Sentenza 18 novembre 1999
Massime • 3
Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di violenza privata (art 610 cod.pen.) e quello di abuso di autorità mediante ingiurie nei confronti di inferiore di grado (art. 196 cod.pen. mil. pace), che rimane dunque assorbito nel primo. Nel delitto di cui all'art 610 cod.pen., infatti, il soggetto attivo, con violenza o minaccia, mira a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa, mentre, nel reato militare, la minaccia di ingiusto danno, formulata dal superiore nei confronti dell'inferiore, è fine a sè stessa, poiché la norma non specifica lo scopo che l'agente intende raggiungere.
In tema di falso documentale, le attestazioni contenute nel "memoriale di servizio giornaliero" dell'Arma dei Carabinieri, rivestendo il significato di ordine di servizio, ed essendo, successivamente, destinate ad attestare la effettiva esecuzione del predetto ordine da parte del militare cui esso è rivolto, hanno natura di atto pubblico. Devono infatti essere considerati tali, non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche quelli meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui egli è addetto.
L'imputato assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" non ha interesse ad impugnare allo scopo di ottenere assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste". Invero egli non potrebbe trarre alcun vantaggio, neanche sul piano morale, dalla applicazione della diversa formula, atteso che il fatto addebitatogli, anche se sussistente ed a lui ascrivibile, rientra ormai nell'ambito di un comportamento penalmente non rilevante e quindi lecito.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/1999, n. 14718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14718 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. US CONSOLI Presidente del 18/11/1999
1. Dott. RA PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N.1995
3. " UN CI " REGISTRO GENERALE
4. " RI LL " N.12449/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1) TO MA, nato a [...] il [...]; 2) CC US, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 27.11.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuliano Turone che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al reato di falso e per il rigetto dei ricorsi nel resto;
Udito l'Avv. Giuliano Maris per il ricorrente TO e l'Avv. US Candiani per il ricorrente CC;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9.7.1997, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava TO MA colpevole dei reati di cui agli artt. 323 c.p. (capo A), 610 c.p., così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 146 c.p.m.p. (capo B), 81 cpv. c.p., 196 c.p.m.p. (capo C), 81 cpv., 110, 479, 61 n. 2 c.p. (capo F), e CC US colpevole dei reati di cui agli artt. 323 c.p. (capo A), 81 cpv. c.p., 196 c.p.m.p. (capo D), 81 cpv., 110, 479, 61 n. 2 c.p.
(capo F), condannando, concesse le attenuanti generiche e quelle di cui agli artt. 323 bis e 62 n. 4 c.p., dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, il primo alla pena di mesi undici di reclusione e il secondo alla pena di mesi dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna per entrambi e con la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per un anno per ciascuno. Ad entrambi gli imputati veniva addebitato di avere, in concorso tra loro, nella veste di capitano dei carabinieri, comandante la compagnia di Busto Arsizio, il TO e di maresciallo dell'Arma il CC, abusato dei poteri inerenti alle proprie unzioni, comandano il 5.7.1995, dapprima al carabiniere scelto DA RA ed al carabiniere OC CA - i quali avevano ricevuto l'ordine di effettuare un servizio di polizia giudiziaria - di recarsi con un'autovettura di servizio in Busto Arsizio a prelevare un veicolo presso un privato e condurlo in caserma, nonché successivamente, agli stessi militari e all'appuntato AR EN, di portarsi in Milano al solo scopo di effettuare il trasloco dei mobili dall'abitazione del capitano TO al suo nuovo alloggio nella caserma di Busto e ciò al fine di assicurare un vantaggio patrimoniale allo stesso TO, consistito nel risparmio delle spese di trasloco. Ai medesimi veniva altresì addebitato di avere attestato falsamente nel memoriale di servizio giornaliero del 5.7.1995, atto pubblico