Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2004, n. 31421
CASS
Sentenza 6 aprile 2004

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In tema di applicazione delle sanzioni sostitutive da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 5 comma terzo legge n. 134 del 2003, la previsione ha natura di norma transitoria e deve ritenersi circoscritta all'ipotesi di procedimento pendente in cassazione (o per il quale ancora non è decorso il termine per proporre ricorso) al momento in cui è entrata in vigore la norma: ne consegue che, assenti tali presupposti, l'applicazione della disposizione non può essere chiesta per la prima volta davanti al Giudice di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2004, n. 31421
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31421
    Data del deposito : 6 aprile 2004

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