Sentenza 9 maggio 2008
Massime • 1
In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2008, n. 28258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28258 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/05/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1136
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 21601/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.L., n. __Aosta il 24.7.1974__;
avverso la sentenza del 21 febbraio 2007 della Corte d'appello di Aosta;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dot. Giovanni Amoroso;
Udito l'avv. Giuseppe Campanelli, in sostituzione dell'avv. Borney Giovanni, per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Bua Francesco Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Navarra Orlando per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A C.L. sono stati contestati: a) per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 quater e 609 ter c.p. perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso compiva atti sessuali con la minore Co.Va., toccandole il pube;
b) il reato p. e p.
dagli artt. 81 cpv. e 609 quater c.p. e art. 609 ter c.p., u.c. e art. 609 bis c.p. perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso compiva atti sessuali con F.A., toccandole il pube al di sopra dei vestiti, nonché in un'occasione con violenza consistita nel stringerle il braccio intorno alla vita tenendola ferma contro la sua volontà, compiva atti sessuali consistiti nell'introdurre la mano all'interno delle mutandine e toccarle il pube (in __St. Christophe fino alla fine del gennaio 2002__). La vicenda riguarda atti di natura sessuale posti in essere dall'imputato, insegnante di religione, ai danni delle sue allieve F.A. e Co.Va., entrambe all'epoca dei fatti di anni nove, in varie occasioni extrascolastiche in cui erano a lui affidate dai genitori. Si trattava in particolare di "palpeggiamenti" sugli organi genitali che l'imputato avrebbe attuato o a teatro o durante il gioco presso la propria abitazione. La denuncia veniva presentata dai genitori delle minori in data 29.01.2002 dopo che Va. si era confidata con la madre, alla quale riferiva in particolare "un segreto" ossia una cosa che l'insegnante aveva raccomandato di non riferire ad alcuno e cioè che egli aveva fatto vedere "il pisello" ad A., che a sua volta, confermava la circostanza ai propri genitori. Le minori erano state poi sentite dal PM, cui riferivano dettagliatamente vari episodi, tra cui in particolare quelli costituenti oggetto di addebito e il PM acquisiva anche le dichiarazioni del coetaneo G.F., che pure veniva spesso affidato al C.. Su tutti e tre i minori veniva disposta consulenza psicologica e le minori A. e Va.
venivano esaminate con audizione protetta mediante incidente probatorio. In sostanza A. confermava che in un'occasione l'imputato, dietro invito scherzoso di Va., si era abbassato le mutande e aveva mostrato loro "il pisello" e in altre occasioni, sempre in presenza di Va., le aveva toccato "il fiorellino" sopra i vestiti (in un'occasione infilandole una mano nei pantaloni) sia a teatro sia presso la di lui abitazione, in assenza della moglie, durante il gioco (lotta o nascondino). Molte circostanze riferite dalle minori venivano ammesse dall'imputato, che neppure escludeva di aver toccato, ma solo inavvertitamente le bambine, negando però di essersi denudato intenzionalmente in loro presenza ed ipotizzando in proposito soltanto di essere stato spiato in piscina mentre si cambiava.
2. Sulla base di tali elementi il g.i.p. del tribunale di Aosta con sentenza del 25 settembre 2003, emessa all'esito del procedimento con rito abbreviato, richiesto dall'imputato, riteneva provata la responsabilità del C. in ordine al reato sub b). Assolveva invece l'imputato dall'addebito di cui al capo a) relativo agli atti posti in essere ai danni di Va., considerando che costei aveva escluso di essere stata mai toccata dall'insegnante, il quale aveva solo tentato di farlo senza però riuscirci per la sua reazione e che A. in sede di incidente probatorio aveva riferito che l'amica le aveva invece confidato che il C. la toccava, cosa che però escludeva di aver visto personalmente. Il giudice pertanto, ritenuta la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo b), procedendo con rito abbreviato, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 609 quater c.p., comma 3, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, lo condannava alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione, con le pene accessorie di legge.
3. Sia la difesa che il P.M. proponevano appello: la prima invocando l'assoluzione dell'imputato anche dal reato sub b), il secondo chiedendo l'affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato anche per il reato sub a).
La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 21 febbraio 2007 - 13 marzo 2007, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava C.L. responsabile anche in ordine al reato di cui al capo a), ritenuto in continuazione con il reato sub b), e rideterminava la pena a lui inflitta ad anni tre e mesi otto di reclusione e lo condannava al pagamento delle ulteriori spese processuali. Lo condannava altresì al pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza in giudizio sostenute dalle parti civili. Confermava nel resto l'impugnata sentenza di primo grado.
4. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La difesa del ricorrente ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione contraddittoria ed insufficiente, soprattutto in riferimento all'imputazione sub a) e alle dichiarazione di Va.; meno con riferimento all'imputazione sub b) e alle dichiarazioni di A.. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di prova decisiva, indicata nella deposizione della moglie dell'imputato stesso.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'illegittima utilizzazione di prove non utilizzabili.
Con il quarto motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello ridotto la pena per le concesse attenuanti generiche una volta ritenuta l'equivalenza di aggravante ed attenuante ad effetto speciale.
2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
2.1. Va subito rilevato che, benché il motivo si concluda con la richiesta di pronuncia assolutoria per entrambe le imputazioni contestate al C. - sub a) e sub b) del capo di imputazione - in realtà le argomentazioni svolte dalla difesa riguardano solo l'imputazione di cui sub a), ossia i contestati atti sessuali sulla minore Co.Va., che hanno visto l'imputato assolto in primo grado e condannato in secondo grado. Quindi la censura afferisce nella sostanza all'aumento per continuazione di due mesi di reclusione inflitto dalla Corte d'appello che ha ritenuto che l'imputato avesse commesso atti sessuali non solo sulla minore F. A., ma anche su Co.Va., così aggravando la pena
(di tre anni e sei mesi di reclusione) già inflitta dal giudice di primo grado per il reato sub b).
Non sono pertanto toccate dalla censura del ricorrente le diffuse argomentazioni svolte dalla Corte d'appello a supporto del proprio convincimento, conforme peraltro a quello del giudice di primo grado, di credibilità della narrazione della minore F.A.. La quale ha dichiarato che in plurime occasioni il C. le toccava il pube sopra i vestiti ed in un'occasione anche sotto gli stessi;
che la faceva spogliare parzialmente;
che in un'altra occasione, nel corso di tali toccamenti, aveva cercato di fuggire, ma il C. l'aveva trattenuta con forza, mettendole un braccio intorno alla vita e proseguendo nei toccamenti.
La Corte d'appello ha ritenuto credibile la narrazione della bambina perché dettagliata, coerente, con particolari che ne coonestavano l'autenticità; la consulenza psicologica ha offerto ai giudici di merito ulteriori elementi di valutazione nello stesso senso. La narrazione della bambina è poi risultata essere in sintonia - hanno rilevato i giudici di merito - con le dichiarazioni dell'altra bambina, Co.Va., nonché di un terzo bambino, loro amico, G.F., nonché con le narrazioni delle due bambine fatte alle rispettive madri prima della denuncia da cui ha preso avviso l'indagine penale.
Ma - si ripete - la difesa dell'imputato in realtà non contesta l'impugnata pronuncia della Corte d'appello, che comunque è coerente ed immune da censure, nella parte in cui ha confermato quella di primo grado quanto al reato di cui sub b).
2.2. Il motivo del ricorso attacca invece la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha ribaltato la pronuncia di primo grado estendendo la condanna dell'imputato anche per il reato di cui sub a), avente ad oggetto atti sessuali di analogo contenuto in danno dell'altra bambina, Co.Va..
Si tratta però pur sempre dell'apprezzamento delle risultanze processuali. E nella fattispecie la valutazione delle stesse, ad opera della Corte d'appello, ancorché diametralmente opposta a quella del giudice di primo grado, non può dirsi che offra il fianco ad una censura per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione negli assai limitati termini di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ossia: a) quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato;
b) quando il vizio risulta da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
Innanzi tutto deve considerarsi che la difesa dell'imputato omette di indicare specificamente quali siano le due (o più) affermazioni dell'impugnata sentenza che a suo dire sarebbero in contraddizione tra loro;
ne' tanto meno la difesa dell'imputato indica "specificamente" alcun atto del processo da cui emergerebbe un contraddizione con quanto affermato nell'impugnata sentenza. Si tratta allora null'altro che dell'apprezzamento delle risultanze processuali, il quale è rimesso alla valutazione dei giudici di merito e non è censurabile con ricorso per cassazione. Nella specie, quanto agli atti sessuali in danno della bambina Va., le risultanze processuali sono state meno univoche di quelle afferenti agli atti sessuali in danno della bambina A.;
ciò essenzialmente perché la prima ha reso dichiarazioni che lasciavano intendere che fosse soprattutto A. ad essere oggetto dei toccamenti abusivi da parte dell'imputato. L'affermazione centrale di Va., a precisa domanda del c.t. se era mai stata toccata dall'imputato nelle parti basse, è stata: "Si, ci ha provato, ma non c'è mai riuscito.". E ad analoga domanda del g.i.p., in occasione dell'incidente probatorio, ha risposto: "no, perché sapeva che ... io se mi ribello gli faccio male".