in uso presso il nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Busto, che i carabinieri DA e OC erano destinati a svolgere attività di polizia giudiziaria in Milano dalle ore 14 alle ore 20,20 del 5.7.1995, mentre erano destinati alle attività sopra descritte, e di avere corretto altresì il detto memoriale sì da far risultare che i due militari erano presentati in stazione dalle ore 10 alle ore 12,30 del 5.7.1995, impegnati nella manutenzione di veicoli e nella pulizia del garage, attività proseguita dalle ore 16,30 alle ore 20,20, mentre gli stessi al mattino erano fuori servizio presso le rispettive abitazioni e al pomeriggio erano impegnati nelle operazioni di trasloco suddette. Al TO era altresì addebitato di avere dapprima minacciato il carabiniere OC, che non intendeva effettuare il trasloco anzidetto, di precludergli, ove avesse disobbedito, la possibilità di passare in servizio permanente e quindi, al fine di procurarsi l'impunità, di avere ripetutamente minacciato lo stesso, prospettandogli la possibilità di essere allontanato dal Nucleo radiomobile e trasferito ad altra località, con la consapevolezza dell'interesse che il militare subordinato aveva allo svolgimento di quella specifica funzione ed alla permanenza in Busto Arsizio in ragione dei suoi legami familiari ed affettivi. Al CC era addebitato, inoltre, di avere, al fine di dare esecuzione al progetto criminoso ed assicurarsi l'impunità, ripetutamente minacciato il carabiniere OC di allontanamento dal Nucleo radiomobile incarico che sapeva essere allo stesso particolarmente gradito.
A seguito di appello degli imputati, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 27.11.1998, in parziale riforma dell'impugnata decisione, assolveva il TO e il CC dall'imputazione sub A) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, nonché il CC dall'imputazione sub D) perché il fatto non sussiste e, conseguentemente, riduceva la pena inflitta al TO a mesi dieci di reclusione e quella inflitta al CC a mesi otto di reclusione, confermando nel resto. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Il CC deduce: 1) vizio di mancanza di motivazione in relazione alla natura di atto pubblico del memoriale di servizio;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere attribuito natura di atto pubblico al memoriale di servizio;
3) mancata assunzione di prova decisiva in relazione al contenuto del memoriale e all'annullamento dell'operazione di polizia prevista e programmata per il 5.7.1995.
Il TO, con motivi presentati dall'Avv. Murdolo, deduce: 1 carenza ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine all'imputazione sub C);
2) violazione di legge processuale e difetto di motivazione con riferimento ai criteri di valutazione della prova;
3) violazione di legge in relazione all'art. 42 c.p., dovendo ritenersi legittime le modifiche apportate al memoriale dal IA CC o comunque dipendenti da errore o colpa indotta da altri;
4) violazione della legge processuale e difetto di motivazione in relazione alla pronuncia di responsabilità, a titolo di concorso, per il reato di cui all'art. 479 c.p., pur difettandone la prova;
5) violazione della legge processuale e penale nonché difetto di motivazione in relazione alla pronuncia di responsabilità per il reato di cui all'art. 610 c.p. per insussistenza del fatto o perché il fatto costituiva un diverso reato non procedibile per mancanza di querela, nonché violazione dei criteri di valutazione della prova. Con motivi dell'Avv. Maris il Siminonato deduce: in relazione all'ordinanza dibattimentale del 23.9.1998: 1) mancata acquisizione di prova decisiva, costituita dalle intercettazioni telefoniche che avrebbero consentito di accertare i motivi di rancore e di astio coltivati dal denunciante nei confronti dell'imputato; in relazione alla sentenza: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'assoluzione dell'imputato dal suddetto delitto perché previsto dalla legge come reato anziché con la formula di insussistenza del fatto;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di falso ideologico, per essere stato erroneamente ritenuto atto pubblico il memoriale e, comunque, perché si sarebbe trattato di falso così detto inutile;
