Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
Il ricorso all'integrazione probatoria di ufficio, effettuato prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non determina alcuna nullità o inutilizzabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2004, n. 33166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33166 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 17/06/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1036
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 27033/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MA FR;
avverso la sentenza del 27/3/2003 della Corte d'Appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. Legnasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. O. Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con la sentenza gravata la Corte d'appello di Ancona ha confermato decisione del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva dichiarato De MA FR colpevole dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di alcuni episodi di detenzione e spaccio, aggravati a sensi dell'art. 80/2 dpr il 309/9, condannandolo, in concorso di generiche equivalenti e con la continuazione, alla pena complessiva di anni 15 di reclusione e L. 100 milioni di multa.
Superata una serie di questioni in rito, la Corte territoriale argomenta nel merito sulla base di: elementi di prova risultanti da sentenza irrevocabile già pronunciata nei confronti dei correi (tali LC,AN, LI e OZ) e acquisita a sensi dell'art. 238 bis cpp, segnatamente con riguardo al reato associativo;
dichiarazioni rese in questo procedimento da LC e da MA, altro imputato giudicato separatamente, che concordemente indicano nel De MA il soggetto che abitualmente forniva in Roma la droga, poi trasportata in quel di Ascoli Piceno e ivi smerciata da un reticolo di piccoli spacciatori (si richiamano, in particolare, una fornitura di ben tre chili e mezzo di cocaina a LC in cambio di due appartamenti per circa trecento milioni, con intesa di spartizione dei maggiori utili ricavabili dalla rivendita, e una cessione di altra partita pagata 150 milioni e risultata avariata);
una serie di assegni pervenuti, secondo la documentazione bancaria, al De MA ovvero alla moglie e ad altri familiari, e provenienti da taluni dei correi;
altre tracce documentali riconducenti alla figura del De MA come presente nei rapporti di vendita/pagamento;
rinvenimento di droga in occasione di perquisizioni nei confronti di altri coindagati, tra i quali OZ e lo stesso MA. Col proposto ricorso il difensore lamenta:
1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 178 co. 1 lett. a) e 179 cpp per aver fatto parte del collegio giudicante di primo grado un giudice onorario di tribunale, figura che, per l'art. 43 bis ord. giud. può svolgere funzioni giurisdizionali limitate e non certo estensibili ai reati in esame;
2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 51 co. 3 ter, 178 lett. b) e 180 cpp: all'udienza dibattimentale dell'1/12/1993 - dopo l'esposizione introduttiva e la richiesta di ammissione dei mezzi di prova il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore presso il Tribunale di Ascoli Piceno, rappresentava la mancanza della delega di cui al terzo comma dell'art. 51 ter, atto che poi risulterà rilasciato il 2 dicembre;
per questa ragione il dibattimento veniva subito sospeso e rinviato al 20 dicembre;
la questione relativa alla inammissibilità della lista dei testi, sottoscritta dal predetto magistrato, veniva posta alla prima udienza utile del 6/6/1994, essendo state le altre rinviate per l'una o per l'altra ragione;
3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cpp in quanto alla predetta udienza del 1 dicembre la causa era stata rinviata con avvisi orali a quella del 20 dicembre, nullità assoluta non sanata dalla comparizione dell'imputato a detta successiva udienza;
4) inutilizzabilità delle dichiarazioni di LC per violazione degli art. 191, 493 e 507 cpp, essendo stato l'esame ammesso dal Tribunale prima della conclusione dell'acquisizione delle altre prove. L'intervento officioso del giudice per l'acquisizione di nuove prove - prosegue il motivo - è compatibile col principio costituzionale del contraddittorio a condizione che tale integrazione risulti assolutamente indispensabile ai fini del decidere, valutazione che il giudice può fare solo all'esito della compiuta istruttoria;
5) mancata motivazione e mancata assunzione di ulteriori mezzi di prova (confronto tra De MA e LC,altre richieste istruttorie formulate con articolata istanza): il Tribunale aveva giudicato "del tutto superflue" tali proposizioni istruttorie e su questo assunto si era appiattita la stessa Corte d'appello;
6) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 238 bis e 192 cpp - erronea applicazione degli artt. 73 e 74 dpr n. 309/90: nei motivi di appello si era segnalato che la responsabilità dell'imputato era stata fondata sulla decisione riguardante gli altri imputati, atto addirittura trascritto pedissequamente nella prima parte della sentenza di primo grado;
