Articolo 49 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 settembre 1984
Art. 49. (Domanda di iscrizione preventiva del marittimo) 1. La domanda di cui al precedente articolo 47, lettera a), convalidata dall'armatore o da chi lo rappresenta in Italia e omologata dalla competente autorita' italiana, deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve indicare la retribuzione mensile complessivamente pattuita.
2. Per i piloti in acque straniere la domanda deve essere omologata dalla competente autorita' marittima straniera o da quella consolare italiana.
3. Con la domanda di cui ai precedenti commi il richiedente si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984