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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8587/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO RD quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to GATTI FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento somme.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 8/7/2025, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di essere stato Parte_1 Controparte_1 assunto dalla resistente in data 2/5/1994 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con inquadramento nel 4° livello previsto dal CCNL Terziario Commercio, che il rapporto di lavoro si era risolto in data 15/12/2024, allorché il ricorrente, all'esito della procedura collettiva prevista dalla L.
223/1991, era stato licenziato con esonero dal prestare il periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato.
Deduceva che la società resistente non aveva provveduto a modificare, a distanza di diversi mesi,
l'inquadramento del ricorrente dal 4° al 2° livello, come invece avrebbe dovuto fare in esecuzione della sentenza n. 1586/2024 del Tribunale di Milano, che dal prospetto paga allegato sub doc. 6 si evidenziava che l'indennità di mancato preavviso corrisposta al ricorrente era stata conteggiata in base a una retribuzione inferiore a quella spettante, e ragguagliata a un periodo di preavviso più breve di quello previsto per il livello spettante e che, nello stesso prospetto paga, compariva la trattenuta di Euro
1.846,44, applicata a titolo di "assenza hh CIGS" e certamente non dovuta.
Tanto allegato e premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«- Accertare e dichiarare che l'importo dell'indennità di mancato preavviso spettante al ricorrente a seguito del licenziamento intimatogli con effetto immediato da in data 14/12/2024 è Controparte_1 pari ad Euro 5.618,18 al lordo delle ritenute di legge.
- Per l'effetto, condannare la società resistente a pagare al Sig. l'importo di Controparte_1 Pt_1
Euro 2.193,24, al lordo delle ritenute di legge, pari alla differenza a suo credito rispetto al minor importo effettivamente corrispostogli per lo stesso titolo.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità, o comunque la non debenza, della trattenuta di Euro 1.846,44, al lordo delle ritenute di legge, operata dalla società resistente al momento della liquidazione delle competenze di fine rapporto spettanti al ricorrente, di cui al prospetto paga relativo al mese di gennaio
2025 consegnatogli.
- Per l'effetto, condannare la società resistente a rimborsare al Sig. il Controparte_1 Pt_1 suddetto importo di Euro 1.846,44 al lordo delle ritenute di legge.
- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 5/2/2025 al saldo effettivo su tutti gli importi oggetto di condanna sopra indicati o su quelli diversi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia.
- Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario».
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di integrale Parte_1 accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
2 Vi è evidenza documentale in ordine alla circostanza che al ricorrente, giusta sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1586/2024 (doc. 4), sia stato riconosciuto il 2° livello di inquadramento previsto dal CCNL Terziario e Commercio a far data dal 1/4/2017).
Il ricorrente ha evidenziato che dal prospetto paga relativo al mese di gennaio 2025 (doc. 6) risulta che la società resistente non abbia provveduto a dare esecuzione alla suddetta sentenza e che, tale omissione, con riguardo al calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso abbia generato un duplice errore: da un lato, l'ammontare dell'indennità è stato conteggiato in base alla retribuzione inferiore prevista per il 4° livello, anziché per il 2°; in secondo luogo, la durata del periodo di preavviso, in relazione all'anzianità aziendale del ricorrente, è stata ragguagliata a 45 giorni (previsti per il 4° livello), anziché correttamente a 60 giorni (previsti invece per il 2° livello).
Ciò dà luogo a un corretto calcolo dell'indennità, sulla base dei conteggi allegati, pari a Euro
5.618,18. Tenuto conto della circostanza che la resistente ha corrisposto al ricorrente, al medesimo titolo, l'importo di Euro 3.424,94 (cfr. doc. 6), ne deriva la sussistenza di un credito residuo pari a Euro
2.193,24.
Inoltre, nel prospetto paga allegato sub doc. 6 relativo al mese di gennaio 2025 - emesso in data
5/2/2025 e riferito, perciò, a un periodo in cui il rapporto di lavoro inter partes si era già risolto da oltre due settimane a seguito del licenziamento intimato al ricorrente, compare la trattenuta dell'importo di
Euro 1.846,44 a titolo di "Assenza HH CIGS". Tale trattenuta compare anche in tutti i prospetti paga precedenti in cui il ricorrente fruiva del trattamento di CIGS a zero ore, ossia nei prospetti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2024 (cfr. doc. 9). Tuttavia, in tali mesi la trattenuta de qua risultava sempre integralmente compensata con un corrispondente uguale importo a credito del ricorrente, in quanto durante gli stessi mesi il rapporto di lavoro risultava ancora in corso. La trattenuta relativa al mese di gennaio 2025 appare, in tale prospettiva, indebita e verosimilmente frutto di un errore, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione del corrispondente importo pari a Euro 1.846,44.
