CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 27/03/2023, n. 12576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12576 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12576 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 22/02/2023 RG 33571/2022 Letta la memoria dell'Avv. CE Lastrucci, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, la rimessione alla quinta sezione;
Considerato che la sentenza della Corte di appello di Firenze impugnata ha - per quanto qui ancora rileva - confermato la pronunzia di primo grado con la quale VA CE era stato condannato per il reato di bancarotta semplice;
Rilevato che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando vizi motivazionali;
Rilevato che i motivi di ricorso non possono ritenersi tutti manifestamente infondati — evidenziando alcune effettive carenze motivazionali — sicché è d'obbligo emettere sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, maturata il 19 febbraio 2022, tenuto conto dei 198 giorni di sospensione;
al difetto di motivazione dovrebbe, infatti conseguire l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, che è tuttavia superfluo perché il Giudice del rinvio non potrebbe fare altro che constatare l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); Ritenuto, inoltre, che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., giacché non vi è evidenza di cause di proscioglimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); Rilevato che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle);
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il PresidAiore
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12576 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 22/02/2023 RG 33571/2022 Letta la memoria dell'Avv. CE Lastrucci, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, la rimessione alla quinta sezione;
Considerato che la sentenza della Corte di appello di Firenze impugnata ha - per quanto qui ancora rileva - confermato la pronunzia di primo grado con la quale VA CE era stato condannato per il reato di bancarotta semplice;
Rilevato che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando vizi motivazionali;
Rilevato che i motivi di ricorso non possono ritenersi tutti manifestamente infondati — evidenziando alcune effettive carenze motivazionali — sicché è d'obbligo emettere sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, maturata il 19 febbraio 2022, tenuto conto dei 198 giorni di sospensione;
al difetto di motivazione dovrebbe, infatti conseguire l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, che è tuttavia superfluo perché il Giudice del rinvio non potrebbe fare altro che constatare l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); Ritenuto, inoltre, che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., giacché non vi è evidenza di cause di proscioglimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); Rilevato che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle);
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il PresidAiore