Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
In tema di omicidio colposo a seguito di incidente stradale, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 149 c.d.s., relativa all'obbligo di mantenere le distanze di sicurezza, è quella di prevenire qualsiasi ostacolo o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, e non soltanto quella di prevenire la collisione tra veicoli accodati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2012, n. 37973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37973 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 17/05/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 838
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 44257/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL LO N. IL 09/08/1984;
1) U.G.F. ASSICURAZIONI S.P.A.;
avverso la sentenza n. 8908/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito, per la parte civile, Avv. De Zardo Daniele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 giugno 2011 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna pronunciata nei confronti di LI RE dal Tribunale di Roma in data 17 marzo 2009 perché resosi responsabile del reato di omicidio colposo in danno di AN GE.
Ad avviso del primo giudice il 24 luglio 2006 il LI, mentre viaggiava sul Grande Raccordo Anulare di Roma alla guida di un'autovettura Volkswagen LU, era andato a collidere con la UL US a bordo della quale si trovava il AN, che era ferma sulla corsia di sorpasso con le quattro frecce azionate. Ciò era accaduto perché il LI aveva mantenuto una velocità eccessiva in rapporto alla situazione di traffico intenso ed in rapporto ai limiti imposti in quel tratto di strada, ed altresì in quanto non aveva mantenuto la prescritta distanza di sicurezza dall'autovettura che lo procedeva e non aveva effettuato manovre di emergenza. Il difensore dell'imputato e del responsabile civile avevano interposto appello chiedendo l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli perché il LI aveva rispettato la distanza di sicurezza imposta dall'art. 149 C.d.S., sicché lo scontro con l'auto condotta dalla vittima era stato dovuto ad imprevista e scorretta condotta di guida da parte dei conducenti delle due auto che precedevano l'imputato sulla corsia di sorpasso. Questi ultimi, infatti, accortisi tardivamente dell'incolonnamento, senza effettuare una frenata, si erano spostati repentinamente sulla corsia di destra rendendo così inevitabile l'impatto tra la LU e la UL, imprevedibilmente ferma sul quel tratto del raccordo anulare. In subordine gli appellanti chiedevano che fosse ridotta al minimo edittale la pena inflitta, in modo da adeguarla al caso concreto. La Corte di appello respingeva tali doglianze. In primo luogo osservava che al LI era stata contestata non solo l'inottemperanza alla norma in tema di distanze di sicurezza tra veicoli ma anche la violazione degli artt. 140 e 141 C.d.S. Pertanto la condanna ben poteva basarsi sulla violazione della regola cautelare che impone di mantenere una velocità adeguata alle circostanze concrete senza incorrere in violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione.
In punto di fatto il Giudice di seconde cure affermava che il sinistro era avvenuto in un tratto del raccordo anulare sito in prossimità di un cantiere stradale e caratterizzato da traffico intenso, con circolazione a tratti la causa di incolonnamenti. L'imputato circolava sulla corsia di sorpasso preceduto da alcune auto che gli impedivano una completa visuale della strada, mantenendo una velocità di circa 105-110 km/h in un tratto di strada ove vigeva il limite di 90 km/h. Ad avviso della Corte, quindi, tale velocità risultava essere eccessiva non solo in rapporto al limite imposto ma anche con riferimento alle particolari circostanze di fatto interessanti quel tratto di strada. Inoltre la condotta di guida del LI era stata gravemente imprudente perché egli aveva tenuto la predetta velocità in fase di sorpasso pur non essendo in grado di controllare visivamente i veicoli che lo precedevano e in particolare la possibile presenza di veicoli fermi in incolonnarnento sulla corsia di percorrenza. Per tale motivo l'imputato si era venuto a trovare in condizione di non poter effettuare una tempestiva manovra, necessaria ad evitare possibili e prevedibili ostacoli alla circolazione sul tratto percorso. Era quindi accaduto che quando le auto che precedevano quella del LI si erano improvvisamente spostate sulla corsia di centro avendo avvertito la presenza della UL US ferma sulla corsia di sorpasso, il LI era sopraggiunto alla velocità indicata e aveva impattato l'autovettura ferma perché la distanza tra il punto in cui si era accorto della presenza di quell'auto e il punto in cui questa si trovava non permetteva di ricorrere a manovre di emergenza.
