Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2001, n. 22782
CASS
Sentenza 24 aprile 2001

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In tema di patrocinio dei non abbienti, la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza del requisito reddituale, non può essere adottata d'ufficio dal giudice senza la richiesta dell'Intendente di finanza (oggi Direzione regionale delle entrate), in quanto non può essere considerata come espressione della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione costituendo,invece, esercizio di un potere giurisdizionale che deve operare nel rispetto dei limiti e dei presupposti fissati dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2001, n. 22782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22782
    Data del deposito : 24 aprile 2001

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