Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 1
L'assenza delle condizioni soggettive richieste per il rilascio della concessione edilizia in zona agricola integra gli estremi del reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio 1985 n. 47. (Fattispecie in cui i richiedenti la concessione erano privi di titolo e la concessione stessa era stata rilasciata a soggetto non istante, privo della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e privo, altresì, dei requisiti richiesti, allo stesso fine, al coltivatore diretto affittuario,ivi compresa la dimostrazione del conseguimento di almeno il 30% del proprio reddito di lavoro dall'attività agricola).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1998, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 26/11/1998
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 3192
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. dott. Amedeo Franco Consigliere N. 33983/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GG EP, nato a [...] il [...], ON RA, nata a [...] il [...], GG AR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì in data 11.08.1998 che confermato il sequestro preventivo del fabbricato di loro proprietà disposto dal GIP in data 23 luglio 1998;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso ed i motivi aggiunti;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentiti i difensori, avv. ti Placido De Salvo e Menotto Zauli, i quali hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza;
osserva
Con ordinanza 11.08.1993 il Tribunale del riesame di Forlì confermava il sequestro preventivo del manufatto realizzato da GG EP, ON RA e GG AR, indagati per reati di abusivismo edilizio, disposto dal GIP presso il Tribunale di Forlì in data 23 luglio 1998.
Proponevano ricorso per Cassazione gli indagati denunciando violazione di legge e difetto di motivazione
1. per avere essi eseguito la costruzione in forza di una concessione del sindaco preceduta dall'acquisizione di pareri favorevoli della Commissione edilizia integrata, della Commissione edilizia per le zone agricole, dell'ing. NE - dirigente del settore urbanistico del Comune di Forlì - nonché in forza di due atti unilaterali d'obbligo dell'8.3.1997 con cui i proprietari dei terreni affittati al GG AR si erano impegnati a destinare per 10 anni ad uso agricolo i tre poderi asserviti ai fabbricato;
2. per l'illegittima disapplicazione dell'atto amministrativo in difetto di evidente e macroscopica illegittimità;
3. per l'Illegittima ed acritica utilizzazione della relazione del consulente tecnico del p.m., arbitrariamente qualificato come consulente tecnico d'ufficio;
4. non essendo configurabile l'ipotizzata collusione degli imputati col sindaco di Predappio poiché:
- è irrilevante che la concessione richiesta dal coniugi GG sia stata rilasciata al figlio AR, il quale non aveva sottoscritto la domanda per mera dimenticanza;
- quest'ultimo era in possesso, sin dall'1.05.1995, della qualifica di coltivatore diretto affittuario, soggetto avente diritto, ai sensi dell'art. 25 C/a delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, alla concessione edilizia per l'edificazione di fabbricati rurali;
- legittimamente era stata fissata in 5 anni la durata del contratto di affitto dell'azienda ed era stato assunto, da parte dei proprietari dei terreni, l'obbligo di destinazione ad uso agricolo;
- era certo che, sin dal 1.06.1995, GG AR aveva presentato domanda di iscrizione allo Scau;
nessuna rilevanza possono assumere le considerazioni del Tribunale circa la struttura, l'ubicazione e la funzionalità del fabbricato assentito, riservate alla competenza esclusiva degli uffici comunali ai quali spetta la valutazione dell'idoneità dei fabbricati alle esigenze abitative ed agricole dei coltivatori diretti o degli affittuari dell'azienda;
- il Piano di sviluppo aziendale non è richiesto per la concessione edilizia rilasciata in favore del coltivatore diretto;
- in riferimento alla determinazione dell'indice di fabbricazione, non ostava al rilascio della concessione edilizia l'accorpamento in un'unica azienda di tre distinti poderi perché non vietato dal PRG del Comune di Predappio;
- il rilascio della concessione era stato preceduto dall'acquisizione dei pareri della Commissione edilizia integrata e da quella per le zone agricole, pareri che non potevano essere disattesi;
- le violazioni dell'art. 20 lett. a) della legge n. 47/1985 erano state sanate con la concessione di una variante non essenziale rispetto alla originaria concessione edilizia.
Chiedevano l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. La decisione impugnata, sebbene contenga affermazioni di principi giuridici che devono essere rettificate, non merita censura. Vanno, anzitutto, richiamati gli approdi giurisprudenziali in tema di rapporti tra atto amministrativo e sindacato del giudice penale in presenza di interventi edilizi eseguiti in base ad una concessione edilizia illegittima.
