Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 2
È inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetti l'istanza della persona indagata di rilascio di copia degli atti del procedimento conclusosi con decreto d'archiviazione.
Non è abnorme e pertanto non è immediatamente ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge l'istanza della persona indagata di prendere visione e ottenere il rilascio di copia degli atti relativi ad un procedimento conclusosi con decreto d'archiviazione, quando tale rigetto sia stato motivato, per un verso, dalla necessità che l'interesse alla richiesta sia riscontrabile in relazione a singoli atti e non alla loro indistinta totalità e, per altro verso, dalla necessità di salvaguardare il diritto alla riservatezza degli altri soggetti cui gli atti del procedimento si riferiscono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2008, n. 36167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36167 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 09/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI OV - Consigliere - N. 923
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40091/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM OV, nato a [...] il [...];
avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 21 luglio 2005;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con istanza del 20 luglio 2005 il difensore di PO OV chiedeva al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano la copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 9520/95, iscritto anche contro ignoti, per una serie di reati (artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 319, 319 ter, 321, 326, 476, 482 e 490 c.p.) commessi tra il 1991 ed il 1994, procedimento archiviato con Decreto del 18 aprile 2005. Nella istanza si evidenziava che da quel procedimento avevano avuto origine il processo cd. "Imi-Rovelli" e il processo cd. "lodo ND", a carico di numerosi imputati, tra cui lo stesso AM, e che l'interesse di quest'ultimo a conoscere il contenuto integrale del fascicolo era diretto ad acquisire atti utili alla attività difensiva svolta nei processi che lo vedevano ancora imputato, soprattutto con riferimento alle questioni attinenti alla competenza territoriale, oggetto di specifiche doglianze fatte valere nel ricorso per cassazione nell'ambito del processo Imi-Rovelli. Il Procuratore della Repubblica di Milano trasmetteva, per competenza, l'istanza al G.i.p., rilevando che la richiesta riguardava un procedimento archiviato, formulando parere contrario al rilascio delle copie.
Con provvedimento del 21 luglio 2005 il G.i.p. del Tribunale di Milano rigettava l'istanza sotto un duplice profilo: a) genericità della richiesta, che mirava ad ottenere copia integrale di tutti gli atti del fascicolo, in aperto contrasto con la disciplina dell'art.116 c.p.p., comma 1 che, invece, prevedeva la possibilità di autorizzare l'estrazione di copie di singoli atti;
b) mancanza di ogni riferimento all'interesse, anch'esso presupposto nella disciplina del citato art. 116 c.p.p., dal momento che l'istanza faceva cenno a una serie di doglianze rappresentate in altri processi, di cui però non era possibile stabilire la rilevanza rispetto al contenuto degli atti del fascicolo n. 9520/95. Inoltre, si precisava che non poteva essere autorizzata neppure la presa visione dell'incartamento processuale, seppure al solo fine di consentire l'individuazione dei singoli atti di cui chiedere le copie, perché si sarebbe consentito di prendere cognizione di atti successivi alla formazione del fascicolo stralcio e di atti estranei alla posizione di OV AM, così violando il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nonché il principio di segretezza delle indagini.
2. - Contro il provvedimento di rigetto adottato dal G.i.p. ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AM OV, deducendo l'eccentricità del provvedimento rispetto al sistema processuale, nonché profili di abnormità connessi anche alla violazione ed erronea applicazione dell'art. 116 c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.. 2.1. - Nel ricorso si riconosce l'inoppugnabilità del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria sull'istanza di rilascio di copie degli atti e, conseguentemente, si assume l'abnormità del provvedimento impugnato che ne giustifica la ricorribilità in cassazione.
Un primo profilo di abnormità viene individuato nel fatto di avere il G.i.p. adottato un provvedimento di rigetto "non definitivo" ("rigetta allo stato l'istanza") non previsto dalla legge, peraltro lasciando così intendere la possibilità di riproporre una nuova istanza nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 116 c.p.p., ossia specificando gli atti di cui si richiede la copia, ma allo stesso tempo escludendo che OV AM possa prendere visione del fascicolo, così impedendo la stessa specificazione degli atti di cui si chiede la copia. In questo modo, secondo il ricorrente si sarebbe verificata una situazione di stallo procedimentale, che legittima il ricorso per cassazione al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento abnorme.
Sotto altro profilo si evidenzia l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto si pone fuori del sistema processuale e in contrasto con i principi fondanti dell'ordinamento. In particolare, si assume che la interpretazione che il G.i.p. ha dato dell'art. 116 c.p.p. appare in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., in quanto attraverso la negazione dell'accesso ad elementi di prova contenuti nel fascicolo n. 9520/95 si vulnera il diritto alla prova e al contraddittorio del ricorrente, nel momento in cui una parte degli atti relativi alle indagini correlate alle vicende che vedono imputato AM OV è rimasta nella esclusiva disponibilità del pubblico ministero.