Ad avviso della Corte non potevano qualificarsi atipiche o eccezionali le circostanze accertate e neppure risultava che fossero state effettuate manovre di frenatura da parte del LI, manovre che qualora eseguite avrebbero potuto ridurre la violenza dell'impatto con la UL.
2.1. Avverso la sentenza della Corte di Appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 74 c.p.p., dell'art. 185 c.p. e dell'art. 526 c.p.p.. All'udienza dinanzi alla Corte di appello si era costituita, sola tra le originarie parti civili, AN NC;
la quale tuttavia aveva in precedenza sottoscritto atto transattivo con il quale si era estinto ogni suo diritto al risarcimento. La difesa dell'imputato contesta quindi la legittimità dell'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione volta ad estromettere la AN dal processo. Parimenti censurata è poi l'ordinanza di acquisizione di una documentazione prodotta dalla AN e utilizzata a fini probatori, perché il documento proveniva da soggetto che avrebbe dovuto essere estraneo al giudizio.
2.2. Con un secondo motivo il difensore lamenta il travisamento delle emergenze processuali e la carenza ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato. Ad avviso del ricorrente la Corte di appello avrebbe omesso di valutare l'impossibilità oggettiva del LI di evitare l'impatto con l'auto del AN, impossibilità derivante dall'insufficienza del tempo di reazione per evitare l'impatto non con l'auto che lo precedeva ma con le due auto che seguivano la US. La Corte infatti avrebbe travisato il senso della disposizione dell'art. 149 C.d.S., la quale impone il mantenimento della distanza di sicurezza, che nel caso in esame sarebbe stata di 30 mt.; distanza che il LI aveva mantenuto.
In ordine al ritenuto superamento dei limiti di velocità, da un canto il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'acquisizione del documento proveniente dall'Anas nel quale si attesterebbe l'esistenza di un limite di velocità superiore a 90 km orari;
dall'altro rileva che l'organo accertatore che aveva proceduto alla verifica in loco del limite di velocità operante in quel giorno aveva constatato che esso era pari a 120 km/h. Pertanto la condanna dell'imputato si fonderebbe su un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'esigibilità della manovra di emergenza che il LI non potè compiere perché la corsia accanto a quella di marcia era già impegnata dai mezzi che lo precedevano.
Quanto al trattamento sanzionatorio il ricorrente contesta l'affermazione della Corte secondo la quale il giudice di prime cure avrebbe inflitto una pena prossima ai minimi edittali. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
3.1. Il primo motivo di ricorso articola una censura che non trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte. È infatti principio consolidato che l'atto di transazione sui danno, prodotto in giudizio, non preclude il diritto a far valere eventuali danni emersi successivamente alla sottoscrizione della transazione (Sez. 4, n. 5688 del 05/12/1987, Lazzarin, rv. 178355). Peraltro, la transazione avvenuta tra il danneggiato e l'assicuratore dell'imputato non fa venire meno l'interesse ad agire nei confronti di quest'ultimo, in considerazione della possibilità che il massimale assicurato non soddisfi integralmente il danno risarcibile. Sicché la delibazione dell'astratto interesse ad agire alla quale è chiamato il giudice penale può correttamente avere esito positivo anche in presenza di atto transattivo.
