Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice del riesame, nel confermare la misura di cautela personale, abbia dichiarato l'incompetenza per territorio del giudice che l'abbia disposta, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica che lamentava l'ingiustificata esclusione dell'aggravante "mafiosa").
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2010, n. 21953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21953 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 790
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 9061/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CATANZARO;
nei confronti di:
1) IN NT N. IL 19/09/1974;
avverso la sentenza n. 1404/2009 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 23/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO. MOTIVI DELLA DECISIONE
ST AN è stato attinto da provvedimento di custodia cautelare in carcere dal gip del Tribunale di Catanzaro per il delitto di cui alla L. Stup., artt. 73 e 80. In un'inchiesta riguardante le attività delittuose delle cosche mafiose Arena e Nicoscia, operanti in Calabria con estensione ad altre regioni italiane.
Il Tribunale del riesame confermava la cautela, escludendo l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e dichiarando l'incompetenza territoriale del gip che ha disposto la misura, trasmettendo gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pavia.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso la DDA di Catanzaro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: accertati sono i contatti con noti esponenti del clan Nicoscia;
ineludibile, dunque,la sussistenza dell'aggravante di mafia.
Decisiva, poi, è la considerazione che l'indagato, come il Tribunale stesso ha rilevato, ha finanziato l'operazione di acquisto della droga con la somma di Euro 80 mila.
Il ricorso è inammissibile, stante l'inoppugnabilità del provvedimento in esame.
La pronuncia di incompetenza da parte del giudice dell'impugnazione avverso i provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che ha disposto la misura cautelare, l'inefficacia differita ex art. 27 c.p.p. (S.U. 24. 1.96, n. 1). La caducazione automatica della misura cautelare, il cui esito è rimesso, a seguito della declaratoria di incompetenza, al giudice dichiarato competente, comporta che il ricorso, nella specie, possa essere proposto contro il secondo provvedimento, non anche il primo. Va emanata declaratoria di inammissibilità.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010