Sentenza 21 ottobre 2003
Massime • 1
Nel processo del lavoro e previdenziale, la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente - che può essere effettuata entro il limite temporale previsto dall'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni - rende i fatti stessi incontroversi e, conseguentemente, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio, sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento. A carico di un ente previdenziale l'obbligo di tempestiva contestazione incombe maggiormente, atteso che non possono farsi ricadere sull'assicurato gli effetti della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente esercitato in relazione a situazioni ostative all'esercizio di un diritto di questi, ancorché l'assicurato non abbia esposto dettagliatamente gli elementi costitutivi della pretesa, essendo la loro esistenza implicitamente allegata con la indicazione dell'evento che li presuppone e che dà diritto alla prestazione previdenziale (nella specie: requisito di contribuzione per ottenere il trattamento di invalidità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15746 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IT, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Ambrosio e domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma piazza Cavour;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 3573/00 del 22 giugno 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g, 45494/1994).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Napoli IT GN conveniva in giudizio l'I.N.P.S. esponendo: -) di avere presentato all'Istituto domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, in quanto affetto da un complesso morboso, tale da ridurre a meno di un terzo la sua capacità di lavoro;
-) che, sottoposto a visita, era stato dichiarato non invalido dall'Istituto e che eguale esito negativo aveva avuto l'ulteriore iter amministrativo, attivato a seguito di suo reclamo. Il ricorrente richiedeva, quindi, che l'Istituto convenuto venisse condannato al pagamento del trattamento previdenziale in questione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava integralmente la domanda attorca e concludeva per il rigetto della stessa. L'adito Giudice del lavoro - ammessa ed espletata consulenza tecnica medico-legale - accoglieva la domanda del ricorrente con decorrenza dal gennaio 1993, ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Napoli (quale Giudice del lavoro di secondo grado), in riforma della sentenza pretorile, rigettava la domanda giudiziale dell'GN. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che "a fronte dell'eccezione dell'appellante secondo cui l'GN non poteva far valere il requisito di contribuzione necessario per ottenere il trattamento di invalidità, parte appellata nulla ha dimostrato in contrario".
Per la cassazione di tale sentenza IT GN propone ricorso affidato a tre motivi.
L'intimato I.N.P.S. resiste depositando rituale procura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "erronea ed omessa valutazione di un dato di fatto" - addebita al Giudice di appello di non avere considerato che: "a) l'I.N.P.S., in sede amministrativa, allorché ebbe ad esaminare la domanda dell'GN, non sollevò neppure una larvata riserva in ordine al difetto contributivo;
b) l'I.N.P.S. nel corso del giudizio dinanzi il Pretore di Napoli, nel quale era regolarmente costituito, non sollevò eccezione di carenza contributiva dell'GN; c) l'I.N.P.S. ha proposto per la prima volta in sede di appello l'eccezione che ha poi determinato la sentenza impugnata e ciò in violazione dell'art. 345 c.p.c. che vieta tassativamente la proposizione di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche di ufficio;
d) l'I.N.P.S. sull'errato presupposto della eccezione di carenza contributiva, aveva comunque, esibito nel proprio fascicolo l'estratto contributivo dell'GN con l'annotazione espressa che il requisito contributivo sussisteva;
e) l'appellato aveva prodotto l'estratto contributivo relativo alla sua posizione assicurativa". Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione del Tribunale di Napoli "che, contravvenendo ad una norma di legge, ha avallato il comportamento dell'Istituto previdenziale il quale pur sapendo di essere in errore ha avanzato una nuova eccezione del tutto priva di fondamento".
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "la violazione dell'art. 437 cod. proc. civ." - rileva che "in ogni caso, la sentenza impugnata gli ha arrecato un grave pregiudizio poiché gli ha negato un diritto sacrosanto a distanza di circa dieci anni (assegno di invalidità) in base ad un'inesistente carenza contributiva".
2 -. I cennati motivi di ricorso (esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi) si appalesano fondati in quanto la decisione impugnata - basata sulla legittimità del comportamento processuale dell'I.N.P.S. che, solo nel giudizio di appello, aveva fatto valere l'eccezione di carenza del requisito contributivo necessario per ottenere il trattamento di invalidità al fine di provocare il rigetto della domanda dell'assicurato - si pone in contrasto con l'attuale giurisprudenza da questa Corte. Al riguardo - secondo un indirizzo giurisprudenziale a lungo prevalente - le eccezioni del genere di quelle dinanzi considerate rappresentavano "mere difese" che comportavano, con il limite della formazione del giudicato, la rilevabilità d'ufficio della carenza degli elementi costitutivi propri della situazione giuridica fatta valere. Come è noto questo indirizzo ha subito una prima revisione con la decisione delle Sezioni Unite n. 1099/98, che hanno statuito che il potere di allegazione che compete alla parte deve, tuttavia, essere esercitato entro il limite temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. Posto che ipotizzare l'allegabilità di fatti nuovi anche oltre tale termine, per la sola ragione che la rilevanza dei loro effetti non si iscrive nel novero delle eccezioni riservate alla parte, significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il "processo del lavoro" si fonda ed, in particolare, la sua funzione di affidare alla fase degli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi.