3) inosservanza od erronea applicazione degli artt. 15 e 610 c.p. e degli artt. 196 e 199 c.p.m.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla derubricazione del reato militare in quello di violenza privata. MOTIVI DELLA DECISIONE
RICORSO CICCHELLO
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta natura di atto pubblico del Memoriale di servizio giornaliero dell'Arma dei carabinieri sono destituiti di fondamento. In tema di falso documentale l'elemento che caratterizza l'atto pubblico deve essere ravvisato essenzialmente nell'appartenenza del fatto attestato a dal pubblico ufficiale o caduta sotto la sua immediata percezione, per cui dovendosi ritenere atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, rientrano nella tutela prevista dalla norma non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui è addetto (cfr. Cass., 15.11.1994, Sez. VI, Roncaglia ed altri, RIV 201812; cfr. anche Cass., Sez. V, 4.2.1997, De Gennaro, RIV 208371; Cass., Sez. V, 26.3.1997, Lombardozzi, RIV 208152). Orbene, le annotazioni contenute nel Memoriale dapprima rivestono il significato di ordine di servizio e, successivamente, sono destinate ad attestare l'effettivo svolgimento di questo da parte del pubblico ufficiale a cui l'ordine è rivolto. Conseguentemente, l'avere inserito da parte dell'imputato, nella sua veste di maresciallo dell'Arma dei carabinieri e quindi di pubblico ufficiale, nel Memoriale in questione ordini di servizio a militari dell'Arma, facendoli apparire come eseguiti, mentre in realtà non lo erano stati perché i predetti comandati ad effettuare prestazioni estranee ai loro compiti istituzionali, non può non integrare il reato di falso ideologico in atto pubblico, considerato anche che le registrazione delle ore lavorative, ordinarie e straordinarie, registrate nel memoriale hanno incidenza ai fini del computo dell'attività lavorativa prestata dal militare e, conseguentemente, hanno rilevanza anche ai fini retributivi (cfr. Cass., Sez. V, 17.3.1998, Palmeri, RIV 210599). Tutto ciò risulta adeguatamente e logicamente motivato nell'impugnata sentenza, nella quale si richiamano espressamente, per maggiormente avvalorare la natura di atto pubblico del documento in questione, le norme del Regolamento Generale dell'Arma, che lo definiscono "documento essenziale del comando di stazione", essendo esso, oltre che rappresentativo dell'attività della stazione e di ogni suo sin componente, anche costituivo dell'obbligo delle prestazioni cui ciascun militare è tenuto nell'arco della giornata. Con ulteriore motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art.606, primo comma lett. d), c.p.p. per mancata assunzione di prova decisiva, costituita da assunzione di prova testimoniale, richiesta ai sensi dell'art. 603 c.p.p., al fine di accertate che la contestata falsificazione riguardava in realtà la modifica del contenuto del memoriale in seguito all'annullamento dell'operazione di polizia giudiziaria prevista e programmata per il 5.7.1995. La lagnanza è infondata.
Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Al di fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gli articoli 190 e 495 c.p.p. Fuori di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è mai censurabile in cassazione a norma dell'art. 606, primo comma lett. d), c.p.p., bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo (cfr. Cass., Sez. V, 21.10.1996, Bruzzise ed altri, RIV 207067); e a tale ultimo proposito l'impugnata sentenza ha adeguatamente motivato le ragioni per cui è stata ritenuta superflua l'audizione del confidente, le cui dichiarazioni avrebbero originato la necessità del servizio di polizia giudiziaria affidato al OC e al DA, rilevando, in punto di fatto, che non sussistevano prove per affermare la falsità ideologica dell'originaria annotazione riportata alla data del 5.7.1995, mentre risultavano ideologicamente false le annotazioni in rosso effettuate con riferimento al servizio prestato da due militari suddetti alla data del 5.7.1995.
Il ricorso del CC, pertanto, in quanto infondato deve essere respinto.
RICORSO SIMIONATO
Destituiti di fondamento sono i motivi di ricorso attinenti all'ordinanza dibattimentale con cui non è stata accolta la richiesta di acquisizione delle intercettazioni telefoniche effettuate in un diverso procedimento che vedeva coinvolto il denunciante carabiniere OC.
