Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2004, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro tempore Dr. Nicola Pesce, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTO PEDIO 28 presso rag. IA NO, difeso dall'avvocato LUIGI DI LALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, difesa dagli avvocati PASQUALE SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3980/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, Prima Sezione Civile emessa il 9/11/2001, depositata il 2/11/01; RG. 3123/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 31/10/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato DI LALLO LUIGI;
udito l'Avvocato MURINO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per accoglimento p.q.r. con riferimento al 1^ ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - IL COMUNE di SCAFATI ha domandato a vari utenti il pagamento della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato.
Si è trattato, oltre che dei consumi di acqua e del nolo del contatore, del canone del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue e la somma è stata chiesta per gli anni compresi tra il 1994 ed il 1999.
2. - L'utente ha reagito convenendo in giudizio il COMUNE di SCAFATI davanti al giudice di pace di Nocera Inferiore. Con la citazione notificata il 23/4/2001 ha chiesto fosse dichiarato che il COMUNE non aveva diritto al pagamento delle somme pretese e ne ha domandato la condanna alla restituzione delle somme che aveva percepito.
Il COMUNE di SCAFATI ha resistito opponendo più eccezioni. 3. - IL Giudice di Pace ha pronunciato sulla domanda due sentenze. Con una prima sentenza, del 23/6/2001, ha deciso una questione di giurisdizione ed ha dichiarato che conoscere della domanda relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31/12/1998, i canoni di fognatura e depurazione avevano natura tributaria, mentre per il periodo successivo avevano assunto natura di corrispettivo del servizio idrico integrato.
E però, anche per il periodo anteriore, conoscere della domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, perché l'utente non aveva sostenuto di non dover pagare il canone, ma aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta e quindi la causa verteva su diritti soggettivi.
Il Giudice di Pace, con la successiva sentenza del 12/11/2001, ha accolto la domanda.
In particolare, ha prima rigettato un'istanza di riunione del procedimento con quelli relativi a cause connesse proposte da altri utenti, un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sulla identità della parte attrice ed un'altra attinente alla tempestività della contestazione opposta alla richiesta di pagamento;
ha anche rigettato un'istanza di chiamata in causa della Regione Campania.
Ha quindi deciso le questioni di merito.
Ha stabilito che nulla era dovuto per nolo del contatore e dichiarato che il COMUNE, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse per il resto dovuto, disponeva dell'azione nascente dal rapporto e non si poteva valere di un'azione di arricchimento.
Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo dell'acqua e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, allo stato, non potevano ritenersi dovute, perché il COMUNE le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed uso dei servizi:
salva la prescrizione, il COMUNE avrebbe potuto tornare a chiederle, ma dopo averne determinato l'ammontare con criteri conformi a legge. All'utente che aveva pagato per sottrarsi all'attuazione coattiva della pretesa del COMUNE spettava infine la restituzione di quanto pagato ed a tanto il COMUNE è stato condannato.
4. - IL COMUNE di SCAFATI ha chiesto la cassazione delle due sentenze.
L'utente ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., per l'esame, nell'ordine, del terzo, primo e decimo motivo, in quanto gli ultimi due riguardano la giurisdizione e l'altro concerne una questione pregiudiziale circa la validità della citazione. Con sentenza 27 febbraio 2003 le Sezioni Unite hanno rigettato il terzo motivo, accolto il primo e dichiarato la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue, cassando la sentenza parziale ed in relazione al motivo accolto quella definitiva e rimettendo la causa al P. Presidente che ha poi provveduto ad assegnarla a questa Sezione per l'esame degli altri motivi.
Si è affermato, nella sentenza,
- che il vizio di nullità della citazione perché sarebbe omesso o risulterebbe assolutamente incerto il requisito di cui all'art. 163 n. 2 c.p.c. era stato sanato dalla costituzione del convenuto, con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, 1^, 2^ e 3^ comma c.p.c.);
- che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. sez. un. 13 giugno 2002 n. 8444) il canone del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la disciplina previdente al 3/10/2000 e le relative controversie rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice tributario, sia per quanto riguarda i periodi in cui il Comune ha preteso di applicare tale tributo, sia quanto alla misura del tributo stesso;
- che pertanto il primo motivo di ricorso andava accolto, con conseguente assorbimento del decimo con il quale l'ente territoriale sembra lamentare che il giudice di pace abbia dichiarato la nullità dell'avviso di pagamento, usurpando i poteri del giudice amministrativo e pronunciando ultra petita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono esaminate in questa sede le censure proposte contro la sentenza definitiva diverse da quelle già decise dalle Sezioni Unite.
È pregiudiziale l'esame del secondo motivo di ricorso, con cui il comune ricorrente denuncia la violazione dell'art. 274 c.p.c., lamentando il rigetto della sua istanza di riunione del presente giudizio con numerosi altri giudizi pendenti presso lo stesso ufficio del giudice di pace, istanza che è stata decisa dalla sentenza impugnata senza che essa venisse rimessa al giudice coordinatore dell'ufficio, secondo la procedura prevista dal citato art. 274. Il ricorrente rileva, poi, che la motivazione con cui è stata respinta la sua istanza di riunione è palesemente contraddittoria ed incoerente.
La censura non è fondata.
