CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8135 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA RA nato a [...] il [...] avverso fa sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato MONALDI RAFFAELLA si riporta ai motivi principali e nuovi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8135 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di AN RE propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 24 febbraio 2022, che ha confermato la sentenza di condanna, in primo grado nei confronti di questi pronunciata, limitatamente ai delitti di cui ai capi a) - falso ideologico per induzione posto in essere dal notaio D'Alessandro nel rogito di una vendita immobiliare - e b) - possesso, in concorso, di un documento di identificazione, valido per l'espatrio, presentato al notaio D'Alessandro per l'identificazione di una delle parti dell'atto di compravendita - (fatti commessi in Roma il 1 ottobre 2007). 2. L'atto di impugnativa consta di tre motivi, affidati al ricorso principale, e di un motivo nuovo, affidato alla memoria depositata in Cancelleria in data 4 gennaio 2023. 2.1. Il primo motivo del ricorso principale ed il motivo nuovo denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 476, comma 2, cod. pen. e 178, lett. c) e 522 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, sul rilievo della mancata legittima contestazione dell'aggravante della natura fidefaciente dell'atto oggetto di falso ideologico per induzione. E' addotto a sostegno che l'avvenuta contestazione della stessa, in data 25 settembre 2018, non sarebbe stata tale da consentire il corretto esplicarsi del contradditorio, vuoi per le modalità di enunciazione - in contrasto con l'insegnamento impartito dal diritto vivente -, vuoi per la sua tempistica, ossia per aver avuto luogo in un momento avanzato del giudizio di merito. In ogni caso, nessuno degli effetti discendenti dall'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. potrebbe utilmente spiegarsi rispetto al delitto di cui al capo a), giacché la stessa aggravante, contestata anche rispetto al capo h), era stata in riferimento a questo esclusa, di modo che nel giudizio complessivamente considerato si era verificata una preclusione. 2.2. Il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo nuovo denunciano la violazione dell'art. 476, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione, perché quanto attestato nell'atto pubblico rogato dal notaio circa l'identità delle parti comparenti non sarebbe assistito da fede privilegiata, non essendo tenuto il pubblico ufficiale a compiere alcun accertamento in ordine alla veridicità di quanto dichiarato sul punto dalle parti medesime. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 3. Con memoria in data 22 novembre 2022, la difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. 4. Con requisitoria in data 2 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Giovanni Di Leo, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Dal consentito esame degli atti emerge che, nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 25 settembre 2018: I.) il Pubblico Ministero ha chiesto modificarsi il capo d'imputazione nei termini indicati nello scritto depositato ed allegato al verbale, che così recita: «capo A), inserire art. 476 c. H e dopo la frase "il falso possesso dell'immobile aggiungere "atto di fede privilegiata in relazione a quanto previsto dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ.»; II.) il giudice ha disposto la notifica all'imputato RE assente del verbale dell'udienza per estratto, con l'imputazione modificata. 1.2. Tanto rilevato, deve concludersi che la contestazione dell'aggravante ex art. 476, comma 2, cod. pen. ha avuto luogo in conformità ai dettami della sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 e a quanto disposto dagli artt. 517 e 520 cod. proc. pen.., sicché nessun pregiudizio - peraltro neppure specificamente lumeggiato - si è verificato per il diritto di difesa del ricorrente. 1.3. Priva di pregio è la deduzione che allega l'intervenuta preclusione in ordine all'operare dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. per il delitto di cui al capo a), in ragione del giudicato interno formatosi in riferimento 2 ad essa per il capo h), in relazione al quale era stata esclusa. La stessa, infatti, dimentica che il fatto di cui al capo h) - anch'esso in origine contestato ex artt. 48, 479 e 476 cod. pen. - è stato riqualificato ai sensi dell'art. 495 cod. pen., poiché gli imputati avevano solo dichiarato al Notaio Cerini il falso circa la proprietà del bene oggetto di vendita a OZ IT e AN AR, in capo al DE (quindi in ordine ad una qualità personale). Va, comunque, richiamato l'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento- sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello e altro, Rv. 268965). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Dalle conformi sentenze di merito risulta che il Notaio D'Alessandro, affermando, nell'atto pubblico di compravendita rogato in data 1 ottobre 2007, di essere certo dell'identità dei comparenti, ha attestato l'avvenuta esecuzione di accertamenti sulla loro identità; accertamenti, in effetti, eseguiti, avendo egli verificato l'identità della parte venditrice, ossia di AL RI AR, tramite la carta d'identità, rivelatasi contraffatta, esibita da OA DA IA, ossia da colei che all'LN si era sostituita. 2.2. Trattasi di notazione in fatto che dà conto di come sia stato correttamente ritenuto integrato il reato di cui agli artt. 48, 479 e 476, commi 1 e 2, cod. pen. contestato al capo a). Questa Corte, ha, infatti, affermato che, in tema di reati di falso, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. peri. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato;
mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il notaio si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione del notaio è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, Rv. 276632; conf. Sez. 1, n. 2222 del 1987, Rv. 176321; Sez. 5, n. 40158 del 06/07/2022, non nnassimata e Sez. 5, n. 13666 del 15/02/2019, non massimata). 3 2.3. In particolare, con riferimento agli obblighi del notaio aventi ad oggetto l'identificazione delle parti, la giurisprudenza civile di legittimità si è espressa affermando che il testo vigente dell'art. 49 I. n. 89/1913, che stabilisce che: «Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento», deve essere interpretato nel senso che il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, debba trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (Sez.