la Corte territoriale aveva premesso l'intento di basare il proprio accertamento sulle risultanze del giudizio attuale, salvo smentirsi immediatamente dopo col fare riferimento proprio all'associazione criminale giudicata nell'altro procedimento, tanto da richiamarne integralmente le argomentazioni e da desumere il ruolo di promotore e di organizzatore in capo al De MA dalla semplice esposizione delle prove che sostengono il capo b) (riguardante la specifiche forniture). Anche su questo capo, peraltro, si tacciono in sentenza circostanze essenziali prospettate coi motivi di appello : LC ha diretto interesse ad accusare De MA e gli è debitore per rapporti di affari, non per stupefacenti;
OZ - che è stato creduto nell'altro procedimento - esclude De MA da ogni coinvolgimento, ma inutilmente se ne è chiesta l'audizione a sensi dell'art. 507;
MA ha affermato di non aver mai chiesto stupefacente a De MA;
le ulteriori acquisizioni istruttorie richieste avrebbero potuto confermare anche le causali dei movimenti di quei certi assegni;
7) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80/2 DPR N. 309/90: non essendovi stato alcun sequestro, l'unico possibile riferimento è a quei kg. 3,5 di cocaina ceduta a LC ma della quale non si sa nemmeno il grado di purezza;
8) mancanza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena: nessun argomento si spende per sostenere una sanzione di quella gravità; la prevalenza delle attenuanti generiche è negata sul laconico presupposto della "sistematica gravita dei fatti", senza che sia dato sapere quali siano le specifiche condotte addebitate, a parte l'episodio LC;
la pena base è infine fissata in anni 14 senza alcuna risposta alla esplicita doglianza sul punto. Con motivi nuovi si ribadiscono le censure relative alla mancata assunzione delle ulteriori prove richieste e all'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80.
DIRITTO
1.1. L'art. 43 bis Ord. giud. detta, com'è noto, soltanto dei criteri che il presidente del tribunale (o della sezione) deve seguire nell'assegnazione degli affari ai giudici onorari: la violazione - se di violazione si può parlare quando il GOT sia chiamato far parte di un collegio - è priva di sanzione processuale e, anzi, l'art. 33 CPP espressamente esclude, con disposizione di portata generale, che norme di questo tipo siano da considerare relative alla "capacità del giudice" e possano quindi rientrare nella previsione di cui alla lettera a) dell'art. 178. 2.1. Bene la Corte d'appello ha respinto la eccezione riguardante la costituzione del rappresentante del pubblico ministero, nelle fasi di avvio del dibattimento di primo grado, con lo svolgere, tra gli altri rilievi, quello decisivo che l'unico atto sottoscritto da magistrato privo della delega ex art. 51 co. 3 ter cpp fu la lista dei testimoni e che, trattandosi di nullità a regime intermedio, era intervenuta sanatoria per effetto della rinunzia della parte ad eccepirla (art. 183 lett. "a" CPP).
3.1. Non si vede la ragione per la quale si dovrebbe derogare alla regola generale (art. 477/3 cpp) in tema di ritualità di avvisi orali, dati da chi dirige il dibattimento alle parti presenti o che debbono considerarsi presenti, sol perché una diversa parte risulta non validamente costituita.
4.1. Neppure è prevista sanzione processuale per l'asserito intempestivo esercizio del potere di cui all'art. 507 cpp da parte del giudice (esame di LC): questa supplenza del giudice può essere esercitata anche prima che sia terminata l'acquisizione delle prove e tale evenienza costituisce una mera irregolarità procedimentale (sez. 1^ 14/4/1997, Nerla, rv. 208327 e prima ancora da SS.UU. 21/11/1992 n. 11227 si era avvertito che le parole "terminata l'acquisizione delle prove", collocate in apertura dell'art. 507, indicano il momento della istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove, non il presupposto per l'esercizio del potere riservato al giudice). Risulta quindi improprio ogni richiamo al principio del contraddittorio come cardine del processo.
5.1. L'assunzione di nuove prove è disposta dal giudice di appello solo quando "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti": si tratta di un potere discrezionale che il giudice esercita in presenza di situazioni di incertezza o di insufficienza probatoria rispetto a mezzi istruttori che siano capaci di superare la presunzione di completezza propria della indagine dibattimentale:
nel caso il giudice del merito ha implicitamente escluso di poter fare ricorso a tale strumento eccezionale, dal momento che i mezzi istruttori sollecitati pretendevano di fornire qualche spiegazione circa una parte dei rapporti economici intrattenuti da De MA con LC (quando addirittura - si potrebbe aggiungere - non avevano un carattere esplorativo, come nel caso del confronto fra i due) a fronte di altri imponenti quanto convergenti elementi di prova non oggetto di specifiche contestazioni (basti pensare alle dichiarazioni di MA e agli altri elementi oggettivi accennati nelle premesse in "fatto").
