Sentenza 10 agosto 2002
Massime • 1
Nel caso di fideiussione "omnibus" senza limitazione di importo, stipulata anteriormente ,ma ancora in corso alla data di entrata in vigore della disposizione dell'art. 10, primo comma, della legge 17 febbraio 1992,n.154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - la riconosciuta irretroattività della legge n. 154 del 1992 non implica l'ultrattività della disciplina precedente, che continua ad operare con esclusivo riferimento alla garanzia prestata per le obbligazioni principali già sorte alla data di entrata in vigore della nuova legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12140 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AP ED, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE, difesa dagli avvocati MARIO PORZIO, ANDREA MOSCHIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA AP SPA, con sede in NA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e suo legale rappresentante, prof. Dott. Giuseppe Falcone, e del BANCO DI AP S.p.A. - FILIALE DI LECCE, con sede in Lecce, in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. Roberto Morleo e Antonio Trotta e quale mandatario della S.p.A. S.G.A. Società per la Gestione di Attività, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL SERAFICO 43, presso lo studio dell'avvocato FILIALE ROMA BANCO AP SPA, (Dott. Luciano Basta);
difesi dagli avvocati SALVATORE MARSEGLIA, EZIO PALMARINI, ERNESTO SPARANO, rispettivamente con procura speciale del Dott.ssa Notaio Ernesto Annunziata in Roma 9/11/1999, Rep. N.110584; e per Dott. Notaio Rocco Mancuso in Lecce 23/11/1999 Rep. N. 3666;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1025/99 della Corte d'Appello di AP, 4^ CIVILE emessa il 19/2/1999, depositata il 27/04/99; RG.1101/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato MARIO PORZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 3.7.1995, FE Di NA, già dirigente bancario, esponeva che, messo in allarme dal clima di sfiducia che aveva riscontrato nei suoi confronti da parte di istituti bancari e che influiva negativamente sulle sue possibilità lavorative, aveva assunto informazioni presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, dalle quali era emerso che il NC di NA aveva segnalato sue esposizioni debitorie per oltre nove miliardi;
che il NC, sollecitato a fornire chiarimenti, gli aveva comunicato che l'esposizione era riferita ad una fideiussione omnibus prestata nell'anno 1979 a favore della S.a.s. NA;
che la fideiussione doveva ritenersi nulla ai sensi dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992, in quanto non era stata convenuta la fissazione dell'importo massimo garantito, ed era comunque divenuta inefficace a causa della mala gestio del NC nella concessione di crediti alla NA;
che l'erronea segnalazione del NC alla Centrale rischi di sue rilevanti esposizioni debitorie lo aveva pregiudicato, quale dirigente bancario, nell'ambiente di lavoro determinandone il licenziamento da parte del Medio Credito delle Puglie;
conveniva pertanto il NC davanti al Tribunale di NA per sentir dichiarare la nullità della fideiussione ed ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Il NC di NA resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore, in virtù della fideiussione, al pagamento del saldo debitore di tre conti correnti intestati alla NA per capitale ed interessi convenzionali.
Il tribunale, con sentenza del 24.1.1998, rigettava le domande e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava il Di NA al pagamento della somma di L. 647.772.326, oltre interessi legali dalla messa in mora.
Avverso la sentenza proponeva appello il Di NA.
Il NC resisteva e proponeva appello incidentale, chiedendo l'attribuzione degli interessi convenzionali espressamente pattuiti in tutti i rapporti di conto corrente.
