Sentenza 6 ottobre 2010
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La polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi e sostanze stupefacenti, in forza del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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(Ricorsi rigettati) Il fatto Il Tribunale di Teramo rigettava un riesame, proposto avverso il decreto di convalida dal locale Procuratore della Repubblica, del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria avente ad oggetto un manico di scopa della lunghezza di cm. 136 “riparato in tre punti” e di un bastone in ferro della lunghezza di cm. 55, rinvenuti all'interno della roulotte ritenuti corpo del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen.. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale ordinanza venivano proposti ricorsi per Cassazione deducendosi i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge penale per avere l'ordinanza impugnata omesso di rilevare l'illegittimità …
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La facoltà di procedere a perquisizione domiciliare per indizio di detenzione di armi non può essere esercitata sulla base di un mero sospetto, che può trarre origine anche da un personale convincimento; essa presuppone l'esistenza di un dato indiziante, teso a rappresentare la presenza dell'arma in un determinato luogo, ma non richiede che tale dato sia stato raccolto conformemente ai modelli procedimentali del codice di rito, sicché è pacifica in giurisprudenza la considerazione del possibile utilizzo, a tal fine, di informazioni fornite da fonti confidenziali. L'attività di perquisizione diretta alla ricerca delle armi, rientrando anche, e principalmente, in un'attività di carattere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2010, n. 38559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38559 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 06/10/2010
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1535
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 39065/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO AR N. IL 12/11/1966;
avverso la sentenza n. 11149/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Trofino Filippo del Foro di Napoli e l'Avv. Veneto Armando del Foro di Roma, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza del 9 marzo 2006 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava RI AR colpevole dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14, L. n.110 del 1975, art. 23, comma 3, artt. 648 e 697 c.p. e, con l'aumento per la contestata recidiva e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quattordici di reclusione ed Euro 50.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
con le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena;
con la confisca delle armi, degli esplosivi e dello stupefacente in sequestro e con la misura di sicurezza, a pena espiata, della libertà vigilata per anni tre.
RI AR era accusato di avere detenuto gli esplosivi e il munizionamento da guerra dettagliatamente indicato nel capo di imputazione, un fucile a canne mozze e una pistola tipo Dilinger calibro 22 con matricola abrasa, essendone stato obliterato l'originario numero di matricola, che aveva ricevuto pur conoscendone la provenienza illecita, numerose cartucce e di avere ceduto a più persone ed offerto in vendita sostanza stupefacente di tipo cocaina. Avverso la decisione del tribunale ha proposto appello l'imputato, a mezzo del suo difensore. La Corte di Appello di Napoli, in data 4 maggio 2009, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 697 c.p. per essere il reato estinto per prescrizione e rideterminava la pena per gli altri reati in anni tredici e mesi sei di reclusione ed Euro 49.000 di multa.
Avverso tale sentenza RI AR, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento.
RITENUTO IN DIRITTO
RI AR ha censurato la sentenza di cui sopra per i seguenti motivi:
1. Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 125, 185, 203, 244, 247, 253 e 405 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), nonché con riferimento agli artt. 13 e 111 Cost..
Ad avviso del ricorrente il procedimento in oggetto trarrebbe origine da una comunicazione di "notitia criminis" non qualificata, che inficerebbe la validità di tutti gli atti successivamente compiuti, e cioè la perquisizione e il sequestro, provocando altresì la nullità della sentenza impugnata. E indubbio che il corpo del reato è stato rinvenuto dagli agenti operanti attraverso una perquisizione, che ha condotto al successivo sequestro, eseguita su segnalazione confidenziale. Pertanto, ad avviso del ricorrente, non essendo stata verificata l'attendibilità dell'informazione e la sua idoneità a concretizzare una valida notizia di reato, tale fonte confidenziale è inutilizzabile nel processo, ne' può autorizzare gli inquirenti ad eseguire delle attività poste in essere attraverso i cosiddetti mezzi di ricerca della prova che incidono in maniera diretta sulla sfera di libertà del "segnalato". Quindi, essendo nulla la perquisizione operata in forza di una notitia criminis costituita da una fonte confidenziale anonima, i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale. 2)Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 63, 125, 192, 350, 351 e 438 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), nonché con riferimento all'art. 111 Cost.. Il ricorrente ha dichiarato di avere formulato richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla escussione dei ED, che sono gli appartenenti alla famiglia proprietaria del fondo su cui sono state rinvenute le armi e la droga. Secondo il Grillo tale richiesta era giustificata dal fatto che non avrebbero potuto essere utilizzate, nella ipotesi di giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini, dal momento che si trattava di sommarie dichiarazioni, che non potevano pertanto essere utilizzate neppure nel giudizio abbreviato, dal momento che i ED avrebbero dovuto rivestire il ruolo di indagati fin dal momento del ritrovamento nel loro fondo delle armi e della droga. Erroneo sarebbe quindi l'assunto del tribunale di Torre Annunziata, condiviso dai giudici della Corte di appello di Napoli secondo cui le dichiarazioni rese da ED EN, RA e AR sarebbero dichiarazioni spontanee inutilizzabili, ai sensi dell'art.350 c.p.p., comma 7 solo nella fase del dibattimento e non anche in quella del giudizio abbreviato.
