Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
Il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario ed inscindibile e deve essere effettuato con la comparazione tra le attenuanti nel loro complesso e la recidiva, sicché una volta riconosciuta in appello una speciale attenuante, ed essendo state riconosciute in primo grado le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, il giudice d'appello deve effettuare la valutazione delle attenuanti globalmente, essendogli inibito diminuire la pena solo per effetto dell'attenuante speciale e mantenere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva. (Nella specie la Corte ha ritenuto che essendo stata riconosciuta in appello la prevalenza sulla recidiva dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen., tale statuizione comportava peraltro l'effetto giuridico della prevalenza anche delle attenuanti generiche).
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 19 dicembre 2022, la Corte d'assise d'appello di Torino, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente al reato previsto dall'art. 285 cod. pen. …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 maggio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 19 dicembre 2022, la Corte d'assise d'appello di Torino, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente al reato previsto dall'art. 285 cod. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2003, n. 39456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39456 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Renato Acquarone - Presidente -
2. Dott. Francesco Romano - Consigliere -
3. Dott. Bruno Oliva - Consigliere -
4. Dott. Nicola Milo - Consigliere -
5. Dott. Giovanni Conti - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT EN, n. a Cerignola l' 11.12.1970;
avverso la sentenza in data 1 marzo 2002 della Corte di appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 30 luglio 2001 dal Tribunale di Foggia, appellata da OT EN, condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di mesi quattro di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p (evasione dagli arresti domiciliari, in Cerignola il 29 luglio
2001), riconosciuta l'attenuante di cui al comma quarto del medesimo art. 385 c.p., riduceva la pena inflitta a mesi tre di reclusione.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, considerato che la stessa Corte di merito aveva dato atto del positivo comportamento del OT dopo il delitto, tanto da riconoscergli l'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 385 c.p. DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente.
La Corte di appello ha erroneamente riconosciuto l'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 385 c.p. in relazione al fatto che il OT , dopo essere stato sorpreso dalle forze di polizia fuori casa, fece precipitoso rientro nell'abitazione. È stato infatti più volte affermato che l'attenuante in questione è applicabile soltanto ove l'evaso si sia costituito in carcere o comunque abbia posto in essere una condotta a tanto assimilabile, (Cass., sez. VI, u.p. 5 ottobre 1999, Costantino;
Cass., sez. VI, u.p. 25 novembre 1999, Faye Moussa), e che tale situazione non ricorre a seguito del casuale incontro degli agenti da parte dell'evaso sotto la propria abitazione, che configura piuttosto una sorpresa in flagranza (Cass., sez. VI, u.p. 27 aprile 1998, Bemi;
Cass., sez. VI, u.p. 15 gennaio 2001, Marini).
Tale statuizione è peraltro irrevocabile, stante la mancata impugnazione del pubblico ministero.
In ogni caso, una volta riconosciuta detta speciale attenuante, ed essendo state già riconosciute in primo grado le attenuanti generiche, valutate equivalenti alla recidiva, il giudice di appello avrebbe dovuto effettuare il giudizio di comparazione tra le attenuanti nel loro complesso e la recidiva, a norma dell'art. 69 c.p.; essendogli inibito di diminuire la pena solo per effetto dell'attenuante speciale e mantenere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva (v., tra le tante, Cass., sez. IV, u.p. 7 febbraio 1995, Betti).
E poiché l'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 385 c.p. è stata riconosciuta prevalente sulla recidiva, tale statuizione comportava giuridicamente l'effetto della prevalenza anche delle attenuanti generiche (cfr. Cass., sez. VI, u.p. 21 dicembre 1984, Emanuele), posto che se A prevale su B, a maggior ragione A+C prevale su B.
La sentenza impugnata va pertanto sul punto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che nel determinare la riduzione di pena per effetto del concorso delle due attenuanti, prevalenti sulla recidiva, terrà conto del limite di cui al secondo comma dell'art. 67 c.p., fermo restando che sulla pena così
determinata andrà da ultimo operata la riduzione di un terzo ex art.442 comma 2 c.p.p..
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 OTTOBRE 2003.