È, per altro, noto il principio secondo il quale, in tema di ripartizione degli oneri probatori relativamente a crediti di fonte contrattuale, incomba sul creditore la prova della fonte dell'obbligazione e l'allegazione dell'altrui inadempimento, gravando sul debitore la prova dell'intervento di circostanze impeditive, estintive o modificative dell'altrui credito (ex plurimis Trib. Napoli, sez. XII, 5 dicembre
2024, n. 10529). Va da sé che, a fronte della prova della fonte dell'obbligazione (id est il contratto di lavoro, la sentenza che riconosce il superiore inquadramento contrattuale e i cedolini paga), la mancata costituzione della convenuta determina automatico inassolvimento dell'onere sulla stessa gravante, con la conseguenza che le rivendicazioni azionate devono ritenersi fondate e meritevoli di accoglimento.
3
P.Q.M.
Accerta e dichiara che l'importo dell'indennità di mancato preavviso spettante al ricorrente è pari a
Euro 5.618,18 al lordo delle ritenute di legge e l'illegittimità della trattenuta di Euro 1.846,44, al lordo delle ritenute di legge, operata dalla società resistente al momento della liquidazione delle competenze di fine rapporto di cui al prospetto paga relativo al mese di gennaio 2025 e, per l'effetto, condanna a pagare al Sig. l'importo di Euro 2.193,24, al lordo delle ritenute di legge, pari Controparte_1 Pt_1 alla differenza a suo credito rispetto al minor importo effettivamente corrispostogli per lo stesso titolo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e alla restituzione dell'importo di Euro 1.846,44 al lordo delle ritenute di legge indebitamente trattenuto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, e spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Milano, 8/10/2025
Il Giudice
TO RD
4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO RD quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to GATTI FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento somme.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 8/7/2025, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di essere stato Parte_1 Controparte_1 assunto dalla resistente in data 2/5/1994 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con inquadramento nel 4° livello previsto dal CCNL Terziario Commercio, che il rapporto di lavoro si era risolto in data 15/12/2024, allorché il ricorrente, all'esito della procedura collettiva prevista dalla L.
223/1991, era stato licenziato con esonero dal prestare il periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato.
Deduceva che la società resistente non aveva provveduto a modificare, a distanza di diversi mesi,
l'inquadramento del ricorrente dal 4° al 2° livello, come invece avrebbe dovuto fare in esecuzione della sentenza n. 1586/2024 del Tribunale di Milano, che dal prospetto paga allegato sub doc. 6 si evidenziava che l'indennità di mancato preavviso corrisposta al ricorrente era stata conteggiata in base a una retribuzione inferiore a quella spettante, e ragguagliata a un periodo di preavviso più breve di quello previsto per il livello spettante e che, nello stesso prospetto paga, compariva la trattenuta di Euro
1.846,44, applicata a titolo di "assenza hh CIGS" e certamente non dovuta.
Tanto allegato e premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«- Accertare e dichiarare che l'importo dell'indennità di mancato preavviso spettante al ricorrente a seguito del licenziamento intimatogli con effetto immediato da in data 14/12/2024 è Controparte_1 pari ad Euro 5.618,18 al lordo delle ritenute di legge.
- Per l'effetto, condannare la società resistente a pagare al Sig. l'importo di Controparte_1 Pt_1
Euro 2.193,24, al lordo delle ritenute di legge, pari alla differenza a suo credito rispetto al minor importo effettivamente corrispostogli per lo stesso titolo.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità, o comunque la non debenza, della trattenuta di Euro 1.846,44, al lordo delle ritenute di legge, operata dalla società resistente al momento della liquidazione delle competenze di fine rapporto spettanti al ricorrente, di cui al prospetto paga relativo al mese di gennaio
2025 consegnatogli.
- Per l'effetto, condannare la società resistente a rimborsare al Sig. il Controparte_1 Pt_1 suddetto importo di Euro 1.846,44 al lordo delle ritenute di legge.
- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 5/2/2025 al saldo effettivo su tutti gli importi oggetto di condanna sopra indicati o su quelli diversi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia.
- Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario».
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di integrale Parte_1 accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
2 Vi è evidenza documentale in ordine alla circostanza che al ricorrente, giusta sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1586/2024 (doc. 4), sia stato riconosciuto il 2° livello di inquadramento previsto dal CCNL Terziario e Commercio a far data dal 1/4/2017).
Il ricorrente ha evidenziato che dal prospetto paga relativo al mese di gennaio 2025 (doc. 6) risulta che la società resistente non abbia provveduto a dare esecuzione alla suddetta sentenza e che, tale omissione, con riguardo al calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso abbia generato un duplice errore: da un lato, l'ammontare dell'indennità è stato conteggiato in base alla retribuzione inferiore prevista per il 4° livello, anziché per il 2°; in secondo luogo, la durata del periodo di preavviso, in relazione all'anzianità aziendale del ricorrente, è stata ragguagliata a 45 giorni (previsti per il 4° livello), anziché correttamente a 60 giorni (previsti invece per il 2° livello).
Ciò dà luogo a un corretto calcolo dell'indennità, sulla base dei conteggi allegati, pari a Euro
5.618,18. Tenuto conto della circostanza che la resistente ha corrisposto al ricorrente, al medesimo titolo, l'importo di Euro 3.424,94 (cfr. doc. 6), ne deriva la sussistenza di un credito residuo pari a Euro
2.193,24.
Inoltre, nel prospetto paga allegato sub doc. 6 relativo al mese di gennaio 2025 - emesso in data
5/2/2025 e riferito, perciò, a un periodo in cui il rapporto di lavoro inter partes si era già risolto da oltre due settimane a seguito del licenziamento intimato al ricorrente, compare la trattenuta dell'importo di
Euro 1.846,44 a titolo di "Assenza HH CIGS". Tale trattenuta compare anche in tutti i prospetti paga precedenti in cui il ricorrente fruiva del trattamento di CIGS a zero ore, ossia nei prospetti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2024 (cfr. doc. 9). Tuttavia, in tali mesi la trattenuta de qua risultava sempre integralmente compensata con un corrispondente uguale importo a credito del ricorrente, in quanto durante gli stessi mesi il rapporto di lavoro risultava ancora in corso. La trattenuta relativa al mese di gennaio 2025 appare, in tale prospettiva, indebita e verosimilmente frutto di un errore, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione del corrispondente importo pari a Euro 1.846,44.
È, per altro, noto il principio secondo il quale, in tema di ripartizione degli oneri probatori relativamente a crediti di fonte contrattuale, incomba sul creditore la prova della fonte dell'obbligazione e l'allegazione dell'altrui inadempimento, gravando sul debitore la prova dell'intervento di circostanze impeditive, estintive o modificative dell'altrui credito (ex plurimis Trib. Napoli, sez. XII, 5 dicembre
2024, n. 10529). Va da sé che, a fronte della prova della fonte dell'obbligazione (id est il contratto di lavoro, la sentenza che riconosce il superiore inquadramento contrattuale e i cedolini paga), la mancata costituzione della convenuta determina automatico inassolvimento dell'onere sulla stessa gravante, con la conseguenza che le rivendicazioni azionate devono ritenersi fondate e meritevoli di accoglimento.
3
P.Q.M.
Accerta e dichiara che l'importo dell'indennità di mancato preavviso spettante al ricorrente è pari a
Euro 5.618,18 al lordo delle ritenute di legge e l'illegittimità della trattenuta di Euro 1.846,44, al lordo delle ritenute di legge, operata dalla società resistente al momento della liquidazione delle competenze di fine rapporto di cui al prospetto paga relativo al mese di gennaio 2025 e, per l'effetto, condanna a pagare al Sig. l'importo di Euro 2.193,24, al lordo delle ritenute di legge, pari Controparte_1 Pt_1 alla differenza a suo credito rispetto al minor importo effettivamente corrispostogli per lo stesso titolo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e alla restituzione dell'importo di Euro 1.846,44 al lordo delle ritenute di legge indebitamente trattenuto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, e spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Milano, 8/10/2025
Il Giudice
TO RD
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