Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12140
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Sentenza 10 agosto 2002

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Nel caso di fideiussione "omnibus" senza limitazione di importo, stipulata anteriormente ,ma ancora in corso alla data di entrata in vigore della disposizione dell'art. 10, primo comma, della legge 17 febbraio 1992,n.154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - la riconosciuta irretroattività della legge n. 154 del 1992 non implica l'ultrattività della disciplina precedente, che continua ad operare con esclusivo riferimento alla garanzia prestata per le obbligazioni principali già sorte alla data di entrata in vigore della nuova legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12140
    Data del deposito : 10 agosto 2002

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