Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza del requisito reddituale, non può essere adottata d'ufficio dal giudice senza la richiesta dell'Intendente di finanza (oggi Direzione regionale delle entrate), in quanto non può essere considerata come espressione della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione costituendo,invece, esercizio di un potere giurisdizionale che deve operare nel rispetto dei limiti e dei presupposti fissati dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2001, n. 22782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22782 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 24/04/2001
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
2. " IT RI " N. 1721
3. " ANTONIO NO RÒ " REGISTRO GENERALE
4. " NC CO " N. 12662/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC ZI
avverso provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato dal Tribunale di Catania il 12.7.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, competente per il reclamo;
Osserva
Il Tribunale di Catania, nell'esercizio di un supposto "potere di autotutela da ritenersi esercitabile dal giudice nei confronti degli atti non a contenuto giurisdizionale dallo stesso posti in essere", ha revocato il decreto col quale l'imputato EC ZI era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, argomentando che i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio inducevano a ritenere che egli disponesse di redditi, ancorché di illecita provenienza, superiori al limite previsto per l'ammissione al beneficio.
Ricorre il EC, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale e sostenendo che il giudice competente avrebbe dovuto essere individuato nella Corte d'Appello. Deduce inoltre inosservanza dell'art. 10 c. 2 L. n. 217/90 perché il provvedimento di revoca non avrebbe potuto essere adottato dal Tribunale "motu proprio", ma solo su richiesta dell'intendente di finanza;
nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione, basata su una mera congettura (prescindente tra l'altro da circostanze obiettive incompatibili con la presunta capacità reddituale, quali il suo ininterrotto stato di detenzione a far tempo dal marzo 1995).
L'eccezione di incompetenza è del tutto generica, non indicando quali sarebbero state le modifiche della sentenza di primo grado che avrebbero radicato nel caso la competenza del giudice di appello nella qualità di giudice dell'esecuzione.
È invece fondato il motivo col quale si deduce l'inosservanza dell'art. 10 c. 2 L. n. 217/90, che ha carattere assorbente delle deduzioni ulteriori.
Il Tribunale ha evidentemente inteso fare applicazione di tale norma, non ricorrendo a prima vista i presupposti per l'applicazione del primo comma dell'art. 10, che riguarda ipotesi specifiche di inadempienza da parte dell'istante o documentata variazione delle condizioni di reddito. Il provvedimento è però illegittimo, perché adottato senza la richiesta dell'intendente di finanza (ora Direzione regionale delle entrate), che ne rappresenta il presupposto indispensabile. La revoca del patrocinio, invero, non può essere considerata come espressione della generale potestà di autotutela competente alla pubblica amministrazione, costituendo invece esercizio di un potere giurisdizionale (come tra l'altro chiarito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 144/1999), che deve operare nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto dei presupposti da questa fissati.
Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nell'udienza, il 24 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001