Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2008, n. 37251
CASS
Sentenza 11 giugno 2008

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Massime1

In tema di reati sessuali, rientra nella nozione di minaccia impiegata dall'art. 609 bis cod. pen. anche la prospettazione, da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto quando essa sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale, non giuridicamente tutelato, ottenendosi per tale via un profitto ingiusto e "contra ius". (Fattispecie di minaccia rappresentata dal prospettato esercizio di un'azione di sfratto).

Commentario1

  • 1Art. 609-bis - Violenza sessuale (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, 3648/2018). Elemento oggettivo Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2008, n. 37251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37251
Data del deposito : 11 giugno 2008

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