Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2001, n. 9747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9747 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
O P E E s N l a O i I r LA CORTE SUR 974 7/01 Z e 9 A p * R , a T 1 S m I 8 e t 9 s 1 i N - ITALIANA REPUBBLICA s 1 l A . 1 a D L e E 3 h T IN NOME D 2 c N i f . E i S T d E R o DI CASSAZIONE A m SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N.1569/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron.22350 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Ud. 03/05/01 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VI EN, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Mancinelli 60, presso l'avv. Giuseppe Del Vecchio e rappresentato e difeso giusta delega in atti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dall'avv. Giovanni Fumarola del foro di RI
- ricorrente -
Richiesta copla studio contro dal Sig. per diritti५४TO Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Lecce, in persona del Direttore 2001 il IL CANCELLIERE
- intimato -
in carica avverso la sentenza del RE di RI - sez.dist. di Ostuni del 3.12.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2001 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza n. 143/96 notificata il 14.1.97 l'ispettorato Centrale Repressione 1181 2001 I -Frodi del Ministero per le R.A.A.F. - Ufficio di Lecce – irrogava a NO EN, n.q. di legale rappresentante della Coop. S.Giacomo di Ostuni, sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3 della legge 898/86, per avere percepito indebiti aiuti comunitari con riguardo alle campagne olearie 88/89 ed 89/90, come accertato con verbale 16.11.92 notificato il 29.1.93. II NO, con ricorso 10.2.97, proponeva opposizione innanzi al RE di RI (s.d. di Ostuni) denunziando la tardività della notifica della contestazione e la violazione dell'art. 9 della legge 689/81 nonché eccependo la prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge (maturata tra la data della campagna olearia e quella della notifica della ordinanza). Costituitasi l'opposta Autorità, il RE, con sentenza 3.12.98, rigettava l'opposizione affermando, in motivazione: 1) che l'accertamento era stato completato il 16.11.92 sì che la contestazione 29.1.93 doveva ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 4 lett. A) della legge 898/86; 2) che dagli accertamenti emergeva che la Coop. San Giacomo del NO non aveva svolto attività di sorta durante le due campagne olearie;
3) che non assumeva rilievo decisorio la sentenza di condanna del NO n. 317/93 del Tribunale di RI, trattandosi di pronunzia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Per la cassazione di tale sentenza il NO ha proposto ricorso con tre motivi - notificando l'atto il 15.1.99. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere respinto, nessuno dei tre motivi sui quali si fonda meritando di essere condiviso. Con il primo motivo il NO denunzia violazione dell'art. 4 della legge 898/86, per avere il RE erroneamente collocato al 16.11.92 l'accertamento là dove lo stesso verbale in tal data indicava che l'accertamento era stato effettuato il 4.7.91. 2 La censura è priva di pregio, posto che il RE, in puntuale applicazione dei principii formulati e ribaditi da questa Corte (da ultimo Cass. 15572/00 - 2088/00 - 6241/98), ha inteso dare rilievo alla data di completamento delle indagini e di esaurimento della loro necessaria valutazione, correlativamente togliendo rilevanza alla data del primo accesso ispettivo, e, su tali premesse, collocando al 16.11.92 tale data ed implicitamente formulando giudizio di congruità del tempo utilizzato dall'Amministrazione per le rammentate attività. Con il secondo motivo, poi, il ricorrente denunzia violazione dell'art. 9 della legge 689/81 per avere il Giudice del merito indebitamente ritenuto che i fatti contestati nel verbale 17/93 Agecontrol fossero già puniti da giudicato penale e non già, come dovevasi, oggetto di accertamento penale innanzi al GIP presso il Tribunale di Bari. Il motivo è affatto inammissibile, là dove mostra di non aver neanche inteso la ratio decidendi della pronunzia. Il RE, infatti, da un canto ha richiamato il verbale 17/93 quale fonte diretta di accertamenti fidefacenti (art. 2700 c.c.) e, dall'altro canto, ha radicalmente escluso che a fondare il suo convincimento concorresse la sentenza penale 317/93 emessa a carico del NO (trattandosi di condanna ex art. 444 c.p.c.). Ditalchè il RE, lungi dal fondare sul giudicato penale la propria statuizione, ha escluso che detto giudicato (anch'esso affatto ignorato dal ricorrente) avesse alcuna efficacia in sede di giudizio civile, il cui accertamento era stato interamente fondato sulle prove acquisite in tal sede. Con il terzo motivo del ricorso, il NO denunzia il fatto che, in violazione dell'art. 28 della legge 689/81 e commettendo vizio di motivazione, il RE, pur avendo dato atto della formulazione, in sede di opposizione, di eccezione di prescrizione della sanzione irrogata, di tal motivo di opposizione non si sarebbe affatto curato omettendo, al proposito, di adottare alcuna espressa argomentazione. 3 Il motivo è privo di fondamento. E' ben vero che il RE, dato atto della proposizione della questione di prescrizione ex art. 28, la ha solo implicitamente disattesa, omettendo totalmente di motivare sulle ragioni per le quali non ha ritenuto compiuto il corso prescrizionale al 14.1.97. Ma è pur vero che la denunziata carenza di motivazione è priva del necessario requisito di decisività, posto che il NO deduce il compimento del quinquennio del corso prescrizionale della sanzione datandone il dies a quo alla campagna olearia del 1989/90, laddove esso si sarebbe dovuto collocare non certo all'epoca della imrilevante attività produttiva bensì alla data da allegarsi a cura dell'eccipiente dell'ultima percezione dell'indebito aiuto comunitario: ed in tal senso questa Corte ha anche di recente statuito con estrema chiarezza (Cass. 4594/00 - 4094/00). E se, d'altro canto, è lo stesso NO a rammentare ripetutamente che il verbale di contestazione 16.11.92 venne a lui notificato il 29.1.93, anche per tal verso appare evidente la carenza di decisività della omissione denunziata, stante l'indiscutibile idoneità interruttiva del verbale stesso (ex multis Cass. 7189/99 e 4201/99). Non è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 3 maggio 2001 Il Cons.est. il Presidente Vz Bela CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civilo Depositato in Cancelleria IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA Den 8 LUG 2001 (Dr. Riion/eng/Perone) 4