Sentenza 4 maggio 2016
Massime • 1
In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che riportano fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da questi accertati o rilevati. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di un verbale di colloquio - avuto dall'imputato con l'unica aspirante a ricoprire un posto di dirigente medico, nell'ambito di un procedimento di cui era stato incaricato - nella parte in cui egli aveva attestato, contrariamente al vero, l'insussistenza di cause di incompatibilità con la candidata, nonostante si trattasse della propria moglie).
Commentario • 1
- 1. la pronuncia a Sez. Un.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2016, n. 39682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39682 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2016 |
Testo completo
39 6 82/ 1 6 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1427 Dott. Grazia LAPALORCIA Presidente- Sent. n. sez. Dott. Eduardo DE GREGORIO - Consigliere - -UP 4/5/2016 R.G.N. 47072/2015 Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Roberto AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: AN MO ER, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 4/6/2015 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Lorenzo Picotti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di AN MO ER per il reato di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente per aver attestato contrariamente al vero nel verbale di colloquio con l'unica aspirante a ricoprire, a seguito di procedura di mobilità, un posto di dirigente medico procedura che di cui era stato incaricato che non sussistevano cause di incompatibilità con la stessa nonostante si trattasse della moglie AL RA.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando sette motivi.
2.1 Con i primi due motivi deduce violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla riqualificazione del fatto operata dal giudice dell'udienza preliminare all'atto del rigetto dell'istanza di applicazione della pena in quella sede proposta dall'imputato. In particolare il G.u.p., nonostante il consenso prestato dal pubblico ministero alla richiesta di patteggiamento avanzata dal AN in riferimento all'originaria imputazione, ha ritenuto doversi ravvisare l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 c.p., non limitandosi però a rigettare il negozio processuale, ma, sostituendosi al titolare dell'azione penale, procedendo altresì a modificare la suddetta imputazione con riguardo alla contestazione della menzionata aggravante. Nel rigettare l'eccezione in proposito avanzata con i motivi d'appello la Corte territoriale avrebbe invece sostanzialmente omesso di motivare sulla sua ritenuta infondatezza, limitandosi a rilevare erroneamente come il giudice sia legittimato ad elevare una diversa imputazione rispetto a quella contestata.
2.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale. In tal senso evidenzia come il verbale oggetto di contestazione sia stato ritenuto falso in quanto l'imputato ha attestato che non sussistevano cause di incompatibilità con la candidata ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. Oggetto del presunto falso sarebbe dunque, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non un fatto, bensì una valutazione e più specificamente un giudizio di contenuto prettamente giuridico, cioè la ritenuta non corrispondenza della situazione fattuale percepita dal pubblico ufficiale (e cioè che la candidata era sua moglie) ad alcuna delle fattispecie considerate dalle norme evocate. Condotta questa estranea all'area di tipicità della norma incriminatrice contestata ed idonea al più ad integrare la violazione dell'eventuale obbligo di astenersi dal procedere al colloquio conoscitivo con la candidata.
2.3 Con il quarto motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'omessa valutazione delle dichiarazioni del teste ZE il segretario della procedura - che pure avevano costituito oggetto di specifico rilievo con i motivi d'appello e dalle quali si evincerebbe che il verbale venne redatto dallo stesso e firmato dal AN solo il giorno 2 successivo e che l'imputato non avrebbe mai espressamente attestato l'assenza di cause di incompatibilità della candidata.
2.4 Con il quinto motivo viene invece eccepita ulteriore errata applicazione della legge penale in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 476 comma 2 c.p., ritenuta dalla Corte territoriale in ragione sostanzialmente della natura pubblica dell'atto incriminato, senza evidenziare le ragioni per cui la falsa attestazione oggetto di contestazione possa considerarsi avere fede privilegiata nel senso inteso dagli artt. 2699 e 2700 c.c.