3 - Civ., n. 41801 del 28/12/2021, Rv. 663697; Sez.
3 - Civ., n. 13362 del 29/05/2018, Rv. 648795; Sez.
3 - Civ., n. 29321 del 07/12/2017, Rv. 646654; Sez.
1 - Civ., n. 28823 del 30/11/2017, Rv. 646191; Sez.
3 - Civ., n. 9757 del 10/05/2005, Rv. 581307). 2.4. Alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, deve, quindi, ritenersi fidefaciente l'attestazione del notaio, contenuta nell'atto pubblico rogato, circa la conseguita certezza in ordine all'identità delle parti stipulanti, in quanto la stessa è il risultato dell'opera propria del pubblico ufficiale, tenuto ad adempiere alle necessarie verifiche «secondo le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento idoneo». E', infatti, pacifico che, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., sono dotate di fede privilegiata le attestazioni, contenute in un atto pubblico, che si riferiscano a quanto fatto e rilevato dal pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Rv. 263265; conf. Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Rv. 267790). 3. Il terzo motivo è inammissibile per più ragioni. Le deduzioni in punto di determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono generiche e prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 4 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [cfr. pag. 10, ultimo capoverso, della sentenza], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 10, penultimo capoverso, della sentenza impugnata). 4. Il ricorso va, pertanto dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato MONALDI RAFFAELLA si riporta ai motivi principali e nuovi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8135 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di AN RE propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 24 febbraio 2022, che ha confermato la sentenza di condanna, in primo grado nei confronti di questi pronunciata, limitatamente ai delitti di cui ai capi a) - falso ideologico per induzione posto in essere dal notaio D'Alessandro nel rogito di una vendita immobiliare - e b) - possesso, in concorso, di un documento di identificazione, valido per l'espatrio, presentato al notaio D'Alessandro per l'identificazione di una delle parti dell'atto di compravendita - (fatti commessi in Roma il 1 ottobre 2007). 2. L'atto di impugnativa consta di tre motivi, affidati al ricorso principale, e di un motivo nuovo, affidato alla memoria depositata in Cancelleria in data 4 gennaio 2023. 2.1. Il primo motivo del ricorso principale ed il motivo nuovo denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 476, comma 2, cod. pen. e 178, lett. c) e 522 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, sul rilievo della mancata legittima contestazione dell'aggravante della natura fidefaciente dell'atto oggetto di falso ideologico per induzione. E' addotto a sostegno che l'avvenuta contestazione della stessa, in data 25 settembre 2018, non sarebbe stata tale da consentire il corretto esplicarsi del contradditorio, vuoi per le modalità di enunciazione - in contrasto con l'insegnamento impartito dal diritto vivente -, vuoi per la sua tempistica, ossia per aver avuto luogo in un momento avanzato del giudizio di merito. In ogni caso, nessuno degli effetti discendenti dall'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. potrebbe utilmente spiegarsi rispetto al delitto di cui al capo a), giacché la stessa aggravante, contestata anche rispetto al capo h), era stata in riferimento a questo esclusa, di modo che nel giudizio complessivamente considerato si era verificata una preclusione. 2.2. Il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo nuovo denunciano la violazione dell'art. 476, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione, perché quanto attestato nell'atto pubblico rogato dal notaio circa l'identità delle parti comparenti non sarebbe assistito da fede privilegiata, non essendo tenuto il pubblico ufficiale a compiere alcun accertamento in ordine alla veridicità di quanto dichiarato sul punto dalle parti medesime. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 3. Con memoria in data 22 novembre 2022, la difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. 4. Con requisitoria in data 2 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Giovanni Di Leo, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Dal consentito esame degli atti emerge che, nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 25 settembre 2018: I.) il Pubblico Ministero ha chiesto modificarsi il capo d'imputazione nei termini indicati nello scritto depositato ed allegato al verbale, che così recita: «capo A), inserire art. 476 c. H e dopo la frase "il falso possesso dell'immobile aggiungere "atto di fede privilegiata in relazione a quanto previsto dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ.»; II.) il giudice ha disposto la notifica all'imputato RE assente del verbale dell'udienza per estratto, con l'imputazione modificata. 