5.1.1. È bene precisare che soltanto coi motivi nuovi è stata in qualche modo illustrata la doglianza con riguardo "anche" alla violazione dell'art. 495 co. 2 CPP, richiamando le richieste formalizzate "in conseguenza all'ammissione dell'esame del LC":
trattasi di censura del tutto nuova - come tale inammissibile - essendo intuitivo che altro è dolersi del difetto di motivazione in ordine al mancato esercizio di un potere discrezionale, altra cosa è lamentare la violazione del diritto alla controprova. Ma - a parte questo - si sa che prova decisiva la cui mancata ammissione determina error in procedendo ex art 606 lett. d) cpp è soltanto quella che abbia un contenuto tale da risolvere il thema decidendum senza che neppure occorra la comparazione con altri elementi acquisiti al processo (sez. 1^, 11/2/1998, Laezza, rv. 210191 e inoltre 9/12/1993, Chiericoni e 14/10/1993 n. 11302, Contino): e se questo è, il giudizio di "superfluità" dato dalla Corte territoriale su prove come quelle accennate sub 5.1 appare vieppiù esaustivo sotto lo specifico profilo.
6.1. Non si vede francamente la illogicità manifesta di motivazione lamentata nella prima parte di questo motivo. La Corte anconetana, dopo aver premesso - fol.
8 - di voler dare preminente peso probatorio alle emergenze proprie di questo processo per inquadrarle "nel contesto più ampio e generale delineato dalle predette sentenze del doppio grado del parallelo giudizio" (specie per quanto riguarda esistenza e modo di operare dell'associazione), tiene fede all'enunciato metodo d'indagine col dire anzitutto delle cennate dichiarazioni accusatorie rese (nel giudizio che ci occupa) da LC e da MA (quest'ultimo, in particolare, con precisi riferimenti alla droga avariata e ad almeno due altre forniture, rispettivamente di mezzo chilo e di un chilo, pagate con assegni e cambiali) e col giudicarle supportate dagli elementi documentali costituiti soprattutto dagli assegni partitamene elencati nella decisione di primo grado e provenienti anche da altri soggetti - Di IT, LL, OZ - coinvolti nella vicenda, per concludere come il tutto si inquadri nei dati emergenti dalle sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238 bis cpp e diffusamente indicanti il De MA come il "costante punto di riferimento e di saldatura fra il circuito romano e il mercato piceno locale" della droga. Che poi il giudice del merito abbia fondato la prova del reato associativo sul tessuto connettivo rappresentato dai reati scopo e dalle modalità di consumazione di questi, è metodo d'indagine corretto e comunemente accettato in situazioni nelle quali è ben difficile avere prova diretta di un preventivo accordo formale, dovendosi piuttosto desumere il quadro di stabilità dell'organizzazione, di suddivisione dei ruoli, di disponibilità di ciascuno a dare il proprio contributo col commettere una serie indeterminata di delitti, dalla valutazione unitaria di singoli provati episodi: e così possono essere correttamente valorizzati come segni di abitualità di rapporti tra gli associati e di reciproca fiducia, le forniture eseguite in modo rapido e sicuro, la continuità dei rapporti, le stesse transazioni fatte anche per somme rilevanti con assegni bancari o vaglia cambiari, perfino la pronta sostituzione di droga giudicata avariata senza abbandonarsi a contestazioni o a litigi.
6.1.1. A ben guardare, la rimanente parte del motivo si limita nella sostanza a riprendere - quando non espone mere valutazioni di merito - le doglianze circa la mancata ammissione di ulteriori prove, censure alle quali si è già risposto: v'è solo da aggiungere - rispetto alla asserita diversa riferibilità degli assegni - che non essendosi il ricorrente avvalso a suo tempo (quando i titoli erano già in sequestro) delle facoltà di cui agli artt. 466 e 468 cpp, nessuna lesione del "diritto alla prova" può oggi vantare neppure con riguardo a questo particolare tema.
7.1. Fondata è invece la doglianza sull'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 dpr. n. 309/90. Essendovi certezza di quantità di singola fornitura con riguarda soltanto ai 3,5 chili di cocaina ceduta in una certa occasione a LC e mancando per giunta ogni possibile riferimento al grado di purezza della stessa, non si può non escludere già in questa sede, considerata la impossibilità di ogni altra indagine, l'aggravante della "ingente quantità" sulla base dei parametri di valutazione indicati da SS.UU. n. 17/2000, Primavera e ormai costantemente seguiti nella giurisprudenza di questa Corte.
8.1. Restano naturalmente assorbite le rimanenti censure sul trattamento sanzionatorio, delle quali si occuperà il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 80 comma 2 dpr. n. 309/90, che esclude, e rinvia alla Corte d'appello di Perugia per la determinazione della pena;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2004