Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
E A N L IO L E Z D A R 9 " T T. 17 IS R 3 G 'A E . R N L L 7 A E 6 D D 9 -1 I LA CORTE SUPREMAD050 61 /0 3 -5 S REPUBBLICA ITALIANA 3 E G * IN NOME DEL POPOLO ITALIANCY Oggemo RICORSO C. CONVALIDA SEZIONE PRIMA CIVILE INGIUNZIONE OPPOSTA EX 23 L. 689/81 Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15124/99 Presidente Dott. Angelo GRIECO - Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 11278 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria PERRUTI - Consigliere Ud. 19/11/2002 Dot . Paolo GIULIANI Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: D'RI ME, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ISTRIA 2, presso 1'avvocato G. MURANO, rappresentato 8 difeso dall'Avvocato NICOLA GULFO, giusta mandato a margine del ricorso;
W ricorrente -
contro
PREFETTURA DI MATERA;
- intimata avverso 'ordinanza del Pretore di MATERA, emessa i l 28/04/79nel free. № 617/98 R.G, 2002 udi ţa la relazione della causa svolla nella pubblica 2098 udienza del 19/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario Ш Rosario MORELLI: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. CO D'RR ha impugnato per cassazione 1'ordinanza in data23 aprile '99 del Pretore di Matera che, ai sensi dell'art. 23 de la 1. 11. 639/1981, ha convalidato per mancata comparizione, alla prima udien- za, di esso opponente, il provvedimento prefettizio op- posto, con il quale gli era stata irrogata sanzione pe- cuniaria di L. 135.000, per una in-razione al Codice della Strada. In questo giudizio non si è costituita la Prefectur ra intimata.
2. Con l'unico me z zo dell'odierno ricorso Я (ammissibile per espressa previsione del comma quinto dell'art. 23 cit.}, il D'RR denuncia l'irritualità deil'ordinanza di convalida in quanto adottata sull'erroneo presupposto della previa avvenuta notifica della data della udienza di prima comparizione, cui e senza giustificazione, egli avrebbe consapevolmente, mancato di comparire.
3. Il ricorso è fondato. 2 Risulta, infatti, dagli atti che la prescritta no- tificazione dell'udienza di prima comparizione è effet- tivamente mancata (per asserita "non identificazione" del difensore domiciliatario dell'opponente, senza però che l'ufficiale giudiziaric abbia dato atto di aver_ɔ ricercato presso il suo studio, all'indirizzo indicato in epigrafe della opposizione). E ciò appunto comporta l'illegittimità della conva- lida, di cui al menzionato art. 23 1. 689/81, non po- tendosi far carico all'opposto di non essere comparso alla prima udienza della quale non abbia avuto rituale notifica o comunicazione (cfr. Cass. 6968/2000).
4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, Cassa- con il conseguente rinvic della causa al Giudice di to pace di Matera, ora funzionalmente competence, stante l'intervenuta soppressione dell'Ufficio del Pretore.
5. Possono compensarsi le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Matera. Spose compensate. Roma il 19 novembre 2002 Il Consigliere,་བ་ན་ Il Presidente (Angeio ¡Mario Rosario Morelli) 3 REGISTRAZIONE DELLA AI SENSI DELL'ART. 9 317" DA . N "ESENTE 3-5-1967 E G LEG CORTE SUFREMA DI CASSAZIONE Prime Sezione Civile Depositato in Cancellerla 2 APR 2003 A IL CANCELLERE 4 IL ERE Domenice,H