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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13785/2024 R.G., promossa da:
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, ,
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , ,
[...] Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18
, ,
[...] Controparte_19 Controparte_20
, , , , Controparte_21 CP_22 CP_23 CP_24
, , , Controparte_25 Controparte_26 CP_27 [...]
CP_28 CP_29 Controparte_30 CP_31
, , , ,
[...] Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34
, ,Controparte_35 Controparte_36 Controparte_37 [...]
,CP_38 Controparte_39 CP_40 Controparte_41
, ,CP_42 Controparte_43 CP_44 CP_45
, ,CP_46 Controparte_47 Controparte_48 CP_49
, , ,
[...] Controparte_50 CP_51 CP_52 CP_53
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[...] Controparte_54 CP_55 Controparte_56 CP_57
,
[...] CP_58 CP_59 Controparte_60 CP_61
, , , ,
[...] CP_62 Controparte_63 Controparte_64
, , , Controparte_65 Controparte_66 Controparte_67
, , , CP_68 CP_69 Controparte_70 CP_71 CP_72
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[...] CP_73 CP_74 Controparte_75 CP_76
, ,
[...] CP_77 CP_78 Controparte_79
, , , Controparte_80 Controparte_81 Controparte_82
, CP_83 Controparte_84 Controparte_85 [...]
, , CP_86 CP_87 CP_88 CP_89 CP_90 , , , ,
[...] Controparte_91 CP_92 CP_93
e Controparte_94 Controparte_95 Controparte_96 rappresentati e difesi con mandato in atti dall'avv. Borrata Maristella
[...]
Ricorrente
CONTRO in persona del Ministro p.t.Controparte_97
Resistente contumace
Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 i 96 ricorrenti indicati in epigrafe esponevano di essere tutti docenti precari della provincia di Lecce, che avevano prestato, negli ultimi 5 anni, servizio d'insegnamento in ragione di contratti a termine della durata dell'intero anno scolastico ma di non aver mai ottenuto la somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 (c.d. legge sulla buona scuola) destinata a finanziare la formazione degli insegnanti attraverso la frequenza di corsi e l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali e per altre ulteriori attività culturali e formative.
Precisavano che, secondo la disciplina vigente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al
DPCM 28 novembre 2016, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine. Ritenendo tale disciplina discriminatoria per contrasto con il diritto comunitario, con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, chiedevano: “Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di beneficiare, per ciascun anno di supplenza della durata dell'anno scolastico, dall'a.s. 2019/20 ad oggi (o dall'anno scolastico che il Giudice riterrà), del bonus economico denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” previsto dall'art. 1 comma 121 della legge
107/2015 e dai successivi D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016, pari a € 500,00 per ogni anno scolastico, previa disapplicazione di ogni atto contrario.
Condannare il convenuto a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti il bonus economico, denominato “Carta CP_97 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, nella misura e per gli anni accertati e dichiarati dall'ecc.mo
Giudice del lavoro, con modalità identica a quella utilizzata per i docenti di ruolo”.
Il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_97
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 4.12.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decide con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
* * *
In via preliminare e del tutto assorbente deve essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 n. 4 e n. 5 c.p.c., che prescrive l'indicazione, nel ricorso introduttivo, degli “elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle domande” nonché “l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione”.
Nell'ambito del presente giudizio, il Tribunale è chiamato a valutare la fondatezza della pretesa creditoria di ben 96 ricorrenti avente oggetto il diritto alla fruizione della carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L.
n. 107/2015 (c.d. carta docente).
Ritiene il giudicante che le deduzioni attoree siano irrimediabilmente generiche con riferimento “ai fatti sui quali si fonda la domanda”.
Ed invero, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, che testualmente si riportano, le parti hanno genericamente richiesto di “Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di beneficiare, per ciascun anno di supplenza della durata dell'anno scolastico, dall'a.s. 2019/20 ad oggi (o dall'anno scolastico che il Giudice riterrà), del bonus economico denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” previsto dall'art. 1 comma
121 della legge 107/2015 e dai successivi D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016, pari a € 500,00 per ogni anno scolastico, previa disapplicazione di ogni atto contrario.
Condannare il convenuto a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti il bonus economico, denominato “Carta CP_97 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, nella misura e per gli anni accertati e dichiarati dall'ecc.mo
Giudice del lavoro, con modalità identica a quella utilizzata per i docenti di ruolo”.
Il ricorso fa pertanto riferimento in modo del tutto generico all'esistenza per i ricorrenti di “plurimi contratti a tempo determinato”: tali contratti tuttavia vengono indicati solo genericamente.
Piu' in generale, il ricorso non contiene la ricostruzione, in concreto, della carriera dei ricorrenti e l'indicazione degli aa.ss. in relazione ai quali essi avrebbero maturato il beneficio richiesto.
Tali conclusioni sono talmente generiche da non consentire una indagine puntuale su ogni singola posizione, tenuto anche conto che si tratta di 96 ricorrenti con posizioni tutte differenti le une dalle altre tali da rendere impossibile l'individuazione esatta della pretesa di ogni singolo ricorrente: a titolo esemplificativo non si comprende con esattezza per quali anni scolastici sia stato richiesto il bonus della c.d. Carta docenti per ogni ricorrente, né l'importo richiesto per ciascuno, né la determinazione del petitum
è evincibile attraverso un'operazione di interpretazione della parte espositiva dell'atto introduttivo.
Peraltro, la “tabella riepilogativa” allegata al ricorso come doc. 1) non ha alcun valore probatorio essendo un atto di parte che indica genericamente gli asseriti anni scolastici in cui ciascun ricorrente ha svolto l'attività di docente precario, non supportata da idonea prova documentale.
Ed invero, sebbene i ricorrenti abbiano indicato tra i documenti prodotti in atti al punto 3) del ricorso anche “copia dei contratti a tempo determinato di ciascun ricorrente”, di siffatta documentazione non vi
è traccia tra i documenti prodotti con l'atto introduttivo del giudizio.
A tale carenza non può supplire la tardiva produzione (dopo oltre un anno dal deposito del ricorso) di non meglio identificati “contratti a tempo determinato”, cumulativamente per tutti i ricorrenti e mai richiamati in ricorso dovendosi ritenere che “nel rito del lavoro, l' obbligo dell' attore di depositare i documenti contestualmente al ricorso è previsto, nonostante il difetto di esplicita disposizione di legge, a pena di decadenza analogamente
a quanto l' art 416 c.p.c. stabilisce per il convenuto, senza che possa rilevare la brevità del termine trascorso tra il deposito del ricorso e quello dei documenti”; “Nel rito del lavoro, l' omessa indicazione, nell' atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e, l' omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto di produrli, Corte Cass. 20055 del 6.10.2016“; “Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione nell' atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l' omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti medesimi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall' evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione , Corte Cass. 11922/2006).
A fronte delle suddette omissioni, neppure si può ritenere ammissibile una integrazione del ricorso nullo stante le preclusioni istruttorie vigenti nel processo del lavoro.
Pertanto, nella specie, a fronte di una generica esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda e di una totale assenza di elementi probatori a sostegno delle allegazioni in fatto presenti nel ricorso, va dichiarata la nullità del ricorso introduttivo.
In ragione della contumacia del convenuto, nulla deve essere statuito in merito ai compensi di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara la nullità del ricorso introduttivo;
- nulla sulle spese.
Lecce, 20.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa