenuta nella decisione del C.N.F. e ciò è sufficiente a soddisfare il requisito di cui all'art. 366 n. 3 cit. (Cass. 6 novembre 1999 n. 12384). Ma ad un più approfondito esame è agevole rilevare che il suddetto requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (giurisprudenza costante). Nella specie, trattandosi di una pronuncia di carattere processuale, era superflua l'esposizione anche delle censure di merito e, quindi, l'esposizione dei fatti di causa, finalizzata alla decisione del ricorso, è del tutto soddisfacente e la relativa eccezione va disattesa.
Passando all'esame della doglianza, essa è fondata. Lamenta, infatti, il ricorrente che gli è stato erroneamente imputata la mancata notifica ab origine del "ricorso al C.N.F. ex art. 6 d. lgt. 382/1944 avverso i risultati delle elezioni dei consigli degli ordini territoriali ... per la corretta instaurazione del contraddittorio ad almeno uno degli eletti ed al C.d.O. come organo emanante". Ma al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare recentemente che il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali, ex art. 6 decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che - in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale - devono essere chiamati a partecipare al giudizio (Cass. 6 aprile 2001 n. 5153, Cass. 9 luglio 1999 n. 7207). Nè può dubitarsi dell'applicabilità di tale disposizione anche alla disciplina della professione forense (di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933 ed al regolamento di attuazione r.d. n. 37 del 1934),
stante la peculiarità rispetto agli altri ordinamenti professionali e la mancanza di una norma specifica al riguardo, ancorché gli artt. 59 e 60 r.d. 37/1934 (stabilendo il primo che "l'ufficio del direttorio comunica immediatamente in copia alle altre parti il ricorso" ed il secondo che "la segreteria della commissione centrale, non appena ricevuti gli atti ... li comunica al P.M. presso la Corte di Cassazione ... (e) contemporaneamente ... avverte il ricorrente e le altre parti interessate") suggeriscono l'esistenza di un obbligo della Commissione Centrale di attivarsi al fine della instaurazione del contraddittorio, dopo che il ricorso è stato presentato.
Soccorre infatti la disposizione dell'art. 18 d.lgt. 382/1944 secondo la quale "fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore". Il ricorso dell'avv. BARTOLINI va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, che provvedere a costituire regolarmente il necessario contraddittorio ed, all'esito, ad esaminare il merito della controversia.
La mancanza di specifici precedenti sulla questione esaminata costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, compensando le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema, il 19 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003