Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2016, n. 39682
CASS
Sentenza 4 maggio 2016

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Massime1

In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che riportano fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da questi accertati o rilevati. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di un verbale di colloquio - avuto dall'imputato con l'unica aspirante a ricoprire un posto di dirigente medico, nell'ambito di un procedimento di cui era stato incaricato - nella parte in cui egli aveva attestato, contrariamente al vero, l'insussistenza di cause di incompatibilità con la candidata, nonostante si trattasse della propria moglie).

Commentario1

  • 1la pronuncia a Sez. Un.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2016, n. 39682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39682
Data del deposito : 4 maggio 2016

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