Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2004, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UT RL, UT GA in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore, UT MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 1, presso l'avvocato MATTIA ROSA, che li rappresenta e difenda unitamente all'avvocato MARIO NAPOLITANO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCA DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA 59, presso l'avvocato ASTOLFO DI AMATO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO DE SIMONE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2498/00 dalla Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'Avvocato ROSA MATTIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente del Tribunale di Napoli il 12.3.1996 ingiunse alla società AP s.r.l. e a AP TA ed NO - quali suoi fideiussori - di pagare la somma di L. 570.235.762, oltre interessi al tasso del 14,50%, commissioni e spese, per scoperto del conto corrente n. 27/8266/5100.
Gli ingiunti proposero opposizione, contestando la misura degli interessi applicati, eccedenti quella dovuta e, quanto alla fideiussione prestata da AP TA, la sua invalidità, perché priva della indicazione dell'importo massimo garantito e, quanto a quella prestata da AP NO, la eccedenza del debito rispetto al limite della garanzia, che era stato di L. 450 milioni. Il tribunale rigettò la opposizione con sentenza 8.5.1998, che fu gravata da appello.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 27.10.2000, ha respinto la impugnazione, rilevando che AP TA si era obbligato quale rappresentante della società ad adempiere al debito di L. 450 milioni e in pari data aveva sottoscritto in proprio la fideiussione, unitamente ad NO, in favore di essa.
Ha considerato la corte di merito che l'art. 40 della legge 17.2.1992 n. 154 non possa trovare applicazione retroattiva, sicché la mancata determinazione del limite della fideiussione non costituisce causa di nullità, essendo legittima la estensione della fideiussione a tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore, poiché l'oggetto della fideiussione e determinabile per relationem, in conformità del disposto dell'art. 1346 c.c., sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, essa essendo soggetta alle specifiche disposizioni che regolano l'esercizio delle attività creditizie e ai doveri di correttezza e buona fede.
Quanto agli interassi, ha osservato che era stato applicato il tasso convenzionale e che era mancata da parte degli opponenti la indicazione specifica del periodo in cui il tasso era stato superiore al convenzionale.
Propongono ricorso per Cassazione con tre motivi la società AP s.r.l. e AP TA ed NO. Resiste con controricorso il Banco di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1283 e 1832 c.c.; 115 c.p.c., nonché la omessa, errata ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Assumono che la sentenza impugnata sia incorsa in errore nell'avere ritenuto la piena debenza di tassi di interesse applicati in misura superiore a quella convenuta, durante il rapporto, e per avere applicato la capitalizzazione trimestrale. Deducono che dagli estratti conto dal 30.9 al 30.11.1995 era emerso, come evidenziato nell'atto di appello e nelle successive difese,che per la esposizione eccedente L. 450.000.000 il Banco di Napoli aveva applicato tassi di interesse intorno al 19%, contrariamente a quanto la corte di merito aveva affermato.
Del pari errata sarebbe la decisione, per non avere rilevato la contabilizzazione trimestrale, in palese violazione dell'art. 1283 c.c.. Con il 2^ motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1937 e 1938 c.c.; 11 e 12 disp. prel. al c.c. e la errata ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Addebitano i ricorrenti alla corte territoriale di avere considerato valide ed efficaci le fideiussioni omnibus anteriori alla legge n. 154/1992, anche per le obbligazioni sorte dopo la sua entrata in vigore, trattandosi nella specie di crediti maturati al 31.12.1995, in ordine ai quali i fideiussori non potevano essere ritenuti sic et simpliciter debitori, ma semmai solo di quello esistente alla data dell'8.7.1992, senza la possibilità di mettere a loro carico le variazioni successive, in quanto costituenti debito principale sorto fuori dalla sfera di operatività ed efficacia della garanzia. Con il terzo mezzo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1941 2^ comma, 1224, 1936, 1942, 1944 e 1950 c.c.; e 115 c.p.c, nonché la omessa, errata ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Deducono che AP NO non poteva essere ritenuto responsabile, quale fideiussore, del maggiore importo di L. 570.235.762, posto che egli aveva limitato la fideiussione all'importo massimo di L. 450.000.000, come documentato con atto del 6.7.1992, di cui era mancato l'esame.
Tale tetto massimo non sarebbe stato possibile superare, in corrispondenza degli interessi di mora dovuti dal debitore principale, in quanto la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia così esaurita, ma può produrre solo l'obbligo per lui, una volta costituito in mora, di corrispondere oltre quel tetto gli interessi moratori al tasso legale, a nulla rilevando che al di là di esso tali tassi siano stati convenuti in misura ultralegale tra creditore e debitore principale, in relazione al debito garantito.
È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, il quale ha dedotto che nel febbraio 2000 è intervenuta la dichiarazione di fallimento della soc. AP, che l'avrebbe privata della legittimatio ad processum. La circostanza è stata adeguatamente documentata e la deduzione è, comunque, rimasta incontroversa, non essendo stata dalla ricorrente prospettata alcuna ragione utile a ritenere che essa avesse conservato la capacità processuale, nonostante la sopravvenienza del fallimento.
Della impugnazione della società fallita va pertanto dichiarata la inammissibilità.