3.2. Quanto al secondo motivo, esso risulta infondato sotto un duplice profilo. Da un canto va ritenuto che la regola cautelare posta dall'art. 149 C.d.S. è volta sia a prevenire il rischio di tamponamento o urto con altri veicoli che ad evitare gli ostacoli improvvisi che si possono parare davanti all'automobilista. Questa Corte non ignora che in un recente precedente si è affermato che l'obbligo di tenere la distanza di sicurezza è finalizzato ad evitare tamponamenti o urti con altre parti degli altri veicoli e non ad evitare gli ostacoli improvvisi che si possono improvvisamente parare davanti all'automobilista durante la guida, perché per far fronte a tali ultimi rischi le regole cautelari pertinenti sono quelle che riguardano la velocità e l'attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i percorsi stradali (Cass. sez. 4, n. 19635 del 2/4/2010, Carraro ed altri, rv. 247334). Si tratta di un revarement dell'orientamento sino ad allora osservato (Cass. sez. 4, n. 12255 del 29/1/2007, Cagnoni, rv. 237230), al quale questa Corte non ritiene di poter aderire. Infatti, come già osservato in passato (Sez. 4, Sentenza n. 32920 del 13/05/2004, Borghi, rv. 229078), la stessa formulazione letterale della disposizione in argomento manifesta che le finalità della norma è di ampia portata. Il cit. art. 149, comma 1, infatti, stabilisce l'obbligo della distanza di sicurezza innanzi tutto al fine "che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo", e poi affinché siano (anche) "evitate collisioni con i veicoli che precedono". Appare dunque evidente che la "ratio" della norma "de qua" è quella di prevenire, attraverso l'imposizione dell'obbligo di osservare una adeguata distanza rispetto al veicolo che precede, qualsiasi ostacolo o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede. Di tal che l'impugnata decisione, che ha così interpretato la norma in esame, appare per tale verso immune da censura.
Peraltro, ed è il secondo profilo di quelli sopra evocati, la decisione della Corte si fonda anche sulla violazione dell'obbligo di mantenere una velocità inferiore al limite vigente nel tratto di strada percorso e comunque adeguata alle circostanze del caso. In ordine all'entità di quel limite, il giudice di legittimità non può sostituire alle valutazioni del giudice di merito le proprie ricostruzioni, a meno che non si appalesi una illogicità manifesta. Ipotesi, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Neppure era inutilizzabile il documento utilizzato dalla Corte, visto che la AN era legittimamente parte del processo. Quindi, risulta accertata l'eccessiva velocità del LI, in relazione al limite vigente ed in relazione alle circostanze del caso, tra le quali il fatto che non una ma due auto ostruivano la visuale al LI sulla direttrice di marcia.
Neppure può ritenersi imprevedibile ed eccezionale la circostanza dell'essere impegnata la corsia di sorpasso da un'autovettura ferma. L'evenienza di improvvisi guasti ad un veicolo in movimento e quella del formarsi repentino di incolonnamenti è tutt'altro che fuori dell'ordinario svolgersi della circolazione stradale su tratti ad intenso traffico come quello che fu teatro del sinistro per cui è processo.
Quanto all'esigibilità di una manovra d'emergenza, è evidente che la valorizzazione in chiave defensionale della circostanza costituita dall'ingombro della corsia centrale non considera l'incidenza della velocità eccessiva: se la velocità fosse stata più ridotta il tempo di reazione sarebbe stato idoneo all'approntamento di una manovra di emergenza.
3.3. La censura concernente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata. In tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con l'enunciazione, anche sintetica, dell'eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass., Sez. 3, n. 9387/2000, in Guida al dir., n. 41/2000, pag. 110, s.m.).
Quel che rileva in questa sede, quindi, non è di per sè che la pena irrogata conosca o meno una misura vicina al minimo edittale ma il fatto che, ove tale vicinanza non possa registrarsi, sia stato adempiuto dal decidente il relativo obbligo motivazionale. Nel caso di specie la Corte territoriale ha operato una valutazione della decisione del giudice di prime cure, ritenendo che alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e delle complessive circostanze del caso il trattamento sanzionatorio fosse adeguato. Si tratta di un giudizio non manifestamente illogico e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
4. Segue al rigetto del ricorso la condanna del LI al pagamento delle spese processuali nonché delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalla parte civile, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalla parte civile, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012