Questo indirizzo ha trovato adesione in molte decisioni (Cass. nn. 1892/02, 126/02, 3475/01, 12918/99) ed è stato definitivamente sancito nella decisione n. 761/02 delle Sezioni Unite nella quale la mancata contestazione, a fronte delle allegazioni dell'attore, da parte del convenuto è individuato come un fatto rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio (cui espressamente si richiama la sentenza n. 5526/02). Per quanto attiene specificamente al "processo previdenziale", la vigenza anche per esso della predetta regola è statuita dalla decisione n. 11252/99 che ha affermato l'irrilevanza della mancanza di domanda amministrativa da parte dell'assicurato non fatta valere dall'istituto previdenziale con la memoria difensiva. Nella stessa decisione si rileva che gli effetti della mancata allegazione hanno rilievo ancora maggiore allorché il convenuto sia un ente previdenziale atteso che su di esso, per la sua precipua funzione di assicurazione sociale, incombe l'obbligo - più che su ogni altro soggetto - di denunciare nel momento iniziale del processo previdenziale situazioni che siano ostative alla pretesa fatta valere dall'assicurato non essendo consentito far ricadere sullo stesso gli effetti della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente esercitato allorché siano insorte situazioni ostative al diritto dell'assicurato.
Va in proposito rilevato che l'obbligo di contestazione dell'istituto previdenziale non postula la estrinsecazione da parte dell'assicurato, di tutti gli elementi costitutivi della pretesa (regolarità contributiva, tempo necessario per la maturazione del diritto, assenza di situazioni di incompatibilità e simili), essendo la loro esistenza implicitamente allegata con la indicazione dell'evento-tipo che da diritto alla prestazione previdenziale (età pensionabile, perdita della capacità lavorativa e simili) che tali elementi presupponga, sicché - ove essi, invece, non sussistano - deve intervenire tempestiva contestazione della loro esistenza. Alla regola della tempestiva contestazione di inesistenza di taluni elementi essenziali - come, nella specie, del requisito di contribuzione necessario per ottenere il trattamento di invalidità - non si è attenuto l'istituto previdenziale, che (come si evince dalla disamina degli atti processuali) ha sollevato l'eccezione di carenza del requisito contributivo solo con il ricorso in appello e, quindi, oltre il momento processuale indicato dalla sentenza n. 761 cit. quale sbarramento temporale per contestare i fatti costitutivi del diritto affermato dal ricorrente.
3 -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da IT GN va accolto, per cui la sentenza impugnata deve essere cassata e - decidendo nel merito ex art. 384 (ult. alinea del primo comma) cod. proc. civ., poiché l'oggetto del giudizio è rimasto delimitato alla conferma della sentenza di primo grado declaratoria del diritto del ricorrente all'assegno di invalidità con decorrenza 1 gennaio 1993 e di condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dei relativi ratei di assegno maturati su tale punto non impugnata specificamente dall'Istituto, ma, ripetesi, censurata limitatamente all'eccezione (inammissibile perché non sollevata "in prime cure") di carenza del requisito contributivo e, quindi, non si rendono necessari accertamenti di fatto - deve essere accolta la domanda giudiziale proposta dall'GN nei termini di cui al dispositivo della sentenza del Pretore di Napoli n. 3574/1994. L'I.N.P.S. - stante la sua soccombenza - va condannato al pagamento delle spese dell'intero processo liquidate, insieme agli onorari difensivi, come in dispositivo e con attribuzione delle stesse al difensore del ricorrente giusta sua richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta da IT GN nei termini di cui al dispositivo della sentenza del Pretore di Napoli n. 3574/1994; condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese dell'intero processo che liquida in euro 500,00 (di cui euro 400,00 per onorario) per il giudizio di primo grado, in euro 600,00 (di cui euro 500,00 per onorario) per il giudizio di secondo grado, in euro 1.510,00 (di cui euro 1.500,00 per onorario) per il presente giudizio, con attribuzione all'avv. Antonio D'Ambrosio che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2003