Ormai superata la tesi della disapplicazione dell'atto amministrativo, si è imposto il principio che nell'esercizio dell'attività penale sia doveroso l'accertamento della conformità tra la situazione di fatto (opera edilizia) e la fattispecie legate (comprendente le disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-editizia, dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dalle prescrizioni del regolamento edilizio). Tale complesso normativo, apprestando la legge n. 47/1985 tutela all'assetto del territorio in conformità della normativa urbanistica, costituisce il parametro organico per l'accertamento dell'illiceità dell'opera edilizia, che noti può essere esclusa sol perché sia stata rilasciata la concessione edilizia, "la quale nel sito contenuto, nonché per le caratteristiche strutturali formali dell'atto, non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle stesse rappresentazioni grafiche del progetto, a seguito della cui approvazione, tale atto amministrativo viene emesso" (S.U. 12.11.1993 RV. 11635 ). Pertanto, nell'ipotesi di edificazione in base a concessione illegittima, il giudice penale non esercita alcun sindacato sull'atto amministrativo ne' interferisce nella sfera dei poteri riservati alla p.a., ma deve, sulla base di un'esplicita previsione normativa, "procedere ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata", donde il potere di accertamento sull'atto amministrativo che costituisce un elemento integrante la fattispecie criminosa. Competeva, quindi, al giudice di merito la verifica della liceità o dell'illiceità della concessione edilizia in riferimento al quadro normativo urbanistico-edilizio vigente nel Comune di Predappio.
La verifica eseguita, precisatone il profilo in riferimento al potere di accertamento proprio del giudice penale, è rispettosa dei richiamati principi di diritto e di quelli desumibili dall'art. 25 punto C lett. a) e b) delle N.T.A. del PKG secondo cui la concessione per gli interventi edilizi nelle zone agricole, quando siano funzionali alla produzione agricola e cioè realizzati in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali, viene rilasciata dal sindaco, al coltivatore diretto proprietario e al coltivatore diretto affittuario che dedica all'attività agricola buona parte del tempo di lavoro complessivo e ne ricava, in base alla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, almeno il 30% del proprio reddito da lavoro, nonché ai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
La riscontrata assenza delle condizioni soggettive richieste per il rilascio della concessione edilizia in zona agricola, rientrante nell'accertamento della corrispondenza tra la fattispecie astratta e quella riscontrata, nonché della pertinenza del manufatto abusivo al reato ipotizzato, giustificava, quindi, la conferma della misura cautelare reale essendo stata correttamente inquadrata l'ipotesi di fatto nella contestata fattispecie criminosa di cui all'art. 20 lett. b) della legge n.47/1985 "configurabile in caso di realizzazione di opere di trasformazione del territorio in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia, costituito dalle prescrizioni della concessione edilizia, richiamata dalla norma penale ad integrazione descrittiva della fattispecie penale, nonché dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, in quanto applicabili, da quelli della stessa legge". È pacifico, in fatto, che i richiedenti la concessione erano privi di titolo e che la concessione stessa è stata rilasciata a soggetto non istante privo della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e non in possesso dei requisiti richiesti al coltivatore diretto affittuario per il conseguimento del provvedimento concessorio, tra cui quello della dimostrazione del conseguimento dall'attività agricola di almeno il 30% del proprio reddito di lavoro come previsto dalle NTA del P.R.G.
Alla luce del dettato normativo sono, quindi, inconferenti le argomentazioni difensive che sorvolano sulla summenzionata assorbente argomentazione basata sugli incontestabili dati fattuali della presentazione della richiesta per il rilascio della concessione edilizia, da parte di soggetti non legittimati, in data 20 giugno 1996 e dell'iscrizione allo SCAU di GG AR in data non anteriore al 1^ maggio 1995, donde l'impossibilità della ricostruzione dei ricavi aziendali, quale coltivatore diretto, in base alla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.
La palese violazione del richiamato parametro di legalità urbanistica ed edilizia giuridica intacca la legittimità della concessione edilizia rilasciata e giustifica il diniego della revoca della disposta misura cautelare.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P M Q
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Carriera di Consiglio il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999