2.5 Con il sesto motivo il ricorrente denunzia vizi della motivazione in merito alla ritenuta consapevolezza da parte del AN del presupposto della ritenuta falsità dell'attestazione incriminata e cioè che il rapporto di coniugio con la candidata costituisse causa di incompatibilità. In proposito la Corte territoriale si sarebbe infatti limitata a ritenere in maniera apodittica provato l'elemento soggettivo del reato in ragione della ovvia consapevolezza del rapporto di coniugio e delle modalità formali di conduzione del colloquio, finalizzate secondo la sentenza a non insospettire il segretario verbalizzante. Al contrario i giudici dell'appello non avrebbero considerato come il AN sia un primario ospedaliero e come fondatamente potesse ritenere irrilevante il rapporto di coniugio con l'unica aspirante ad una mera procedura di mobilità, tanto più che, come già rilevato, a redigere il verbale fu il dr. ZE e che, come riferito dal medesimo, l'attestazione sull'incompatibilità non venne dettata dall'imputato, non venne letta nel corso del colloquio e venne invece sottoscritta solo il giorno successivo. Del tutto congetturale sarebbe poi l'assunto dei giudici del merito per cui l'uso intenzionale del "lei" tra il AN e la moglie fosse preordinato a sviare l'attenzione del citato ZE.
2.6 Con il settimo ed ultimo motivo viene dedotta errata applicazione della legge penale in merito alla conferma del trattamento sanzionatorio ed in particolare del giudizio di equivalenza tra la contestata aggravante le pur concesse attenuanti generiche, ancorata ad affermazioni apodittiche in ordine alla non meritevolezza dell'imputato di un trattamento più favorevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno di seguito esposti.
2. I primi due motivi sono in realtà manifestamente infondati.
2.1 Va innanzi tutto ricordato come, in un ordinamento fondato sul principio di legalità, il potere-dovere del giudice di definire correttamente il fatto sul quale è chiamato a 3 A pronunciarsi sia connaturale allo stesso esercizio della giurisdizione, che non tollera limitazioni in ordine all'inquadramento giuridico dei fatti sottopostigli derivanti dalla richiesta delle parti. Anche il giudice dell'udienza preliminare, pur in mancanza di specifica previsione, è dunque tenuto a modificare la qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale il pubblico ministero ha richiesto il rinvio a giudizio, fermo restando che il potere di modificare quest'ultimo è, invece, riservato esclusivamente al titolare dell'azione penale (Sez. 6, n. 548 del 29 gennaio 1996, P.M. in proc. Verde, Rv. 204383; Sez. 6, n. 3658 del 16 novembre 1998, P.m. in proc. Carlutti C e altro, Rv. 212688; Sez. 3, n. 51424 del 18 settembre 2014, P.M. in proc. Longhi, Rv. 261398).
2.2 In tal senso deve allora rilevarsi che l'eventuale riqualificazione del fatto già contestato nella sua oggettività materiale rientra indubbiamente nei poteri del Giudice dell'udienza preliminare. Poteri che il G.u.p. del Tribunale di Verona nel caso di specie ha utilizzato peraltro solo al fine di rigettare all'udienza del 22 ottobre 2013 il patteggiamento proposto dalle parti con riferimento ad una imputazione e ad un trattamento sanzionatorio che non tenevano conto dell'aggravante ritenuta dal giudice sussistente e già contestata in fatto. Ed infatti risulta dalla sentenza di primo grado e dai verbali dell'udienza preliminare che in alcun modo sia stato il giudice - come eccepito dal ricorrente ad integrare l'imputazione mediante il riferimento all'art. 476 comma 2 c.p., bensì che a ciò abbia provveduto il pubblico ministero ai sensi dell'art. 423 c.p.p. all'udienza del 4 febbraio 2014. 3. Il terzo motivo è parimenti infondato, atteso che l'attestazione circa l'insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità elencate dalla disposizione di legge evocata (art. 51 c.p.c.) non è frutto di alcuna valutazione - tenuto conto del tenore di quest'ultima e della consapevolezza da parte dell'imputato di essere convivente con la candidata in quanto coniuge della medesima ma è semplicemente un fatto di cui l'atto era - destinato a provare la verità e che per l'appunto è risultato falso. In particolare, conformemente a quanto effettivamente riportato nel verbale del colloquio, quella del AN è una dichiarazione in ordine ad una propria condizione in un contesto che ne rende evidente la falsità in ragione della sua ovvia conoscenza dell'identità della candidata.