La Corte d'appello di NA, con sentenza del 27.4.1999, rigettava l'appello principale ed accoglieva quello incidentale. Considerava:
- il Di NA aveva prestato fideiussione anche per obbligazioni future della NA, senza limitazione di importo, nel 1979;
- la legge n. 154 del 1992, che, modificando l'art. 1938 c.c., impone la previsione dell'importo massimo garantito per le fideiussioni prestate anche per obbligazioni future, non ha effetto retroattivo e non ha quindi determinato la nullità della fideiussione illimitata prestata in precedenza;
- la nuova disciplina, come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 1997, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali già sorte;
- il NC di NA aveva quindi validamente invocato la garanzia, in virtù della fideiussione prestata nel 1979 per le obbligazioni assunte dalla NA, in relazione alle aperture di credito regolate dai conti 27/5220, 8/169 e 8/296, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 (9.7.1992);
- non era ravvisabile la denunciata mala gestio del NC di NA nella concessione di credito alla debitrice principale, non risultando, dopo la nota del 12.7.1991, concernente la esposizione debitoria della NA, la concessione alla predetta di credito in violazione dei criteri della correttezza e della buona fede, ed essendo informato il Di NA della situazione debitoria della NA;
- il credito del NC di NA era adeguatamente provato dagli estratti conto trimestrali dal 31.3.1991 al 4.10.1995 relativi ai c/c 27/5220, 8/169 e 8/296 e da quelli attestanti il saldo finale al 4.10.1995, muniti di certificazione di conformità del direttore ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 385 del 1993, e non contestati in giudizio;
- l'istruttoria svolta non aveva consentito di accertare che la cessazione del rapporto di lavoro del Di NA fosse stata determinata da erronee comunicazioni alla Centrale rischi della Banca d'Italia da parte del NC di NA;
- erano dovuti al NC di NA gli interessi convenzionali, in quanto espressamente pattuiti nei tre suindicati contratti di conto corrente.
Avverso la sentenza il Di NA ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. Ha resistito, con controricorso, il NC di NA. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2056, comma 2, 2967 e 2727 c.c., nonché erronea e contraddittoria valutazione delle prove.
Deduce il ricorrente che, se i giudici avessero tenuto conto che, notoriamente, nell'ambiente bancario la situazione patrimoniale ed i comportamenti dei dirigenti sono soggetti continuo controllo e che spesso tra azienda e lavoratore si raggiungono accordi per evitare il danno di immagine che può derivare ad entrambi da un licenziamento disciplinare, avrebbero diversamente valutato i risultati della prova testimoniale e non avrebbero potuto negare il rapporto di causalità tra la erronea segnalazione alla Centrale rischi e l'avvenuta perdita del posto di lavoro del Di NA presso il Medio Credito delle Puglie.
Sostiene, inoltre, che i giudici di merito, tenuto conto della documentazione concernente i compensi che Di NA riceveva, avrebbero dovuto liquidare il danno da lucro cessante secondo il loro prudente apprezzamento.
1.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
1.1.1. Ha ritenuto la corte d'appello, in base all'esame delle prove testimoniali, che l'istruttoria svolta non aveva consentito di accertare che la cessazione del rapporto di lavoro del Di NA fosse stata determinata dalle erronee informazioni comunicate dal NC di NA Centrale rischi. Ha invero considerato che le deposizioni dei consiglieri di amministrazione del Medio credito delle Puglie erano state sul punto contraddittorie, in quanto un teste aveva ricollegato la cessazione del rapporto di fiducia alle notizie acquisite presso la Centrale rischi circa l'esposizione debitoria del dirigente nei confronti del NC di NA, mentre altro teste aveva riferito che a carico del Di NA erano emersi altri elementi negativi (come l'aver agevolato la concessione di un mutuo al fratello, già gravato da notevole esposizione). Ha ancora osservato che la tesi del Di NA contrastava con il comportamento tenuto dal predetto in sede disciplinare, poiché, se il procedimento disciplinare fosse stato avviato nei suoi confronti esclusivamente in base alle informazioni, poi rivelatesi errate per eccesso, trasmesse dal NC di NA alla centrale rischi, l'incolpato non avrebbe aderito alla conclusione conciliativa, presentando le dimissioni, ma avrebbe resistito, essendo in grado di dimostrare l'infondatezza del procedimento.
1.1.2. Delle suesposte valutazioni e considerazioni il ricorrente non denuncia incongruenze logiche o errori di diritto, ma si limita a contrapporre agli argomentati apprezzamenti svolti dalla corte territoriale una sua difforme valutazione delle risultanze processuali. Ciò rende la censura inammissibile.
1.1.3. L'infondatezza del primo profilo di censura si riflette sul secondo profilo: la corte d'appello, una volta escluso il nesso di causalità, non aveva ragione di procedere alla valutazione del danno.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1938 c.c., in connessione con gli artt. 1326 e 1362 c.c., deduce il ricorrente che erroneamente i giudici di merito hanno accolto la domanda riconvenzionale di condanna proposta del NC di NA sulla base della fideiussione omnibus stipulata dal Di NA nel 1979 senza fissazione di importo massimo a favore della S.a.s. NA.