Pertanto, il Gup e poi il Tribunale non avrebbero dovuto considerare utilizzabili le dichiarazioni rese dai ED nella fase delle indagini preliminari e, per conseguenza, non avrebbero dovuto rigettare la richiesta di rito abbreviato condizionato avanzata dal RI, il quale, nel giudizio di appello, aveva richiesto che, in caso di condanna, gli fosse concessa la diminuente prevista per il rito abbreviato. Secondo il ricorrente, infine, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valutato gli elementi di prova e lo avrebbe condannato ad una severa pena detentiva per avere occultato in un fondo altrui armi e droga, senza però che tale ipotesi delittuosa risultasse adeguatamente provata e senza che il "confidente" che ha fornito le informazioni fosse mai stato sentito. La Corte territoriale non avrebbe poi fornito nessuna risposta in merito alla richiesta di inutilizzabilità avanzata dai difensori del RI ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 7, delle dichiarazioni dei testi NA, De TT e CA, poiché si erano rifiutati di indicare "la fonte confidenziale" dalla quale avevano attinto le notizie riportate in dibattimento. I proposti motivi di ricorso non sono fondati. Per quanto attiene al primo motivo, osserva preliminarmente questa Corte che la difesa dell'imputato non ha fatto valere nell'atto di appello la pretesa inutilizzabilità della perquisizione e del successivo sequestro. Tanto premesso si osserva che la regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della Corte di Cassazione, oltre i limiti del "devolutum" alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). (cfr. Cass., Sez. 6, Sent. n. 12175 del 21.01.2005, Rv. 231484). Peraltro si rileva che, nella fattispecie di cui è processo, la fonte confidenziale ha segnalato ai Carabinieri la presenza di armi e droga in un fondo confinante con la proprietà di RI AR. Ricorre pertanto l'ipotesi di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41, mantenuto espressamente in vigore dall'art. 225 disp. att. c.p.p., in quanto la fonte confidenziale ha fatto riferimento alla presenza di armi, munizioni e materie esplodenti nel terreno di cui sopra non denunciate o comunque abusivamente detenute. In tale caso la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa. La denuncia anonima ha infatti avuto l'effetto di stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dalla notizia confidenziale potessero ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis.
Parimenti, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103 la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, prima della acquisizione della "notitia criminis". Pertanto la notizia confidenzialmente appresa, ma non ancora in alcun modo verificata dagli agenti di polizia giudiziaria non può ancora ritenersi notizia di reato, ma potrà diventarlo all'esito della perquisizione o di altro elemento di prova che confermi l'informazione del confidente (cfr., sul punto, Cass., Sez. 6, Sent. n. 11908 del 23.10.1992, Rv. 192916. Debbono pertanto ritenersi legittimamente effettuati la perquisizione e il conseguente sequestro. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso. Correttamente infatti la Corte di appello ha condiviso le argomentazioni del Tribunale che ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai ED ai Carabinieri fossero dichiarazioni spontanee, ai sensi dell'art. 350 c.p.p., e non già sommarie ai sensi dell'art.351 c.p.p., e, quindi, pienamente utilizzabili in sede di giudizio abbreviato, trattandosi di una ipotesi di inutilizzabilità relativa limitata alla sola fase del dibattimento. Correttamente pertanto il Gup aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato alla escussione dei ED, ritenendola superflua in quanto in atti erano già presenti le loro dichiarazioni, mentre il Tribunale correttamente li aveva poi sentiti con la presenza del difensore ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. Infondato è altresì il rilievo della difesa del ricorrente secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato gli elementi di prova.
Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.
La Corte di Appello infatti valuta attentamente le indagini effettuate dalla polizia giudiziaria e, in particolare, si sofferma a considerare le ragioni che portano a collegare quanto rinvenuto nella proprietà dei ED (armi, munizioni, esplosivi e sostanza stupefacente) con l'imputato. In particolare evidenzia le circostanze che quanto sequestrato si trovava sotto pochi centimetri di terra a poca distanza tra la proprietà ED e il muro di cinta con la proprietà RI;
che nella proprietà del ricorrente, proprio in corrispondenza dei punti in cui era stato rinvenuto quanto sequestrato, era stata posta una scala ed era stato effettuato un taglio nella recinzione in modo da rendere ancora più agevole l'ingresso nel fondo confinante;
che i ED e la teste NA avevano confermato di aver visto il RI AR introdursi nella proprietà dei ED nel modo individuato dagli inquirenti;
che l'esistenza di telecamere che inquadravano la parte posteriore dell'abitazione e il muro di cinta che separava la proprietà dei RI da quella dei ED doveva ricollegarsi alla volontà di controllare il luogo in cui sono state rinvenute le armi e la sostanza stupefacente, atteso che, essendo in quel luogo ammassati solo oggetti privi di valore, non poteva giustificarsi la presenza di telecamere con la volontà di proteggersi da ladri o malintenzionati.
La Corte territoriale pertanto da conto con grande chiarezza dei motivi che l'hanno indotta a confermare la sentenza di primo grado in punto di responsabilità dell'imputato, dovendosi di conseguenza ritenere implicitamente rigettata la richiesta della difesa del RI di ritenere inutilizzabili le dichiarazioni dei testi NA, De TT e CA, che si erano rifiutati di indicare la "fonte confidenziale" dalla quale avevano attinto le notizie riportate in dibattimento, in quanto la inutilizzabilità colpirebbe soltanto le eventuali informazioni fornite dalla fonte, di cui non sono state fornite le generalità, e non già certamente il complesso delle dichiarazioni dei sopra indicati testi. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010