4. Il quarto motivo è invece inammissibile. Innanzi tutto deve essere evidenziato il difetto specificità del ricorso nella misura in cui, deducendo l'omessa valutazione di una prova di fonte dichiarativa, il ricorrente ha riportato solo parzialmente il contenuto della dichiarazione asseritamente trascurata, limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, non consentendo così a questa Corte di apprezzare compiutamente il significato probatorio degli stessi e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 4 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
5. Infondato e per certi versi generico è il sesto motivo, atteso che i giudici del merito non hanno desunto il dolo del reato sostenendo che sia stato l'imputato a dettare a verbale il riferimento all'assenza di cause di incompatibilità talchè comunque - - bensì da treirrilevanti risultano le eventuali dichiarazioni del dr. ZE circostanze: la ovvia consapevolezza da parte del AN che la candidata fosse sua moglie, il fatto che questi avesse tenuto nel corso del colloquio un atteggiamento formale e che avesse sottoscritto il verbale contenente l'attestazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità. Posto che il citato ZE, per come risulta dalla sentenza non contestata sul punto dal ricorso, ignorava che il AN e la AL fossero marito e moglie, il ragionamento dei giudici dell'appello appare tutt'altro che manifestamente illogico atteso che, anche ad una persona "digiuna" di nozioni giuridiche, la situazione non poteva non apparire anomala, mentre gli ulteriori elementi posti in evidenza dalla sentenza appaiono effettivamente idonei a rivelare la volontà dell'imputato di occultarla, rimanendo irrilevante stabilire, trattandosi di dolo generico, se egli abbia consapevolmente attestato il falso anche solo per mera superficialità (non cioè agendo con colpa, ma ritenendo del tutto arbitrariamente peraltro non importante la falsità commessa). Per il resto le obiezioni difensive si - risolvono nella mera sollecitazione di questa Corte alla rivalutazione del compendio probatorio di riferimento che gli è invece preclusa in presenza di una motivazione congrua sul punto.
5. Coglie invece nel segno il quinto motivo. I giudici del merito hanno infatti errato nel ritenere sussistente la contestata aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 c.p.p. Il verbale incriminato ha natura complessa e contiene certamente alcune attestazioni fidefacienti nella misura in cui riporta dei fatti avvenuti alla presenza dell'imputato o da questi accertati, quali la comparizione della candidata e la sua identificazione, la celebrazione del colloquio, la constatazione dell'avvenuta produzione della documentazione richiesta dal bando. Tale non può ritenersi invece quella relativa al difetto di cause di incompatibilità con la candidata da parte del AN (e non già l'inverso), giacchè trattasi di attestazione su conoscenze pregresse del pubblico ufficiale inerenti alle proprie qualità non assistita da fede privilegiata, carattere attribuibile esclusivamente alle attestazioni che riguardano quanto da lui fatto o rilevato ovvero avvenuto in sua presenza (ex multis Sez. 6, n. 25258 del 12 marzo 2015, Guidi e altro, Rv. 263806; Sez. 5, n. 15951 del 16 gennaio 2015, Bandettini e altri, Rv. 263265; Sez. 5 1, n. 37097 del 21 settembre 2011, Confl. comp. in proc. Targhetti e altri, Rv. 250832).
6. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente al riconoscimento della citata aggravante, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la necessità di provvedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio eliminando gli effetti sul calcolo della pena che la stessa ha esplicato, operazione cui può provvedere direttamente la Corte ai sensi dell'art. 619 c.p.p. e con conseguente assorbimento del settimo motivo di ricorso giacchè la stessa - aggravante è stata dispiegata nel merito con valutazione di equivalenza nel giudizio di bilanciamento con le concesse attenuanti generiche, del cui effetto diminuente deve dunque ora tenersi conto, rideterminando la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 476 secondo comma cod. pen. Єhe esclude. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione. Così deciso il 4/5/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Lefeloreil Luca Pistorelli Grazia Lapalorcia DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 SET 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Jous use 106