A sostegno della censura svolge due argomenti.
Sostiene, in primo luogo, che, sopravvenuta la legge n. 154 del 1992, che impone inderogabilmente un importo massimo per le fideiussioni per obbligazioni future, non avendo il Di NA risposto a due lettere con le quali il NC di NA lo aveva invitato a sottoscrivere una nuova fideiussione rispondente ai requisiti di legge, il comportamento del predetto doveva essere interpretato dai giudici di merito come volontà di non aderire alla proposta dell'istituto di concludere un nuovo contratto, e che pertanto non si era concluso un nuovo contratto teso a mantenere valida la fideiussione precedentemente rilasciata;
Afferma, inoltre, che, la corte d'appello avrebbe falsamente applicato l'art. 11 delle preleggi, attribuendo alla previgente disciplina del codice carattere ultrattivo, in quanto ha ritenuto il NC legittimato ad escutere il fideiussore nell'ottobre 1955, laddove il NC, per far valere la fideiussione illimitata validamente rilasciata a suo tempo, avrebbe dovuto cristallizzare alla data di entrata in vigore della nuova disciplina la posizione debitoria del debitore garantito e chiedere al fideiussore il pagamento del debito a quella data.
2.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
2.1.1. Quanto al primo, i giudici di appello, dopo aver fatto riferimento alla sentenza n. 204/97 della Corte costituzionale - che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 154 del 1992, per disparità di trattamento tra fideiussioni stipulate prima e dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ha affermato che l'innovazione legislativa, che stabilisce la nullità delle fideiussioni per obbligazioni future senza limitazione di importo, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali già sorte, alla data di entrata in vigore della citata legge -, hanno, in coerenza con tale principio, correttamente ritenuto che la mancata risposta del Di NA agli inviti del NC a limitare l'importo della garanzia per il futuro non aveva alcuna incidenza sulla persistenza della garanzia per le obbligazioni assunte dalla NA sino al giugno 1992, e quindi anteriormente al 9.7.1992, data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, oggetto della pretesa del NC di NA.
2.1.2. Sul secondo, va rilevato che ne risulta erronea la premessa in diritto. La Corte costituzionale, con la suindicata sentenza, alla quale ha prestato successivamente adesione questa S.C. (sent. n. 15024/00), ha invero affermato che la riconosciuta irretroattività della legge n. 154 del 1992 non implica l'ultrattività della disciplina precedente, che continua ad operare con esclusivo riferimento alla garanzia prestata per le obbligazioni principali già sorte alla data di entrata in vigore della nuova legge. Ed è appunto in relazione ad obbligazioni del debitore principale che la corte d'appello ha accertato essere sorte anteriormente al 9.7.1992, per le quali restava quindi valida la garanzia prestata con la fideiussione del 1979, che i giudici di merito hanno ritenuto che bene il creditore aveva fatto valere la garanzia, una volta venute a scadenza le dette obbligazioni principali.
3. Con il terzo motivo, denunciando erronea valutazione delle prove, nonché violazione dell'art. 1956 in connessione con l'art. 1375 c.c., deduce il ricorrente che erroneamente i giudici di merito hanno escluso che la fideiussione omnibus rilasciata nel 1979 fosse divenuta inefficace, anche alla stregua della precedente disciplina, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, a causa della mala gestio parte del NC, consistente nella concessione di nuove aperture di credito alla NA nonostante la posizione largamente eccedente ed irregolare di quest'ultima segnalata con nota del 12.7.1991.
Sostiene che dal raffronto tra l'esposizione debitoria segnalata con la nota del 12.7.1991 e quella enunciata nella nota del 15.2.1993 risulta un incremento notevole dell'apertura di credito ordinaria e la concessione di un mutuo fondiario nuovo.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La censura è rivolta soltanto avverso una delle rationes decidendi sulle quali la decisione è fondata.
La corte d'appello ha escluso la sussistenza della denunciata mala gestio sulla base di una duplice argomentazione. Ha anzitutto ritenuto che dal raffronto tra le esposizioni debitorie indicate nella nota del NC del 15.2.1993 e quelle menzionate nella nota del 12.7.1991 non emergeva la concessione di crediti in misura tale da ampliare con operazioni successive il rischio del fideiussore in violazione dei principi della correttezza e della buona fede. E di questa prima argomentazione si contesta la correttezza addebitando alla corte territoriale una erronea lettura degli atti.