2.3. - Inoltre, il ricorrente censura il provvedimento per l'errato concetto di interesse cui esso ha fatto riferimento. Si ritiene, infatti, che tale nozione non debba limitarsi al solo parametro soggettivo, ma anche a quello oggettivo, nel senso che l'interesse richiesto dall'art. 116 c.p.p. sussiste anche quando l'oggetto del fascicolo al quale si richiede di accedere non riguardi formalmente la posizione soggettiva del richiedente, ma si correli ad ipotesi di reato rispetto alle quali il richiedente abbia un interesse alla conoscenza, indipendentemente dalle valutazioni operate dal pubblico ministero in ordine all'attribuibilità soggettiva dei reati. In sostanza, si ritiene che l'accertamento circa la sussistenza di un interesse avrebbe dovuto riguardare le diverse ipotesi di reato oggetto del procedimento n. 9520/95, all'esito del quale sarebbe stato evidente l'interesse in capo a AM OV alla conoscenza degli atti, interesse strumentale alla sua difesa nei vari procedimenti in cui era imputato e che erano originati proprio dal procedimento in questione.
In conclusione, si chiede l'annullamento dell'impugnato provvedimento e, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per vagliare la costituzionalità dell'art. 116 c.p.p. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.. 3. - Il ricorrente ha poi presentato memorie in data 22 settembre 2006, 23 novembre 2006 e 12 marzo 2007, con cui ha ribadito che l'interesse a conoscere gli atti del fascicolo in questione, correlato alla pendenza dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione in relazione ai processi cd. Imi-Rovelli e OD DA, permane anche in seguito alla sentenza del 4 maggio 2006 con cui la Corte di cassazione ha definivamente confermato la condanna di AM OV per i reati contestati nel processo Imi-Rovelli. In particolare, si è rilevato che sussiste ancora l'interesse in quanto funzionale alla esigenza di acquisire elementi per richiedere una revisione di tale sentenza;
inoltre, l'esistenza di un interesse viene collegato anche alla pendenza di un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo per violazione del diritto ad un processo equo proprio in ordine alla condanna per la vicenda cd. Imi-Rovelli e all'avvio di un'azione di risarcimento proposta, anche nei suoi confronti, da Intesa-San Paolo s.p.a. (già Imi s.p.a.) davanti al Tribunale di Roma per i danni subiti a seguito dei reati accertati con la sentenza conclusiva della vicenda Imi-Rovelli. Nella memoria depositata il 17 ottobre 2007 si è messo in evidenza come anche successivamente alla definizione della vicenda del OD ND, conclusasi con sentenza della Sez. 2^, 13 luglio 2007, n. 35616, non sia venuto meno l'interesse a conoscere il contenuto del fascicolo in questione, soprattutto in considerazione dell'esigenza per OV PO, da un lato, di acquisire elementi da utilizzare nel menzionato processo civile per contrastare le tesi attoree circa la presunta sottrazione della procura speciale che avrebbe poi determinato l'improcedibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza n. 3574/1991 della Corte d'appello di Roma, che portò alla liquidazione di una ingente somma di denaro in favore degli eredi Rovelli, dall'altro lato, per supportare la domanda riconvenzionale avanzata dallo stesso OV AM, nello stesso processo civile, per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla falsa accusa di aver sottratto ovvero corrotto per sottrarre la procura speciale, anche al fine di ripristinare la verità su una vicenda che lo ha visto protagonista negativo e che ha avuto amplissimo risalto sui mezzi di informazione. In data 2 aprile 2008 è stata depositata un'ulteriore memoria in cui attraverso l'esame della richiesta di archiviazione presentata dalla procura della Repubblica di Milano in relazione al procedimento n. 9520/95 il ricorrente trae ulteriori elementi a sostegno dell'interesse a conoscere il contenuto del fascicolo in questione, risultando che l'indagine riguarda fatti e vicende direttamente correlati alla posizione dell'istante. Nella memoria vengono indicati una serie di atti non depositati dal pubblico ministero nei processi in cui AM è stato imputato, ma esistenti nel fascicolo n. 9520/95, che dimostrerebbero secondo il ricorrente la violazione di regole processuali in tema di durata delle indagini e di obbligo di discovery.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Preliminarmente, deve ribadirsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento con il quale il giudice (o il pubblico ministero) rigetti l'istanza di rilascio di copie degli atti del fascicolo "archiviato" è inoppugnabile. Infatti, l'art. 116 c.p.p., che disciplina la materia, non prevede la possibilità di impugnare i provvedimenti adottati al riguardo, ne' è rinvenibile nell'ordinamento processuale altra disposizione che preveda una tale facoltà. In particolare, la possibilità di impugnare non è neppure desumibile dall'art. 111 Cost., in quanto si tratta di provvedimenti che non rientrano nelle categorie contemplate dalla norma costituzionale. Ne consegue che, in forza del principio di tassatività dei provvedimenti impugnabili e dei relativi mezzi di impugnazione (art. 586 c.p.p., comma 1) il ricorso per cassazione proposto avverso il rifiuto di rilasciare copie di atti processuali deve ritenersi inammissibile (Sez. 6^, 11 aprile 1995, n. 1412, Iacovelli;
Sez. 1^, 25 maggio 1994, n. 2498, Ascione;
Sez. 6^, 10 maggio 1993, n. 1356, Di Napoli;
Sez. 3^, 2 settembre 1993, n. 1851, Boccolato).
