Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
In tema di applicazione delle sanzioni sostitutive da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 5 comma terzo legge n. 134 del 2003, la previsione ha natura di norma transitoria e deve ritenersi circoscritta all'ipotesi di procedimento pendente in cassazione (o per il quale ancora non è decorso il termine per proporre ricorso) al momento in cui è entrata in vigore la norma: ne consegue che, assenti tali presupposti, l'applicazione della disposizione non può essere chiesta per la prima volta davanti al Giudice di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2004, n. 31421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31421 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 06/04/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 569
Dott. AGRÒ TO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 6014/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 8/7/03 della Corte d'Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. G. Galati, che ha concluso per l'annullamento con rinvio sulla sospensione della pena;
rigetto del ricorso;
Per la parte civile l'avv. G. Mancuso ha chiesto la conferma della sentenza, riportandosi alle conclusioni scritte;
Il difensore avv. Falcolini ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 8/7/2003, confermava quella in data 5/11/2001 del Tribunale di Patti - Sezione di Sant'Agata Militello -, che aveva dichiarato CR TO colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni volontarie (artt. 572 e 582 c.p.), ritenuti in continuazione tra loro, e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi otto e giorni quindici di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Più specificamente, gli addebiti mossi al CR possono essere così sintetizzati: avere sottoposto, fino all'ottobre 1996, la moglie IL RO e le figlie IA e VA ad una serie di maltrattamenti fisici e psichici;
avere cagionato alla moglie, in data 14/10/1996, lesioni personali guarite in giorni quattro. La Corte territoriale, richiamando l'iter argomentativo seguito dalla decisione di primo grado, sottolineava che la postulazione d'accusa aveva trovato conforto nella prova generica (referto medico circa le lesioni patite dalla IL), nonché nelle testimonianze di IL RO, che aveva dettagliatamente riferito in ordine alle continue e sistematiche vessazioni che i componenti della famiglia avevano subito ad opera del marito, di CR VA, che aveva confermato il clima di tensione vissuto in famiglia a causa del comportamento aggressivo del padre, del maresciallo dei CC. Grasso e dell'ispettore di polizia Reale, intervenuti ripetutamente perché sollecitati a volte dalla IL e a volte dallo stesso imputato CR, dell'assistente sociale AL IA RI, che aveva raccolto gli sfoghi delle piccole IA e VA.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sotto i profili dell'omessa valutatone di risultanze processuali a lui favorevoli e del mancato approfondimento del giudizio di attendibilità dei testi escussi, portatori di interessi contrapposti al suo;
2) mancata pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena;
3) sostituzione, ex artt. 4 e 5 della legge n. 134/03, della pena inflitta con la libertà controllata.
Il ricorso è in parte fondato e va accolto in relazione alla seconda doglianza articolata, mentre nel resto va rigettato. Il giudizio di responsabilità dell'imputato riposa su un percorso argomentativo ineccepibile, per adeguatezza e per logicità. La gravata sentenza, invero, sia pure attraverso il rinvio ricettizio a quella di prime cure, da conto delle ragioni che giustificano la conclusione raggiunta, apprezzando e valutando le emergenze processuali in maniera puntuale e nel rispetto delle regole legali. L'iter logico-giuridico seguito è incentrato principalmente sulla deposizione testimoniale della IL, il cui racconto, dai toni drammaticamente spontanei e quindi pienamente attendibile, aveva evidenziato il clima di terrore instaurato in famiglia dall'imputato, per effetto del suo abituale comportamento prevaricatorio, prepotente, violento e vessatorio;
non trascura di individuare ed illustrare gli elementi di riscontro agli esiti narrativi delle dichiarazioni della IL, richiamando il referto medico in atti e le altre testimonianze sopra indicate, tutte concordi nel confermare, in via diretta o indiretta, il superamento dello stato di normale tollerabilità del vessatorio sistema di vita imposto ed instaurato in famiglia dal CR. Trattasi di giudizio squisitamente di merito, che si sottrae a qualunque censura di legittimità e che preclude, in questa sede, deputata al solo controllo interno della motivazione, una diversa e alternativa valutazione degli elementi di fatto. La sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata non risulta essere stata chiesta in appello, nonostante la legge n. 134/03 fosse già in vigore (entrata in vigore 29/6/03) all'epoca della celebrazione del relativo giudizio (8/7/03), e non può essere sollecitata per la prima volta dinanzi a questa Suprema Corte. La previsione di cui al secondo periodo del comma 3^ dell'art. 5 della citata legge, norma di natura transitoria, deve intendersi circoscritta all'ipotesi di procedimento pendente in Cassazione (o per il quale è ancora in corso il termine per proporre ricorso) al momento dell'entrata in vigore della stessa legge. In ogni caso, in difetto di una qualsiasi specifica indicazione, non ritiene la Corte di potersi avvalere della facoltà di applicare direttamente la sanzione sostitutiva.
Nessun accenno contiene l'impugnata sentenza alle ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, pur espressamente sollecitato con i motivi d'appello e - in tesi - concedibile per la ricorrenza dei presupposti oggettivi di legge. Su questo punto specifico, pertanto, la stessa sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che dovrà valutare, nell'equilibrato esercizio del suo potere discrezionale, se il CR meriti o no il beneficio in questione. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle ulteriori spese sostenute in questo grado dalla parte civile e liquidate nella misura in dispositivo indicata.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente all'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile e liquidate in E. 1361,00, di cui E. 1000,00 per onorario, oltre iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004