Dei motivi di ricorso, il primo attiene alla obbligazione principale e più precisamente agli accessori maturati nel tempo;
il secondo ed il terzo riguardano, invece, le fideiussioni e prospettano, rispettivamente, ragioni comuni, per quelle prestate da AP TA ed AN, ovvero esclusive della garanzia di quest'ultimo.
Nessuno di essi merita di essere accolto.
Con la prima doglianza, articolata sulla violazione di norme sostanziali e formali e sul vizio di motivazione, i ricorrenti deducono che gli interessi sono stati applicati in misura superiore al tasso convenzionale e che sia stata praticata la capitalizzazione trimestrale;
ma entrambe le deduzioni sono inammissibili. Quanto alla prima, la sentenza impugnata, dopo avere osservato che la illegittimità del computo era stata sostenuta in modo generico, ha da un lato considerato che il decreto ingiuntivo aveva fatto riferimento al tasso debitore concordato e dall'altro rilevato che dagli estratti conto esibiti e non contestati quel tasso non risultava essere stato superato.
La censura, assumendo che la Corte di Appello sia incorsa in errore nel ritenere "per l'incongruo esame di un punto decisivo della controversia, costituito dalle risultanze degli estratti conto esibiti dal Banco di Napoli, la piena debenza di tassi di interessi applicati in misura superiore a quella convenuta durante l'intero rapporto e con capitalizzazione trimestrale"; e poi rilevando che dagli estratti conto al 30.9; al 31.10; e al 30.11.1995 emergeva la eccedenza del tasso applicato rispetto a quello convenuto, ripropone una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, diretta a superare l'accertamento in fatto compiuto dalla corte territoriale - e della quale la sentenza da atto - per conseguire una decisione conforme alle attese di parte. Quanto alla capitalizzazione trimestrale, la inammissibilità della deduzione deriva dalla novità della questione, mai proposta, come si desume dalla impugnata sentenza e dalla stessa esposizione dei motivi di appello resa nel ricorso.
Inammissibile è anche il secondo motivo.
La Corte di Appello ha premesso che AP NO e TA, "come provato dai documenti in atti", avevano sottoscritto le fideiussioni il 6.7.1988 e che, non essendo la legge n. 154/1992 retroattiva, la mancata indicazione dell'importo massimo garantito non è causa di nullità.
Deducono i ricorrenti che la pretesa di credito vantata dalla banca era riferita al 31.12.1995 e quindi ad un periodo successivo alla entrata in vigore della legge predetta;
sicché erronea sarebbe la statuizione della corte di merito, laddove ha ritenuto la validità ed operatività delle fideiussioni omnibus illimitate, prestate anteriormente ad essa, anche rispetto alle obbligazioni principali sorte successivamente alla sua entrata in vigore.
L'assunto, nella sua genericità, è in punto di diritto condivisibile e trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 6171/2003; 12140/2002; 15024/2000), dalla, quale il Collegio non ha ragione di discostarsi.
Non par dubbio, infatti, che la riconosciuta irretroattività della legge citata non implichi ultrattività della precedente disciplina, la quale continua ad operare con esclusivo riferimento alla garanzia prestata per le obbligazioni già sorte alla data di entrata in vigore della nuova legge, mentre per le successive occorre una nuova convenzione fideiussoria, nelle forme previste dagli artt. 1937 e 1938 c.c.. Ciò comporta una duplicità di disciplina per ciò che attiene al rapporto fideiussorio - ove la fideiussione sia rimasta, come nella specie la Corte di merito ha accertato, quella contratta anteriormente alla legge 154/1992 - a seconda del momento di insorgenza delle obbligazioni garantite, non potendo, per quanto riguarda gli interessi, il regime non essere quello dell'obbligazione cui accedono, alla stregua del disposto dell'art. 1942 c.c., secondo cui, salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale.
Ciò posto, infondata risultando la denunzia di violazione di legge, perché corretta è la statuizione circa la irretroattività della normativa in questione alle fideiussioni prestate anteriormente e agli accessori delle obbligazioni pregresse, quand'anche successivamente maturati, generico si appalesa l'addebito mosso alla sentenza impugnata, di avere ritenuto valide le fideiussioni omnibus illimitatamente prestate prima della legge 154/92, anche rispetto alle obbligazioni sorte successivamente alla data della sua entrata in vigore, in mancanza di specifica contestazione della natura degli incrementi della esposizione debitoria, a far tempo da tale data, per i quali avrebbe dovuto essere richiesto nei gradi di merito l'opportuno accertamento.
Infondato è, per le ragioni ora esposte, anche il terzo motivo. Se, infatti, la garanzia fideiussoria permane per gli accessori della obbligazione principale, anche oltre il limite per il quale è stata prestata, la doglianza secondo cui, essendo stato il tetto massimo superato dagli interessi di mora, andava per essi applicato il tasso legale, previa costituzione in mora, è privo di ogni fondamento. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 4.600 di cui 100 per esborsi e 4.500 per onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso della società AP s.r.l.; rigetta il ricorso di AP TA ed NO;
condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali in Euro 4.600, di cui 100 per esborsi e 4.500 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004