Ha altresì considerato la corte che l'evolversi della situazione debitoria della NA, determinata dall'ulteriore concessione di crediti, non poteva ritenersi ignota al fideiussore, sia perché riceveva dal NC, per conoscenza, le lettere indicanti l'esposizione inviate alla NA, sia perché, quale socio accomandante e fratello del socio accomandatario della società garantita, aveva libero accesso alla contabilità sociale. Tale seconda argomentazione, di per sè sufficiente a sorreggere la ritenuta insussistenza della violazione da parte del NC dei principi della correttezza e buona fede, in ragione della tacita adesione prestata dal fideiussore alle ulteriori aperture di credito, non è censurata, e ciò rende il motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché l'eventuale accoglimento del primo profilo di censura non condurrebbe alla cassazione della sentenza.
4. Con il quarto motivo, denunciando falsa applicazione degli artt. 50 e 119.3 delle leggi bancarie e creditizie e degli artt. 2214 e 2710 c.c., deduce il ricorrente che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto la documentazione prodotta dal NC di NA idonea a fornire la prova del credito azionato in via riconvenzionale.
Sostiene che l'unico documento che porta la firma di un funzionario del NC è una dichiarazione di saldo alla data del 4.10.1995; che tale dichiarazione non integra un valido estratto conto con indicazione delle singole poste;
che la mancata tempestiva contestazione della suddetta certificazione, alla quale era comunque tenuto soltanto il debitore principale, non implica accettazione dell'entità del debito da parte del fideiussore.
4.1. Il motivo va disatteso.
La corte d'appello ha desunto la sussistenza della prova del credito del NC dagli estratti conto trimestrali dal 31.3.1991 al 4.10.1995 relativi ai tre conti correnti, e dagli attestati di saldo finale al 4.10.1995, rilevando che tutti i suindicati documenti erano formati ai sensi dell'art. 50 del T.U.
1.9.1993 n. 385, e cioè con certificazione di conformità del direttore;
ha rilevato che la clausola G del contratto di fideiussione prevedeva che le risultanze delle scritture contabili del NC facevano prova contro il fideiussore;
che i suindicati documenti erano stati prodotti dal NC in primo grado e non erano stati contestati in tale sede dal Di NA.
Ora, in primo luogo, va rilevato che la censura si risolve in una contestazione della regolarità formale della documentazione posta dalla corte d'appello a fondamento della sua decisione, che il ricorrente non assume di aver già compiuto nel giudizio di appello, e che, richiedendo una contestazione siffatta accertamenti in fatto, è preclusa in questa sede di legittimità.
Ma va altresì considerato che la censura non tiene conto del duplice riferimento, compiuto dalla sentenza impugnata, agli "estratti conto" trimestrali, formati a sensi dell'art. 50 del T.U. delle leggi bancarie (che tali documenti riconosce valore di prova ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, se certificati conformi alle scritture contabili da un dirigente della banca) ed agli "attestati di saldo finale", poiché soltanto a questi ultimi nega regolarità formale, valenza probatoria, e vigenza, per il fideiussore, dell'onere di contestarne il contenuto, ai sensi dell'art. 119, comma 3, del T.U.
La limitatezza dell'obbiettivo rende quindi anche sotto tale profilo la doglianza inammissibile, per difetto di interesse, atteso che non risulta scalfito l'apprezzamento di merito compiuto dalla corte d'appello, di per sè sufficiente a sorreggere la decisione, circa la piena attitudine degli "estratti conto", certificati conformi alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 del T.U. e comunque non contestati in giudizio dal Di NA, a fornire la prova del credito.
5. Il quinto motivo reca censura alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite.
5.1. Il motivo è infondato.
Il rigetto della domanda e l'accoglimento, ancorché per importo ridotto, della riconvenzionale giustificano la statuizione di condanna dell'attore in ragione del principio della soccombenza.
6. In conclusione, il ricorso è rigettato.
7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 162,48, oltre Euro 6.000,00 (seimila/00) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 5 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2002