Si tratta di un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato, che trova riscontro anche nella vecchia giurisprudenza formatasi sulla corrispondente disposizione dell'art. 165 c.p.p. 1930 (Sez. 1^, 28 giugno 1989, n. 1908, Franchini;
Sez. 1^, 23 gennaio 1989, n. 124, Marchi).
5. - Invero, lo stesso ricorrente riconosce l'inoppugnabilità del provvedimento in oggetto, dal momento che ne ha dedotto l'abnormità proprio per giustificarne l'impugnabilità, stante l'assenza di tipici mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
Nella specie trova applicazione l'art. 116 c.p.p. che subordina il rilascio ad una valutazione discrezionale del giudice (o del pubblico ministero). L'insussistenza di un diritto della parte interessata ad ottenere copia degli atti di indagine è stata affermata dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 3 febbraio 1995, n. 4, Sciancalepore) e tale affermazione mantiene la sua validità ancora oggi, sebbene la questione specifica allora sottoposta all'esame dei giudici di legittimità - riguardante le procedure ex artt. 309 e 310 c.p.p. - sia stata successivamente risolta in maniera espressa dalla
L. 8 agosto 1995, n. 332, artt. 16 e 17, che hanno riconosciuto il diritto di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria, in quanto la novazione legislativa, riconoscendo tale diritto al difensore nelle sole procedure di riesame e di appello in materia di misure cautelari, ha confermato l'assunto secondo cui l'art. 116 c.p.p. pone, come regola generale, una mera possibilità e non un vero diritto della parte interessata ad ottenere il rilascio di copia degli atti.
6. - In ogni caso deve escludersi che il diniego del g.i.p. all'estrazione di copie degli atti possa, nel caso in esame, essere considerato atto abnorme e come tale impugnabile direttamente in cassazione.
Mancando una espressa definizione legislativa di abnormità, la Cassazione ne ha ormai elaborato i tratti caratteristici, rinvenendoli nell'atto che si ponga al di fuori dell'ordinamento e determini una stasi del procedimento non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione (tra le tante, Sez. 4^, 5 novembre 2004, n. 46559, p.m. in proc. Deli). Più precisamente è affetto da tale vizio l'atto che, per "singolarità e stranezza" del suo contenuto si presenti avulso dall'intero ordinamento processuale ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, sia emesso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (Sez. un., 25 febbraio 2004, n. 19289, p.m. in proc. Lustri;
Sez. 2^, 5 giugno 2003, n. 27716, p.o. in proc. Biagia;
Sez. un., 29 maggio 2002, n. 28807, Manca;
Sez. un., 11 luglio 2001, n. 34536, p.g. in proc. Chirico;
Sez. un., 24 marzo 1995, n. 8, p.m. in proc. Cimili;
Sez. un., 18 giugno 1993, n. 19, p.m. in proc. Garonzi). Si è anche precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto per la sua singolarità si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 5^, 11 marzo 1994, n. 1465, p.m. in proc. Luchino;
Sez. 3^, 14 luglio 1995, n. 2853, p.m. in proc. Beggiato;
Sez. 5^, 14 gennaio 1997, n. 87, p.m. in proc. Biancucei). La vastità della casistica rende complicata l'individuazione dei caratteri comuni dell'abnormità, che tuttavia appare identificabile, con una certa approssimazione, sotto un duplice profilo: da un lato, il provvedimento abnorme è quello che presenta un forte grado di eccentricità rispetto al sistema, risulta cioè estraneo e avulso all'ordinamento processuale, inteso come complesso normativo unitario;
dall'altro, la giurisprudenza riconosce la natura abnorme anche all'atto che sia frutto di un esercizio del potere processuale legittimo, ma che si caratterizzi per una carenza dei presupposti particolarmente intensa, tanto da tradursi in irragionevolezza. Inoltre, perché ricorra questa categoria di atto è necessario che non sia previsto alcun mezzo di impugnazione, sicché il ricorso per cassazione rappresenta l'unico strumento per eliminare una situazione che produrrebbe effetti irreversibili. Si tratta di una categoria di creazione giurisprudenziale che finisce per integrare il sistema di invalidità degli atti, introducendo un correttivo al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione attraverso il rimedio del ricorso immediato per cassazione contro provvedimenti non impugnabili autonomamente e comunque affetti da anomalie talmente radicali da giustificare una forma di tutela.
