CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: GASPARINI GIACOMO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO-Urbino - Via Mameli 9 61121 RO PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220250000311782000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al termine di controllo automatizzato della dichiarazione annuale riferita all'anno 2020 l'Agenzia delle entrate emetteva la cartella di pagamento impugnata con il ricorso in oggetto.
L'impostazione dell'atto era fondata sulla constatazione che la Signora Ricorr_1 aveva perduto i requisiti per godere delle agevolazioni fiscali previsti per i proprietari di immobili interessati da lavori di ristrutturazione edilizia.
Lo si desumeva dall'iter dei procedimenti amministrativi di competenza comunale da cui risultava che dopo il rilascio dei titoli abilitativi i lavori erano iniziati ma non ne figurava il termine entro la scadenza di 12 mesi
(cui la legge collegava effetti decadenziali).
Il ricorso articolato su più motivi, sostanzialmente tende a dimostrare che l'imprenditore inizialmente designato per l'appalto era stato colpito da sentenza di fallimento, sostituito da altro soggetto che risultava aver portato a termini i progetti iniziali.
L'Ufficio resiste segnalando che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che agli uffici tributari non sono opponibili le vicende civilistiche di esecuzione del contratto di appalto/prestazione d'opera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia poggia su identico substrato fattuale rispetto alla causa decisa da questa Corte con la sentenza n. 98 del 2025 (riferita all'anno d'imposta 2019).
E' dunque legittimo il ricorso ad una motivazione sintetica che conduce all'annullamento della cartella in quanto l'applicazione delle norme agevolatrici è avvenuta non considerando che la contribuente ha ottenuto, nel tempo, almeno cinque titoli edilizi che però attengono allo stesso fabbricato;
che l'affidamento delle opere di ristrutturazione è stato conferito ad altra impresa dopo il fallimento di quella designata e che il nuovo imprenditore attesta di aver completato i lavori stabiliti per l'unità cui si riferisce l'agevolazione entro il termine di 12 mesi dal loro inizio.
In questa occasione si dispone la compensazione delle spese in quanto la causa è analoga a quella già decisa culminata con la condanna dell'Ufficio e risulta incardinata prima di conoscere l'esito della vertenza antecedente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO accoglie il ricorso e compensa le spese. RO
17.11.2025 Giudice monocratico Giacomo Gasparini
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: GASPARINI GIACOMO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO-Urbino - Via Mameli 9 61121 RO PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220250000311782000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al termine di controllo automatizzato della dichiarazione annuale riferita all'anno 2020 l'Agenzia delle entrate emetteva la cartella di pagamento impugnata con il ricorso in oggetto.
L'impostazione dell'atto era fondata sulla constatazione che la Signora Ricorr_1 aveva perduto i requisiti per godere delle agevolazioni fiscali previsti per i proprietari di immobili interessati da lavori di ristrutturazione edilizia.
Lo si desumeva dall'iter dei procedimenti amministrativi di competenza comunale da cui risultava che dopo il rilascio dei titoli abilitativi i lavori erano iniziati ma non ne figurava il termine entro la scadenza di 12 mesi
(cui la legge collegava effetti decadenziali).
Il ricorso articolato su più motivi, sostanzialmente tende a dimostrare che l'imprenditore inizialmente designato per l'appalto era stato colpito da sentenza di fallimento, sostituito da altro soggetto che risultava aver portato a termini i progetti iniziali.
L'Ufficio resiste segnalando che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che agli uffici tributari non sono opponibili le vicende civilistiche di esecuzione del contratto di appalto/prestazione d'opera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia poggia su identico substrato fattuale rispetto alla causa decisa da questa Corte con la sentenza n. 98 del 2025 (riferita all'anno d'imposta 2019).
E' dunque legittimo il ricorso ad una motivazione sintetica che conduce all'annullamento della cartella in quanto l'applicazione delle norme agevolatrici è avvenuta non considerando che la contribuente ha ottenuto, nel tempo, almeno cinque titoli edilizi che però attengono allo stesso fabbricato;
che l'affidamento delle opere di ristrutturazione è stato conferito ad altra impresa dopo il fallimento di quella designata e che il nuovo imprenditore attesta di aver completato i lavori stabiliti per l'unità cui si riferisce l'agevolazione entro il termine di 12 mesi dal loro inizio.
In questa occasione si dispone la compensazione delle spese in quanto la causa è analoga a quella già decisa culminata con la condanna dell'Ufficio e risulta incardinata prima di conoscere l'esito della vertenza antecedente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO accoglie il ricorso e compensa le spese. RO
17.11.2025 Giudice monocratico Giacomo Gasparini