Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15746
CASS
Sentenza 21 ottobre 2003

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Nel processo del lavoro e previdenziale, la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente - che può essere effettuata entro il limite temporale previsto dall'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni - rende i fatti stessi incontroversi e, conseguentemente, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio, sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento. A carico di un ente previdenziale l'obbligo di tempestiva contestazione incombe maggiormente, atteso che non possono farsi ricadere sull'assicurato gli effetti della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente esercitato in relazione a situazioni ostative all'esercizio di un diritto di questi, ancorché l'assicurato non abbia esposto dettagliatamente gli elementi costitutivi della pretesa, essendo la loro esistenza implicitamente allegata con la indicazione dell'evento che li presuppone e che dà diritto alla prestazione previdenziale (nella specie: requisito di contribuzione per ottenere il trattamento di invalidità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15746
    Data del deposito : 21 ottobre 2003

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