Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15780 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
T REPUBBL I CA I TAL IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 157 80 / 03 oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civi liquidazione e composta dagli 11. transazione su credito di comune in stato dissesto. dr. Rosario De sià Presidente dr. Renato Rordorf R.G. N. 1006/01 Consigliere dr. Aldo Ceccherini Consigliere Cron. 32183 dr. Gianfranco Gilardi Consigliere Rep. 4138 Consigliere rel.dr. Fabrizio Forte ha pronunciato la seguente: Ud. 15.05.2003 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1006 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001 proposto: DA COMUNE DI MELIZZANO (BN), in persona del sindaco, au- torizzato al ricorso con delibera G.M. n. 118 del 13 dicembre 2000, elettivamente domiciliato in Roma pres- so la Cancelleria della Suprema Corte, con l'avv. Fran- cesco Romano, che lo rappresenta e difende, per procu- ra a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
FI EN, elettivamente domiciliato in Ro- ma, V. Terenzio n. 7, presso l'avv. Maurizio Scuderi e 3 7 2 4 2003 2 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Santo da Benevento, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Sezio- ne civile, n. 739 dell'11 luglio 6 settembre 2000. - Udita, all'udienza del 15 maggio 2003, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 15 maggio 1996, ZO LI ro conveniva in giudizio il comune di ZA (BN) dinanzi al Giudice di Pace di Solopaca e, premesso di avere pagato al convenuto la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza sindacale n. 213 del 10 ottobre 1989 di complessive f. 12.889.940, in parte non dovu- ta, domandava che l'ente locale gli restituisse quan- to versato in eccesso per £.
6.167.751 con interessi legali, dato che il pagamento era stato effetto dell' errata liquidazione del dovuto da controparte. Il comune di ZA aveva, con delibera n. 46 del 19 marzo 1995, disposto il rimborso al IE della somma di cui sopra e poi, con altra delibera n. 116 dell'8 agosto 1996, sulla base della relazione 3 tecnica dell'ing. Luigi Fusco, aveva revocato, perché illegittimo, il precedente provvedimento di restitu- zione, ribadendo questa determinazione con la delibera n. 200 del 9 ottobre 1996. Il Giudice di Pace di Solopaca, con sentenza 21 feb- braio 1997, condannava il comune al rimborso e alle spese di causa, disapplicando le delibere che avevano revocato quella di restituzione ritenute illegittime, perché il parere tecnico, in contrasto con l'art. 53 della L. 142/90, proveniva dal capo dell'Ufficio tec- nico di altro Comune e comunque per essere le stesse affette da eccesso di potere, per disparità di trat- tamento e difetto di interesse pubblico. Il Giudice di pace basava quindi sull'atto dell'ente locale che aveva disposto il rimborso poi revocato, l'accoglimento della domanda del IE, ma po- co dopo la decisione, il T.A.R. Campania, con sentenza 23 aprile 1997, respingeva il ricorso proposto dal Ta- gliafierro contro l'ordinanza irrogativa della sanzio- e di £. 12.889.940, confermandone la legittimità. Sull'appello contro la sentenza del Giudice di pace da parte del comune di Solopaca, che insisteva per la si- cura legittimità delle delibere con le quali era stato revocato il provvedimento di rimborso all'appellato in H primo grado disapplicato, con conseguente errato rico- noscimento dell'obbligo dell'ente locale di restituire quanto preteso dal IE con gli interessi, an- cora era negata ogni interferenza dell'A.G.O. nel de- terminare la misura della sanzione pecuniaria alterna- tiva alla demolizione della costruzione illegittima in tal caso realizzata da controparte ed era riaffermata comunque la legittimità delle delibere di revoca del provvedimento ricognitivo del debito, avendo rilievo il parere del tecnico di ente locale diverso solo in relazione alla responsabilità eventuale dello stesso e mancando comunque qualsiasi eccesso di potere. L'appellante rilevava anche che il T.A.R. aveva rico- nosciuto la piena legittimità e validità della delibe- ra che aveva irrogato e determinato le sanzioni, la cui parziale restituzione non era quindi dovuta. Il IE si costitutiva in appello ed eccepiva l'avvenuta transazione del 2 ottobre 1997 da lui con- clusa con il Commissario straordinario per la Liquida- zione del dissesto del Comune di ZA, il quale aveva composto, in nome e per conto dell'ente locale, la controversia oggetto di causa. Il Comune replicava: che l'indicato Commissario, con missiva 21 aprile 1998, aveva comunicato di ritenere 5 inefficace la transazione e, con sua determinazione, notificata il 6 ottobre 1998, aveva dato notizia che il preteso debito non era stato inserito nel piano di rilevazione del passivo comunale approvato anche in sede ministeriale;
che, a quanto sopra il Commissario era pervenuto perché il sindaco, con nota del 14 apri- le 1998, aveva informato l'organo straordinario di li- quidazione, della sua volontà di proseguire la causa e, pertanto, il Commissario aveva preso atto che l'Am- ministrazione aveva negato l'esistenza del debito og- getto della controversia, che di conseguenza doveva essere escluso dal piano di rilevazione del passivo dell'ente locale. - Con sentenza del 6 settembre 2000, il Tribunale di Be- nevento dichiarava inammissibile il gravame per essere cessata la materia del contendere per effetto della transazione"non impugnata di invalidità dal Comune ap- pellante, il quale non ne ha contestato l'inefficacia" (così testualmente a pag. 3 della sentenza). Perché la transazione era sottoscritto da soggetto il quale, ad avviso del Tribunale, era legittimato a con- cluderla, ex art. 87, comma 7, D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, come sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 11 giu- gno 1996 n. 336, la stessa doveva ritenersi valida e 6 - efficace, con cessazione della materia del contendere e sopravvenuta inammissibilità del gravame;
le spese di causa venivano compensate per la complessità della normativa applicabile e considerata la condotta dell' ente locale nel corso del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso il comune di ZA (BN) con unico articolato motivo e s'è difeso il IE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 C.