A prescindere dalla questione formale se le intercettazioni telefoniche in questione, in quanto acquisite in un procedimento diverso, fossero o meno utilizzabili nel presente procedimento, occorre rilevare, al pari di quanto sopra fatto trattando del ricorso CC, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è istituto eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, per cui, al di fuori del caso di prove sentenza di primo grado, le parti non hanno diritto alla prova che riconoscono loro gli art. 190 e 495 c.p. Fuori da tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è mai censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. d), c.p.p., bensì solo ai sensi della lett. e) di tale articolo e cioè sotto il profilo del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso in esame l'impugnata ha adeguatamente e logicamente motivato in merito alla attendibilità del teste OC, per cui ha implicitamente ritenuto superflua, ai fini del decidere, l'acquisizione dei verbali delle intercettazioni telefoniche. Si evidenzia, infatti, come la stessa difesa dell'imputato abbia dato atto che nulla è emerso a carico del OC che potesse in qualche modo far dubitare della sua piena lealtà e fedeltà, al di là della sussistenza di un rapporto di amicizia con tale OL IG, moglie di un sottufficiale dell'Arma, legata con un rapporto sentimentale con un pregiudicato, all'epoca sottoposto ad indagini di polizia giudiziaria proprio dai carabinieri di Busto Arsizio;
e si evidenzia altresì come il desiderio di rivalsa manifestato dal teste nei confronti del TO (che gli aveva rivolto accuse da lui ritenute profondamente ingiuste, di avere una relazione tutt'altro che amicale con la IG) in una delle telefonate intercettate (telefonata che lo stesso OC ammette di aver fatto) non sia idoneo a rendere di per sè falsa e inattendibile la denuncia successivamente sporta nei confronti del capitano, ben potendo tale desiderio di rivalsa avere agito solo come molla per l'azionamento di un meccanismo che fino a quel momento il carabiniere aveva ritenuto di tenere a freno.
L'assunto difensivo, secondo cui il IA CC sarebbe incorso in eventuali errori nell'indicare l'effettivo orario di servizio dei carabinieri AR e Di Stefano, apportando legittime modifiche al memoriale, non può trovare ingresso in questa sede, risolvendosi in censure su accertamenti ed apprezzamenti in punto di fatto.
In relazione alla pronuncia di responsabilità del TO, a titolo di concorso, per il reato di cui all'art. 479 c.p., difettandone la prova, il ricorrente denuncia vizi di violazione di legge e difetto di motivazione.
A tale proposito occorre rilevare che l'impugnata sentenza ha ritenuto il coinvolgimento del capitano TO nella correzione Postuma del Memoriale con argomentazione rigorosamente logica, basata in primo luogo sull'interesse che aveva il capitano, per fronteggiare le accuse dell'irriducibile OC, di coprire l'operazione, di cui era ideatore e beneficiario, che, all'epoca dei fatti, aveva ancora 1a connotazione del delitto di abuso d'ufficio; in secondo luogo sul fatto che il maresciallo CC non aveva interesse ad agire da solo, senza l'assenso del suo superiore, assumendosi totalmente il rischio di venirsi a trovare tra due fuochi e cioè al centro di indagini di polizia giudiziaria ed in conflitto con il suo diretto superiore, il cui appoggio gli era invece indispensabile per fronteggiare le accuse del OC.
L'impugnata sentenza ha perciò fornito, con adeguata ed esaustiva argomentazione, la prova logica del concorso, quanto meno morale, del TO nel contestato reato di falsità ideologica in atto pubblico, di talché le dedotte censure di violazione di legge e difetto di motivazione sul punto, sono prive di pregio. Quanto alla dedotta insussistenza del reato di cui all'art. 479 c.p., per non avere il Memoriale di servizio natura di atto pubblico,
si richiama quanto sopra esposto in merito all'analogo motivo proposto dal ricorrente CC.
Priva di pregio è poi la censura con cui si denunciala violazione dell'art. 49, secondo comma, c.p., in quanto il falso di cui alla fattispecie in esame doveva, tutt'al più, essere qualificato come falso inutile e cioè del tutto inoffensivo ed inidoneo a ledere il bene giuridico protetto. La falsità realizzata nel caso di specie non può assolutamente essere considerata inutile ovverosia innocua, in quanto mediante la falsificazione del Memoriale si tendeva a fare apparire come presenti in stazione ed impegnati in lavori inerenti alle loro funzioni due militari che invece erano fuori servizio e impegnati in attività non di istituto, a cui abusivamente erano stati comandati.
