Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
02 0 0474 UD. 03.7.2001 Reg. Gen. N. 14536/99 REPUBBLICA IT L ANA CO TALIANO IN NOM CORTE SUPREMA - DI CASSAZIONE LA SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Gon 1112 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Rap. 151 Dott. Antonio VELLA Consigliere rel.Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni SETTIMJ UFFICIO COPIE Richiesta copia RConsigliere Dott. Giovanna SCHERILLO SOLE cal Sig. liss ha pronunciato la seguente per diritti * 1.7 GEN. 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE Sul ricorso n. 14536/99 proposto Oggetto: Opposizione da decreto ingiuntivo. SOCIETA' P.C.M. S.r.l., in persona del legale rappresen- tante p.t. Amministratore Unico Sig. Egidio NI, elettiva- mente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 86 presso lo stu- dio del Prof. Avv. Pietro Adragna che unitamente all'Avv. Filip- po Tizzoni la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
E VARIE DCV 1301/01 DITTA LA SQ, in persona dell'omonimo titolare Sig. Pasquale Asprella, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 47, presso lo studio dell'Avv. Pio Corti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Franca Cerana e Ma- rio Rossi come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE INTIMATI per la cassazione della sentenza del Tribunale di Busto Ar- sizio n. 424/99 del 02.04.1999 / 15.04.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03.10.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Nicola Adragna, per delega dell'Avv. Filippo Tizzoni, e l'Avv. Pio Corti. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30.01.1996, la soc. P.C.M. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Busto Arsizio per il pagamento della somma di £. 19.004.030 a favore dell'impresa AS SQ, dedu- cendo che quest'ultima era carente di legittimazione attiva perché la dichiarazione posta a base della pretesa monitoria era stata rilasciata da essa P.C.M. a favore della soc. G.I.MA 2 che le aveva venduto un capannone industriale ed era l'unico soggetto col quale aveva avuto rapporti commerciali. Costituitasi, l'impresa Asprella chiedeva il rigetto dell' oppo- sizione, sostenendo la propria legittimazione per aver eseguito vari lavori a favore della soc. P.C.M.. All'esito dell'istruttoria, caratterizzata dall'assunzione delle prove testimoniali richieste e dall'acquisizione della docu- mentazione prodotta dalle parti, il Pretore rigettava l'opposi- zione e condannava la soc. P.C.M. alle spese di giudizio. Tale decisione veniva confermata dal Tribunale di Busto Ar- sizio che, con sentenza n. 424/99 del 02.04.1999 / 15.04. 1999, rigettava l'impugnazione della soc. P.C.M., condannan- dola al pagamento delle maggiori spese processuali. Premesso che il possesso dell'originale del riconoscimento di debito attuato dal legale rappresentante della soc. P.M.C. il 5.7.95 per £. 40 milioni senza indicazione del soggetto a favore del quale veniva effettuato non costituiva titolo di credito a fa- vore del portatore del documento, osservava il Tribunale, ai fi- ni della legittimazione attiva dell'impresa Asprella in ordine 여 all'obbligazione dedotta in giudizio, che da un complesso di circostanze (possesso dell'originale del riconoscimento di de- bito del 5.7.95; modalità della trattativa conclusasi con detto riconoscimento di debito;
mancata dimostrazione di inesisten- za di qualsiasi rapporto tra la soc. P.C.M. e impresa Asprella) 3 ma principalmente dalle risultanze testimoniali e documentali risultava come il contratto d'appalto fosse intercorso tra la soc. P.C.M., da una parte, e la soc. G.I.MA e impresa Asprel- la, dall'altra, e che i lavori eseguiti dalla G.I.MA ammontava- no a £. 20.150.000 e quelli effettuati dall'impresa Asprella a £. 17.730.000 per un totale complessivo di £. 37.880.000. Ag- giungeva il Tribunale che l'impresa Asprella aveva inviato alla soc. P.C.M. nota (11.4.95) di credito (intestata “Lavori eseguiti per vostro ordine e conto") per il suddetto importo di £. 17.730.000, oltre IVA per un totale di £. 19.004.300 (di cui al decreto ingiuntivo), che la soc. P.C.M. aveva accettato e conse- gnato a un proprio tecnico per la verifica dei conteggi. Anche la soc. G.I.MA aveva inviato alla soc. P.C.M. nota (20.5.95) di credito per il proprio importo di £. 20 milioni e non per £. 40 milioni di cui al riconoscimento di debito del 5.7.95, sapendo che la differenza spettava all'impresa Asprella. Infine osservava il Tribunale che la soc. P.C.M. era comun- que obbligata, ex art. 1188 c.c., a pagare sia alla soc. G.I.MA sia all'impresa Asprella, in quanto era tenuta a rispettare la volontà del creditore non potendo ad essa interessare a chi il debito andava pagato: in effetti la soc. G.I.MA, quale creditri- ce, avendo (con la nota del 20.5.95 per £. 