Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2003, n. 39456
CASS
Sentenza 9 ottobre 2003

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Il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario ed inscindibile e deve essere effettuato con la comparazione tra le attenuanti nel loro complesso e la recidiva, sicché una volta riconosciuta in appello una speciale attenuante, ed essendo state riconosciute in primo grado le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, il giudice d'appello deve effettuare la valutazione delle attenuanti globalmente, essendogli inibito diminuire la pena solo per effetto dell'attenuante speciale e mantenere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva. (Nella specie la Corte ha ritenuto che essendo stata riconosciuta in appello la prevalenza sulla recidiva dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen., tale statuizione comportava peraltro l'effetto giuridico della prevalenza anche delle attenuanti generiche).

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 19 dicembre 2022, la Corte d'assise d'appello di Torino, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente al reato previsto dall'art. 285 cod. pen. …

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  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 12 maggio 2023

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 19 dicembre 2022, la Corte d'assise d'appello di Torino, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente al reato previsto dall'art. 285 cod. pen. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2003, n. 39456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39456
Data del deposito : 9 ottobre 2003

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