7. - Tenendo conto di quanto è stato detto dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo ai caratteri dell'abnormità, deve riconoscersi che il provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Milano oggetto del ricorso non rientra in tale categoria.
Non vi rientra ne' dal punto di vista strutturale, ne' da quello funzionale, in quanto si tratta di un provvedimento che non presenta alcun profilo di "eccentricità" che lo collochi al di fuori del sistema organico della legge processuale. In altre parole, l'atto con cui si è negata la visione e la possibilità di estrazione di copia degli atti non può qualificarsi come avulso o estraneo all'ordinamento giuridico, in quanto è lo stesso art. 116 c.p.p. che conferisce al giudice un tale potere, riconoscendogli, come già si è visto, un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse della parte richiedente, anche dopo la definizione del relativo procedimento.
Inoltre, deve escludersi una sua intrinseca irragionevolezza, in grado di compromettere il diritto di difesa di AM OV. In primo luogo, il giudice ha rigettato la richiesta ritenendo che il riferimento all'intero fascicolo processuale non consente di verificare la sussistenza dell'interesse, tenuto conto che l'art. 116 c.p.p. impone al giudice di valutare l'interesse in modo specifico per singolo atto;
in secondo luogo, il provvedimento compie una valutazione comparativa avente ad oggetto, da un lato, l'interesse del richiedente a conoscere l'intero contenuto del fascicolo, dall'altro, il diritto alla riservatezza delle persone cui gli atti si riferiscono, dando prevalenza a quest'ultimo in forza di una scelta che non assume i tratti dell'abnormità, intesa appunto come inaccettabile irragionevolezza. L'esclusione dell'interesse al rilascio delle copie dell'intero fascicolo è stata affermata sulla base di una struttura argomentativa che non presenta caratteri di eccentricità, ponendosi all'interno di una corretta dialettica di valutazione di interessi contrapposti, del tutto rispettosa dello stesso spirito dell'art. 116 c.p.p. e dei principi che informano questa materia, dovendosi considerare che il richiedente non vanta alcun "diritto" alla copia, non trovandosi in alcuna delle situazioni indicate dall'art. 43 disp. att. c.p.p.. Inoltre, non può parlarsi di stasi processuale, che è quella determinata da un atto che non sia funzionale ad introdurre una pausa temporale nella progressione che porta alla sentenza definitiva e che qualifica una situazione in termini di abnormità, ne' tantomeno ricorre un'ipotesi di regressione indebita del procedimento, ritenuta anch'essa tipico sintomo dell'abnormità del provvedimento. Nella specie, la richiesta di cui all'art. 116 c.p.p. non si inserisce in alcuna fase processuale in corso, dal momento che il procedimento si è concluso con l'archiviazione e il dedotto interesse alla conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo si riferisce ad altri e diversi procedimenti in cui il richiedente è coinvolto. Pertanto, deve escludersi ogni ipotesi di "stasi processuale", trattandosi di un procedimento del tutto autonomo - del quale non è neppure certa la natura giurisdizionale - e in cui l'atto conclusivo non è in grado di spiegare alcun effetto preclusivo di medesime istanze o richieste, diversamente motivate e argomentate. Del resto, lo stesso provvedimento impugnato fa riferimento ad un rigetto dell'istanza "allo stato", che lungi dal rappresentare un sintomo dell'abnormità dell'atto, così come assume il ricorrente, dimostra la mancanza di definitività del provvedimento stesso, caratteristica che porta a negare qualsiasi ipotesi di "stasi processuale" e a negare che il diniego possa incidere negativamente e definitivamente sul diritto di difesa (e sul diritto alla prova) del richiedente.
9. - In conclusione, ritenendo assorbite tutte le altre questioni proposte, non rinvenendo la natura abnorme del provvedimento impugnato, il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con la condanna di OV AM al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in considerazione delle questioni trattate si ritiene equo determinare nella misura di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008