20 milioni) richiesto solo il pagamento parziale (della somma di cui al riconosci- mento di debito per £. 40 milioni), lasciando il residuo all' im- 4 presa Asprella, in sostanza obbligava la soc. P.C.M. a pagare a tale impresa, a prescindere dall'esistenza di un rapporto con- trattuale diretto tra la soc. P.C.M. e l'impresa Asprella. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soc. P.C.M. in base a quattro motivi, ai quali l'impresa Asprella ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della con- troversia relativo alla sussistenza di legittimazione attiva in capo all'impresa Asprella. Assume la ricorrente che il Tribu- nale sarebbe caduto in contraddizione laddove, dopo aver af- fermato che il possesso dell'originale della scrittura del 5.7.95 di riconoscimento di debito non costituiva prova della titolarità del diritto contenutovi e che la trattativa per il riconoscimento del debito era intercorsa tra la soc. P.C.M. e la soc. G.I.MA (per mezzo del legale rappresentante Boldon e del suo collabo- ratore Vito Asprella), ha concluso per la legittimazione in capo all'impresa Asprella ad esigere parte del credito portato dalla scrittura, non avendo dato la soc. P.C.M. alcuna prova dell' M inesistenza di alcun rapporto tra essa e l'impresa Asprella.
1.1. Il motivo è infondato, perché il Tribunale ha basato il proprio convincimento circa la legittimazione attiva dell' im- presa Asprella oltre che sugli elementi censurati anche su al- 5 tre circostanze che nel loro insieme costituiscono le varie ra- gioni di cui si compone la motivazione. Il Tribunale, infatti, ha preso in considerazione tutti i fatti e gli elementi emersi nei due giudizi (di primo e secondo grado) al fine di giungere ad una ricostruzione logico-giuridica del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, ponendo in evidenza le seguenti circostanze: a) nota descrittiva dei lavori edili ese- guiti dalla ditta Asprella in favore della P.C.M.; b) nota di veri- fica di detti lavori 29.5.95 da parte del tecnico Rampoldi, inca- ricato dalla P.C.M.; c) fattura n. 03/95 del 31.7.95 della ditta Asprella relativa ai lavori in questione per l'importo di £. 15.970.000, oltre IVA per un totale di £. 19.004.300; d) pos- sesso dell'originale della scrittura 5.7.95 ricognitiva di debito a firma di NI (della P.C.M.) per £. 40 milioni;
e) dichiara- zione testimoniale (Asprella Vito) di individuazione dei reali destinatari di tale scrittura 5.7.95 (20 milioni alla G.I.MA e 20 milioni alla ditta Asprella); f) deposizione testimoniale (Asprella, Casavola e Chiarelli) relativa al conferimento dell' incarico e all'avvenuta esecuzione dei lavori edili;
g) accetta- zione da parte della P.C.M. del documento 11.4.95 (inviato dalla ditta Asprella) recante l'oggetto “lavori eseguiti per vostro ordine e conto". 6 Da tutte queste circostanze il Tribunale ha desunto la legit- timazione attiva dell'impresa Asprella in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio. L'estrapolazione di alcune circostanze e la censura contro di esse è operazione che non coglie nel segno perché non serve a dimostrare la sussistenza dei lamentati vizi motivazionali.
2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione circa l'esistenza di una obbligazione della soc. P.C.M. nei confronti della soc. G.I.MA e impresa Asprella, per aver il Tribunale ritenuto, in base alle risultanze documentali, che il contratto d'appalto era stato concluso dalla soc. P.C.M, da una parte, e la soc. G.I.MA e impresa Asprella, dall'altra. Assume la ricorrente che non vi sarebbe alcun documento che evidenzi tale circo- stanza, cioè il conferimento dell'incarico, anzi vi sarebbe la prova scritta della sussistenza di un contratto tra la soc. P.C.M. e la sola soc. G.I.MA. Erroneamente il Tribunale avrebbe dedotto la sussistenza di un incarico conferito dalla soc. P.C.M. sia alla soc. G.I.MA sia all'impresa Asprella dalle due note per un totale di £. 37.880.000, senza porsi il proble- ma di verificare come mai rispetto all'importo pattuito di £. 40 milioni veniva richiesta una somma inferiore. Viceversa il Tri- bunale avrebbe omesso di considerare il contenuto dell'atto di locazione finanziaria stipulato tra la soc. P.C.M. e la soc. 7 G.I.MA, tramite la B.N.P. Leasing s.p.a., dal quale risultereb- be che la soc. G.I.MA, e soltanto questa, si era impegnata a realizzare le opere di finitura del capannone e l'impianto di fo- gnatura.