Ciò ha indotto il g.i.p. a pervenire ad una pronuncia assolutoria quanto al reato di cui al capo a).
Ma la Corte d'appello ha riesaminato e rivalutato le stesse risultanze istruttorie ed ha considerato da una parte che la bambina Va. aveva anche dichiarato: "Ad A. è successo solo una volta che L. l'ha toccata nelle parti basse. A me è capitato quella volta prima di __Natale__ e di andare a teatro che stavamo facendo la lotta sul letto a casa di L.. Poi quando mi ha trovato si vedeva dallo sguardo che voleva toccarmi le parti basse.". La Corte d'appello ha quindi evidenziato che anche la bambina Va. in realtà aveva riferito almeno di un episodio di toccamenti abusivi e che questa esperienza le aveva consentito in seguito di evitare azioni analoghe a quelle alle quali l'imputato sottoponeva l'altra bambina A., pure narrate da Va.. I toccamenti subiti da Va. erano poi stati riferiti dall'altra bambina A., nonché dal bambino G.F., al quale A. e Va. si erano confidate.
La Corte d'appello si è quindi convinta - motivatamente - che i contestati atti sessuali fossero stati commessi dall'imputato non solo sulla bambina A., ma anche sulla bambina Va..
Ciò non significa che la valutazione del g.i.p. del tribunale di Aosta fosse "errata" e quella della Corte d'appello sia, rispetto a quest'ultima, "corretta", come se si trattasse dell'esito un sindacato di legittimità operato da questa Corte. C'è solo che la pronuncia della Corte d'appello contiene una valutazione delle risultanze processuali assistita da una motivazione che si sottrae alla censura di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Si tratta quindi di un apprezzamento di merito, motivato in modo sufficiente e nient'affatto contraddittorio, che, come tale, è immune da ogni censura di contraddittorietà della motivazione mancando - e comunque non essendo denunciate in modo specifico dalla difesa dell'imputato - affermazioni contrastanti tra loro nel corpo della stessa impugnata sentenza, ne' sussistendo alcun atto del processo che una tale contraddittorietà possa evidenziare. Mentre è inammissibile la pretesa della difesa dell'imputato di operare un terzo - a suo dire più convincente - apprezzamento di merito delle stesse risultanze istruttorie, stante la struttura del ricorso per cassazione che non da ingresso ad un'ulteriore fase di merito, ma ad un sindacato di legittimità e ad un controllo esterno, ed in termini assai limitati, sulla non contraddittorietà (oltre che non manifesta illogicità) della motivazione.
3. Il secondo ed il terzo motivo sono parimenti inammissibili: l'uno sia per genericità, sia perché la deposizione della moglie dell'imputato è ben lontana da essere decisiva, anzi è irrilevante. L'altro motivo (il terzo) è inammissibile perché anch'esso generico predicando asserite pressioni esercitate sulle bambine dalle madri.
4. Il quarto motivo è infondato in diritto.
Secondo la difesa dell'imputato il giudizio di equivalenza avrebbe dovuto esser fatto solo tra le due aggravanti ed attenuanti ad effetto speciale: quelle di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4 (età della parte offesa minore di anni dieci) e quella di cui all'art. 609 quater c.p., comma 3 (caso di minore gravità). Il giudizio di equivalenza avrebbe neutralizzato tali due circostanze omogenee, perché entrambe ad effetto speciale;
sicché dopo avrebbe potuto - e dovuto - operare la diminuzione della pena in ragione delle concesse attenuanti generiche.
Ma tale tesi in diritto è infondata.
L'art. 69 c.p., comma 3, dispone che se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Quindi il giudizio di equivalenza è unitario e riguarda tutte le circostanze del reato, sia comuni che ad effetto speciale;
per le quali ultime c'è una disciplina differenziata solo quanto all'applicazione degli aumenti o delle diminuzione delle pene (art. 63 c.p.), ma non anche quanto al concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti (art. 69 c.p.).
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle di parte civile nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in complessive Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre IVA ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008