Il ricorrente lamenta, ancora, la mancata eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., in quanto l'assoluzione dal reato di abuso di ufficio per non essere più previsto dalla legge come reato, avrebbe dovuto comportarne la eliminazione. Formalmente la lagnanza è fondata limitatamente al reato di abuso di ufficio di cui all'imputazione sub A) (ma non in relazione all'imputazione sub B), risultando contestata anche per il reato di violenza privata), in quanto l'impugnata sentenza non esclude esplicitamente, come avrebbe dovuto, tale aggravante in relazione a tale reato. Tuttavia la suddetta omissione non assume rilevanza pratica agli effetti della determinazione della pena, considerato che all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.
Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, lamentando di essere stato assolto dal reato di abuso d'ufficio con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato anziché con la formula perché il fatto non sussiste.
Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare. L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi, impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Nel caso di specie la formula assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato è ampiamente liberatoria e nessun concreto vantaggio, neppure morale, potrebbe derivare per l'imputato dal cambiamento di detta formula con quella "perché il fatto non sussiste", atteso che detto fatto, anche se sussistente e commesso dall'imputato, rientra ormai nell'ambito di un comportamento non rilevante penalmente e quindi lecito. Il ricorrente deduce vizio di violazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.610 c.p., assumendo che da tale reato doveva essere assolto per insussistenza del fatto o perché il fatto costituiva un diverso reato (motivi Avv. Murdolo). Deduce altresì (motivi Avv. Maris) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 15 e 610 c.p., 196 e 199 c.p.m.p., per avere il giudice di appello ritenuto l'imputato responsabile del delitto di violenza privata anziché del delitto di cui all'art. 196 c.p.m.p. che punisce il militare che minaccia un giusto danno ad un inferiore, norma quest'ultima che doveva essere considerata speciale rispetto alla prima.
In merito all'affermazione di responsabilità del TO per il delitto di violenza privata occorre rilevare che il giudice di appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento, fondandolo, al pari di quello dei giudici di primo grado, sulle affermazioni del OC e sui riscontri ad esse dati dal teste DA. Il motivo di ricorso sul punto si risolve, pertanto, in censure in punto di fatto non deducibili in questa sede. Fondato è, invece il motivo, con cui si denuncia un concorso apparente di norme fra il reato di cui all'art. 610 c.p. e il reato di cui all'art. 196 c.p.m.p.; però non nel senso sostenuto dal ricorrente, secondo cui il reato di violenza privata resterebbe assorbito in quello di cui all'art. 196 c.p.m.p., bensì nel senso contrario, e cioè che quest'ultimo deve ritenersi assorbito nel primo. Difatti nel reato di violenza privata il soggetto attivo tende a costringere, con violenza o minaccia, il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa, mentre nel reato militare in questione la minaccia di un ingiusto danno portata dal superiore all'inferiore è fine a se stessa, non specificandosi lo scopo che il soggetto attivo intende raggiungere., Ciò posto, nel caso di specie, la minaccia svolta dal TO nei confronti del OC era finalizzata a costringere quest'ultimo ad effettuare il trasloco, di talché il medesimo fatto, costituito appunto dalla minaccia, non può essere ascritto al TO anche sotto il profilo del reato militare, considerato anche che l'art. 199 prevede espressamente che le disposizioni dei capi terzo e quarto (il reato di cui all'art. 196 c.p.m.p. è compreso nel capo quarto che disciplina i casi di abuso di autorità) non si applicano quando alcuno dei fatti è commesso - come nel caso di specie è avvenuto per cause estranee al servizio e alla disciplina militare.
Ciò premesso, l'impugnata sentenza, nei confronti del solo TO, deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 196 c.p.m.p. Conseguentemente deve eliminarsi il relativo aumento di pena, da quantificarsi in mesi uno di reclusione, determinando la pena complessiva in mesi nove di reclusione. Nel resto il ricorso del TO deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti del TO MA limitatamente al reato di cui all'art. 196 c.p.m.p. ed elimina il relativo aumento di pena di mesi uno di reclusione, determinando la pena complessiva in nove mesi di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso del TO. Rigetta il ricorso del CC e condanna questi al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 18 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 1999