2.1. In motivo non può trovare consenso perché prospetta una diversa lettura del quadro probatorio. Con esso, infatti, si tende a dare prevalenza, nella ricostruzione dei fatti, e peraltro sulla base di considerazioni personali, ad elementi ulteriori ri- spetto a quelli invece esaminati e valutati dal Tribunale e che quindi devono ritenersi da questo implicitamente considerati non decisivi. La censura, pertanto, concreta una soggettiva ri- costruzione dei fatti, contrastante con quella adottata dal giu- dice di merito, la quale, in quanto corretta logicamente e giu- ridicamente, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità essendo il giudice di merito libero, solo che ne dia adeguata giustificazione, d'individuare gli elementi che esso ritiene deci- sivi della controversia a preferenza di altri.
3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia insufficiente mo- tivazione circa la irrilevanza del comportamento posto in esse- M re dalla soc. G.I.MA con l'azione monitoria per £. 40 milioni e con la successiva transazione, per non aver il Tribunale tenuto conto dell'entità e importanza dei lavori contestati alla soc. G.I.MA che non aveva effettuato l'impianto fognario e di al- lacciamento alla rete comunale, impedendo alla soc. P.C.M. di ottenere dall'Amministrazione Comunale l'agibilità del capan- none.
3.1. Il motivo è infondato perché tende a suggerire una sog- gettiva ricostruzione del fatto diversa da quella effettuata dal Tribunale, adducendo, quale omesso esame, circostanze del tutto irrilevanti ai fini dell'asserita insussistenza di obbligazio- ne della P.C.M. nei confronti della ditta Asprella, avendo il Tri- bunale affermato tale obbligazione previo attento esame e va- lutazione di tutti gli elementi di causa. Si tratta, pertanto, di censura che nel suo complesso inve- ste l'accertamento del fatto che, in quanto correttamente ese- guito dal giudice di merito, è insuscettibile di sindacato in se- de di legittimità.
4. Col quarto motivo, denunciando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 1188 c.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere, a conclusione del suo ragionamento, ag- giunto che la soc. P.C.M. “era tenuta a rispettare la volontà del creditore ad essa non potendo interessare a chi il debito anda- va pagato: ex art. 1188 c.c. avendo la G.I.MA richiesto solo il pagamento parziale della somma (con nota del 20.05.95 n.d.r.) lasciando il residuo corrispettivo alla impresa Asprella obbli- gava ex sé la P.C.M. a pagare come da richiesta del creditore a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra la P.C.M. e impresa Asprella", senza considerare che la soc. 9 G.I.MA aveva agito in via monitoria per ottenere coattiva- mente il pagamento dell'intero ammontare della somma (£. 40 milioni) di cui alla scrittura del 5.7.95. 4.1. Il motivo è inammissibile perché censura un' argo- mentazione svolta ad abundantiam dal Tribunale, che ha ba- sato la sua decisione su diversa e autonoma ratio decidendi ri- sultata affatto corretta e immune da vizi logici e giuridici. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte la motivazione ultronea, svolta senza avere lo scopo di 109T sorreggere la decisione già basata su altre ed assorbenti argo- 456T 199. mentazioni, è improduttiva di effetti giuridici e, come tale, non TOT. 160,19 è suscettibile di gravame, né di censura in sede di legittimità (Cass. 14.3.1990 n. 2078; 23.11.1983 n. 7007). In conclusione il ricorso va rigettato, con condanna della ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, Agenzia delle Entrate liquidate come in dispositivo. Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 16.03 12 1030 Art. n. rey
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £129.100 oltre £.
3.000.000 per onorario, (€ 66,67)" (Є 154937) Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- 2 zione Civile, il 3 ottobre 2001. 0 0 2 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE L fumes Fentouren E Ar in Elifurk N O T A T IL CANCELLIERE C1 I S Francesco Catania O P E a a D m r o F R