Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
In tema di reati sessuali, rientra nella nozione di minaccia impiegata dall'art. 609 bis cod. pen. anche la prospettazione, da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto quando essa sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale, non giuridicamente tutelato, ottenendosi per tale via un profitto ingiusto e "contra ius". (Fattispecie di minaccia rappresentata dal prospettato esercizio di un'azione di sfratto).
Commentario • 1
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Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, 3648/2018). Elemento oggettivo Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2008, n. 37251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37251 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
372 5 1 / 08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza pubblica
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'11.6.2008
SEZIONE III PENALE SENTENZA
N. 1468
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n.
21558/07Dott. Guido De Maio Presidente
Dott. Agostino Cordova Componente
Dott. Pierluigi Onorato Componente
Dott. Aldo Fiale Componente Dott. Luigi Marini Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.P. nato a (omissis)
avverso la sentenza 28.3.2007 della Corte di appello di Torino
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del dr. Luigi Ciampoli, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il patrono di parte civile, Avv.to Michela Malerba, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il difensore, Avv.to Giampaolo Zancan, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 28.3.2007, in parziale riforma della sentenza 20.10.2004 del G.I.P. del Tribunale di quella città, emessa in seguito a giudizio celebrato con il rito abbreviato:
a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di B.P. in ordine ai reati di cui: agli artt. 81 cpv. e 644, 1° comma, cod. pen. [poiché, con più azioni esecutive del 麻雄
medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, approfittando dello stato di bisogno di si faceva dare o promettere dalla stessa interessi usurari quale Z.B. corrispettivo di prestazioni di denaro effettuate nei di lei confronti - in omissis, dal luglio 1994 al settembre 1996];
-- agli artt. 81 cpv. e 609 bis cod. pen. [poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringeva con minacce la Z. a subire in più occasioni atti sessuali e rapporti completi non protetti. In particolare minacciava la donna di avviare la procedura di sfratto da un appartamento (sito in omissis, al namissi di via (omissis) concessole in locazione qualora ella non avesse saldato i propri debiti anche attraverso le prestazioni sessuali anzidette in (omissis) tra l'aprile del 1996 ed il settembre del
2000]; agli artt. 10 e 14 legge 14.10.1974, n. 497 [poiché illegalmente deteneva, presso la propria abitazione una pistola cal. 6,35 e n. 8 proiettili - acc. in (omissis) il 29.11.2000]; b) riconosceva allo stesso circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e, essendo già stati unificati i primi due reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., rideterminava la pena, per il reato continuato, in anni quattro di reclusione e, per il delitto concernente l'arma, in mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa;
c) rideterminava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e confermava le statuizioni risarcitorie in favore della Z. costituitasi parte civile, alla quale era stata assegnata una provvisionale di 30.000,00 euro immediatamente esecutiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il B. il quale ha eccepito:
- violazione degli artt. 441 bis e 520 c.p.p., in quanto - nel giudizio di primo grado, svoltosi nella sua contumacia non gli era stato notificato il verbale dell'udienza del 14.10.2004, nel corso della quale era stata modificata l'imputazione originaria di usura. Tale omissione gli avrebbe impedito di decidere circa la possibilità di rinunciare al rito abbreviato e di chiedere la prosecuzione del processo con rito ordinario;
·la insussistenza, quanto all'imputazione di violenza sessuale, di un elemento costitutivo del reato, non potendo ravvisarsi “minaccia di un male ingiusto” nella prospettazione di avviare la procedura di sfratto: la donna, in realtà, si sarebbe liberamente determinata a soddisfare le richieste sessuali, a fronte di ben precisi e pattuiti vantaggi economici;
- violazione di legge, quanto alla ritenuta procedibilità di ufficio per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., poiché sarebbe stata ravvisata incongruamente la “connessione" con il delitto di usura attraverso una erronea interpretazione del disposto dell'art. 609 septies, 3° comma, cod. pen;
受la insussistenza del delitto di usura, per l'inconfigurabilità dello “stato di bisogno" della LL, la quale ben avrebbe potuto trasferirsi in altro appartamento di più modesto canone locativo;
vizio di motivazione in punto di mancata applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche "in massima incidenza riduttiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Aliele O S C U R A T A
Il ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. In relazione alla prima censura, va rilevato che l'art. 441 bis c.p.p. [introdotto con il D.L. n. 82/00, convertito nella legge n. 144/00], proprio in quanto prevede che, in sede di giudizio abbreviato, l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, 1° comma, c.p.p., può chiedere che il processo prosegua con rito ordinario, esclude che la modifica dell'imputazione possa essere comunicata soltanto al difensore, quale rappresentante dell'imputato assente. A ritenere il contrario, infatti, l'imputato sarebbe ingiustificatamente privato di una facoltà connessa all'esercizio del diritto di difesa.