1. Il ricorso deduce violazione dell'art. 360 n. p.c. e dell'art. 87, comma 7, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, come sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 11 giugno 1996 n. 336, per avere il Tribunale di Beneven- to disapplicato detta normativa, negando che il Comune in stato di dissesto avesse mai impugnato d'invalidità o d'inefficacia la transazione conclusa con l'appella- to dall'organo straordinario di liquidazione del pas- sivo o contestato l'inefficacia di detto contratto. Il Comune aveva invece espressamente negato ogni debi- to nei confronti del IE e proprio il mancato riconoscimento dall'ente locale del credito di
contro
- parte ne aveva impedito l'inserimento nel piano di ri- levazione del passivo nel dissesto comunale. L'organo straordinario di liquidazione nominato per il 7 dissesto era legittimato a transigere le sole
contro
- versie relative ai debiti riconosciuti e inseriti nel piano di rilevazione, determinativo del passivo;
esso non poteva transigere una causa relativa ad un debito non inserito nell'indicato piano e la transazione re- lativa non poteva avere efficacia, come eccepito dall' appellante comune di ZA nella causa di merito dinanzi al Tribunale. Secondo il controricorrente, la natura esecutiva della sentenza di primo grado comportava che il debito nella stessa riconosciuto andasse inquadrato tra le posizio- ni passive fuori bilancio del comune o tra quelle per le quali poteva iniziarsi la procedura esecutiva;
det- ti debiti erano da inserirsi nel piano di rilevazione del passivo e quindi l'organo straordinario di liqui- dazione poteva concludere, relativamente ad essi, come in fatto era accaduto, la transazione che era quindi valida ed efficace.
2. Il ricorso è fondato, essendo incontestato che il comune di ZA, come dedotto nel ricorso, con la memoria dell'8 ottobre 1999, aveva espressamente ecce- pito al Tribunale di Benevento che la transazione del 2 ottobre 1997, che secondo l'appellato comportava la cessazione della materia del contendere e l'inammissi- : 8 bilità del gravame, per sopravvenuta carenza di inte- resse alla decisione sullo stesso, era da considerarsi nulla e inefficace. Il Tribunale sembra invece avere ritenuto o che la transazione dovesse essere impugnata in separato giu- dizio, oppure che dovesse essere impugnata nell'attua- le giudizio, (ma) con azione apposita e non con mera eccezione, come accaduto nel caso. Siffatta affermazione non è corretta perché, se è vero che l'annullabilità dei contratti degli enti locali si può rilevare solo su azione o eccezione di essi (Cass. 30 luglio 2002 n. 11247), allorché, come nel caso, la contestazione attenga non soltanto alla capacità nego- ziale del Commissario straordinario, ma agli stessi poteri o alla competenza di quest'ultimo, si potrebbe versare in un'ipotesi d'invalidità radicale o nullità dell'atto (Cass. 21 aprile 2000 n. 5234), rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. 13 maggio 1997 n. 4185), oppure un un'ipotesi di inefficacia successiva. La sentenza di merito deve essere pertanto cassata: a) perché dichiara inammissibile il gravame, erroneamente ritenendo che fossero necessarie l'impugnazione per l' annullamento o l'affermazione dell'inefficacia della - 9 transazione presso altro giudice oppure in questo stesso giudizio ma con specifica azione;
b) perché, conseguentemente, non si è pronunciata sull'eccezione, sollevata dal Comune, con memoria dell'8 ottobre 1999, con la quale era stata esercitata la sua facoltà di far rilevare la mancanza di effetti della transazione, essendosi invece limitata alla affermazione che la transazione stessa fosse stata sottoscritta da sogget- legittimato per legge.to - Commissario - Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione, perché si uni- formi ai principi di diritto enunciati e provveda an- che alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu- gnata e rinvia al Tribunale di Benevento in composi- zione diversa, anche per le spese della presente fase. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2003. Il presidente Polishing Il11 sigliere stensore. ✓ CANCELLIERE Domenico Marzayle CORTE SUPRENATI CASSATIONE Prima Sezione Civila "Hat Depositato in Cancelleria 22 OTT. 2003 IL CANCELLE