1.2. Tanto rilevato, deve concludersi che la contestazione dell'aggravante ex art. 476, comma 2, cod. pen. ha avuto luogo in conformità ai dettami della sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 e a quanto disposto dagli artt. 517 e 520 cod. proc. pen.., sicché nessun pregiudizio - peraltro neppure specificamente lumeggiato - si è verificato per il diritto di difesa del ricorrente. 1.3. Priva di pregio è la deduzione che allega l'intervenuta preclusione in ordine all'operare dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. per il delitto di cui al capo a), in ragione del giudicato interno formatosi in riferimento 2 ad essa per il capo h), in relazione al quale era stata esclusa. La stessa, infatti, dimentica che il fatto di cui al capo h) - anch'esso in origine contestato ex artt. 48, 479 e 476 cod. pen. - è stato riqualificato ai sensi dell'art. 495 cod. pen., poiché gli imputati avevano solo dichiarato al Notaio Cerini il falso circa la proprietà del bene oggetto di vendita a OZ IT e AN AR, in capo al DE (quindi in ordine ad una qualità personale). Va, comunque, richiamato l'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento- sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello e altro, Rv. 268965). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Dalle conformi sentenze di merito risulta che il Notaio D'Alessandro, affermando, nell'atto pubblico di compravendita rogato in data 1 ottobre 2007, di essere certo dell'identità dei comparenti, ha attestato l'avvenuta esecuzione di accertamenti sulla loro identità; accertamenti, in effetti, eseguiti, avendo egli verificato l'identità della parte venditrice, ossia di AL RI AR, tramite la carta d'identità, rivelatasi contraffatta, esibita da OA DA IA, ossia da colei che all'LN si era sostituita. 2.2. Trattasi di notazione in fatto che dà conto di come sia stato correttamente ritenuto integrato il reato di cui agli artt. 48, 479 e 476, commi 1 e 2, cod. pen. contestato al capo a). Questa Corte, ha, infatti, affermato che, in tema di reati di falso, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. peri. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato;
mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il notaio si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione del notaio è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, Rv. 276632; conf. Sez. 1, n. 2222 del 1987, Rv. 176321; Sez. 5, n. 40158 del 06/07/2022, non nnassimata e Sez. 5, n. 13666 del 15/02/2019, non massimata). 3 2.3. In particolare, con riferimento agli obblighi del notaio aventi ad oggetto l'identificazione delle parti, la giurisprudenza civile di legittimità si è espressa affermando che il testo vigente dell'art. 49 I. n. 89/1913, che stabilisce che: «Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento», deve essere interpretato nel senso che il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, debba trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (Sez.
3 - Civ., n. 41801 del 28/12/2021, Rv. 663697; Sez.
3 - Civ., n. 13362 del 29/05/2018, Rv. 648795; Sez.
3 - Civ., n. 29321 del 07/12/2017, Rv. 646654; Sez.
1 - Civ., n. 28823 del 30/11/2017, Rv. 646191; Sez.
3 - Civ., n. 9757 del 10/05/2005, Rv. 581307). 2.4. Alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, deve, quindi, ritenersi fidefaciente l'attestazione del notaio, contenuta nell'atto pubblico rogato, circa la conseguita certezza in ordine all'identità delle parti stipulanti, in quanto la stessa è il risultato dell'opera propria del pubblico ufficiale, tenuto ad adempiere alle necessarie verifiche «secondo le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento idoneo». E', infatti, pacifico che, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., sono dotate di fede privilegiata le attestazioni, contenute in un atto pubblico, che si riferiscano a quanto fatto e rilevato dal pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Rv. 263265; conf. Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Rv. 267790). 3. Il terzo motivo è inammissibile per più ragioni. Le deduzioni in punto di determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono generiche e prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 4 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [cfr. pag. 10, ultimo capoverso, della sentenza], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 10, penultimo capoverso, della sentenza impugnata). 4. Il ricorso va, pertanto dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2023.