Quando, però, il P.M. specifica formalmente l'imputazione, ma il fatto costituisce un
“quid minoris” (non pluris) di quello descritto nel decreto di citazione, l'imputato è già posto in condizione di difendersi dall'accusa, poiché la modifica riguarda circostanze già in atti e quindi a non è quegli note fin da quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato, sicché necessario che, in sua assenza, si proceda a nuova contestazione con le modalità dell'art. 520
c.p.p. [vedi Cass.: Sez. V, 12.11.2004, n. 44319, Giovanetti;
Sez. II, 22.6.2005, n. 23466,
Scozzari]
Nella fattispecie in esame, all'udienza del 14.10.2004, il P.M. delimitò l'imputazione originaria di usura, chiamando il TI a rispondere solo di un finanziamento di 146 milioni di lire, intervenuto tra il luglio e l'ottobre 1994, nonché della rinegoziazione di detto finanziamento, per 200 milioni di lire, avvenuta nel 1995. Queste due operazioni di finanziamento erano già ricomprese nella contestazione originaria, in relazione alla quale, dunque, la pubblica accusa si limitò ad elidere altri prestiti, escludendo la corresponsione per essi di un tasso di interesse superiore alla soglia del consentito. In tale situazione di fatto la doglianza svolta in ricorso appare addirittura pretestuosa.
2. L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. può consistere in qualsiasi intimidazione psicologica che si ponga quale mezzo di pressione morale sull'animo della vittima e sia in grado di provocare la coazione della stessa a subire gli atti sessuali. La “minaccia” può essere quindi integrata dalla prospettazione di un qualunque male che, in relazione alle circostanze che l'accompagnano, sia comunque tale da far sorgere nella vittima il timore di un pregiudizio concreto. A detta nozione deve ricondursi, pertanto, anche la minaccia di esercitare un diritto (come l'esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva) quando essa sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale, non giuridicamente tutelato: in ipotesi siffatte, invero [alle quali può ricondursi la vicenda in esame] la prospettazione di far valere un diritto viene strumentalizzata per ottenere un profitto ingiusto e contra ius.
3. La questione della improcedibilità per mancanza della querela, quanto al delitto di violenza sessuale, risulta correttamente risolta dalla Corte di merito, sul rilevo che, nella specie, si configura - senza possibilità di dubbio - l'ipotesi prevista dall'art. 609 septies, 3° comma – p.
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4, cod. pen. (ed in precedenza dall'abrogato art. 542, 3° comma, n. 2, c.p.p.), stante l'evidente connessione dei fatti di violenza sessuale con il delitto di usura, procedibile di ufficio. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, invero, ai fini della perseguibilità di ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, la connessione "con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio", richiesta dall'art. 609 septies, 3° comma, n. 4, cod. pen., non si identifica con l'istituto processuale della connessione di cui all'art. 12 c.p.p., potendo essa avere il carattere anche solo investigativo previsto dall'art. 371, comma 2, dello stesso codice di rito. Essa è riscontrabile, pertanto, in ogni caso in cui l'indagine concernente il reato perseguito d'ufficio comporti la pubblicità di quello perseguibile a querela, sì da determinare, comunque, il venir meno dell'esigenza di riservatezza che è alla base dell'attribuzione del diritto di querela
A. Lole 2 O S C U R A T A
alla persona offesa (vedi Cass.: Sez. III, 20.4.2001, n. 16060; Sez. IV, 10.1.2001, n. 2371; Sez. III, 8.8.1996, n. 3014). Nella specie la Corte territoriale congruamente ha motivato circa lo stretto collegamento soggettivo, temporale ed oggettivo del delitto di violenza sessuale con il complessivo contesto in cui venne perpetrato il reato di usura, procedibile di ufficio;
né quella Corte ha mai affermato che, in relazione ai denunziati fatti di usura, non fosse necessario il compimento di alcuna investigazione.
4. In tema di usura, lo stato di bisogno [richiesto dalla formulazione dell'art. 644 cod. pen. anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 7.3.1996, n. 108] si poneva, sotto il profilo soggettivo, come una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subiva una limitazione nella volontà di autodeterminazione, mentre, sotto il profilo obiettivo, poteva essere di qualsiasi natura, specie e grado e quindi, tra l'altro, poteva derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio, dovendo considerarsi irrilevante la causa che aveva determinato il bisogno e la relativa menomazione psicologica [vedi Cass.: Sez. I, 26.6.2003 27790; Sez. II, 29.4.1998, n. 5079]. Prive di pregio devono perciò considerarsi le argomentazioni difensive secondo le quali la LL ben avrebbe potuto trasferirsi in altro appartamento di più modesto canone locativo, tenuto anche conto che le prestazioni sessuali venivano correlate non soltanto alla corresponsione di detto canone ma pure alla restituzione rateizzata di somme date in prestito.
5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema: il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69 cod. pen., è
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rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
11il medesimo giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale a lui demandato, scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. I, 26.1.1994, n. 758);
--nel giudizio di comparazione il giudice non è tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata espressa e motivata richiesta (Cass., Sez. IV, 8.2.1990, n. 1679);
-anche il giudice di appello pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (vedi Cass., Sez. VI, 4.9.1992, n. 9398); Nella fattispecie in esame la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha riconosciuto attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, “in ragione del fatto che l'imputato è sostanzialmente incensurato e che la sua età, non più giovane, suggerisce valutazioni meno rigorose", nonché tenuto conto
“dell'intervenuto adempimento degli obblighi posti a base della provvisionale"; con motivazione razionale, però, ha escluso che dette attenuanti potessero operare “nella estensione più ampia, considerata la durata della condotta delittuosa e la sua obiettiva odiosità”.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della costituita parte civile, che vengono liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre CAP ed accessori di legge.
A Tale 3 O S C U R A T A
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre CAP ed accessori di legge. ROMA, 11.6.2008
Il Consigliere rel. Il Presidente
Домал gero fiale
LLFRI
PRE
- 1 STT 200M
LUERE C1 IL CAR (Paolo Mensurati)
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