Come questa Corte ha già affermato proprio con riferimento ad un processo svoltosi davanti al giudice di pace, la violazione dell'art. 274, 2^ co., c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una causa di riferire al capo dell'ufficio in caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause, e non ad una fase dell'iter formativo del convincimento del giudice (Cass. 12 maggio 1999 n. 4693). Per quanto concerne, infine, la motivazione con cui è stata rigettata l'istanza di riunione, va ribadito l'orientamento di questa Corte, secondo cui l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in Cassazione, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità (ex plurimis. Cass. 12 dicembre 2001 n. 15706). Passando all'esame dei motivi che investono il merito della sentenza impugnata, con il quarto motivo il ricorrente lamenta che il giudice di pace, dopo avere riconosciuto che il regolamento comunale per l'esercizio del servizio acquedotto, approvato con delibera del consiglio comunale n. 36 del 18/4/89 e successive modifiche, non è stato mai impugnato ed essendo pienamente legittimo ed in vigore doveva essere rispettato, ed avere aggiunto che il minimo contrattuale doveva essere comunque pagato, ha concluso che invece nulla era dovuto perché, da un lato, il Comune aveva proceduto secondo criteri meramente presuntivi, non consentiti in materia di utenze, ove occorre fare riferimento ai consumi effettivi;
dall'altro, ha negato anche il pagamento del minimo contrattuale, in quanto i relativi addebiti, che avrebbero dovuto essere uguali per tutti gli utenti, erano invece diversi dall'uno all'altro, essendo stata stabilita arbitrariamente una somma forfettaria in base al consumo medio di ciascun nucleo familiare.
Con il successivo (quinto) motivo, da esaminare insieme al precedente per la connessione delle rispettive censure, il comune lamenta di essere stato penalizzato per la mancata prova del contratto di utenza, malgrado l'esistenza del contratto non fosse mai stata contestata;
ed, inoltre, non fosse stato concesso il termine richiesto per produrre documenti e fossero stati comunque depositati il contratto-tipo ed il regolamento comunale.
Gli esposti motivi sono fondati.
Il giudice di pace, nell'esaminare preventivamente la tesi del comune che ha invocato le disposizioni del regolamento comunale (pag.
5-6 della sentenza definitiva impugnata), ha ritenuto "pienamente legittimo ed in vigore" il regolamento comunale, di cui ha trascritto gli artt. 41 e 42, i quali prevedono che "l'utente è obbligato al pagamento dei consumi per come calcolati sul minimo contrattuale stabilito con specifiche deliberazioni adottate dall'organo consiliare" e che "il minimo contrattuale (è) da pagare ancorché non consumato". Successivamente, però, a conclusione dell'esame del merito della domanda dell'utente (pag. 8 della stessa sentenza), il giudice di pace ha ritenuto di accoglierla sulla base della considerazione essenziale che "il comune ha proceduto secondo criteri meramente presuntivi, non consentiti in materia di utenze, ove occorre fare riferimento ai consumi effettivi".
È facile rilevare che il minimo contrattuale previsto dal citato regolamento costituisce un criterio presuntivo che non fa riferimento ai consumi effettivi, i quali sono i soli che, secondo il giudice di pace, sono legittimi. Ma tale essenziale affermazione della sentenza impugnata si pone in radicale ed insanabile contrasto con la prima parte della stessa sentenza, ove il regolamento che prevede il minimo contrattuale è stato considerato "pienamente legittimo ed in vigore".
E, d'altro canto, se il giudicante avesse fatto applicazione dei citati artt. 41 e 42 del regolamento comunale, avrebbe dovuto non accogliere la domanda integralmente, affermando che nulla la parte attrice doveva pagare per il consumo dell'acqua fornitale dal comune, ma ridurre la somma chiesta dal comune a quella prevista come minimo contrattuale dal regolamento stesso.
La citata sentenza delle Sezioni Unite n. 716/99 ha condivisibilmente affermato che comporta insistenza della motivazione il "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, tale da precludere l'identificazione della ratio decidendi della pronunzia di equità. È quanto si riscontra nella sentenza impugnata, la quale, come è stato esattamente denunciato dal ricorrente, esprime una ratio decidendi intrinsecamente contraddittoria: legittimità della previsione regolamentare del minimo contrattuale, da un lato;
illegittimità dei criteri di pagamento che non si riferiscano ai consumi effettivi e statuizione che nulla è dovuto per il consumo dell'acqua, dall'altro.
Devesi aggiungere che, secondo la sentenza impugnata, il comune ha violato i citati artt. 41 e 42 del regolamento, perché non ha applicato il minimo contrattuale previsto dai detti articoli, avendo esso stabilito "una somma forfettaria in base al consumo medio per ciascun nucleo familiare". Tale affermazione è, però, desunta esclusivamente dalla considerazione che le somme richieste dal comune "sono diverse da utente ad utente", mentre "se fosse stato applicato il solo minimo contrattuale tutti avrebbero dovuto pagare la stessa somma".
A tale considerazione il ricorrente ribatte che, essendo il minimo contrattuale riferito al nucleo familiare, esso varia in relazione al numero dei componenti dello stesso, con la conseguente diversità delle somme chieste in relazione ai vari nuclei familiari (36 mc. per ogni componente il nucleo familiare e non più 144 mc. per ogni nucleo).
La considerazione critica esposta nel ricorso rende del tutto generica e priva di sostegno argomentativo l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il comune non ha applicato il minimo contrattuale ed ha invece fatto riferimento ad "un consumo medio di acqua" per ogni nucleo familiare. La motivazione di tale accertamento della sentenza impugnata, fondata soltanto sul rilievo che sono diverse le somme chieste ai nuclei familiari (fatto invece giustificato dal comune in relazione alla diversità del numero dei componenti di ogni nucleo), deve ritenersi sostanzialmente assente, onde anche sotto questo aspetto la sentenza impugnata va considerata priva di motivazione.
Tale affermazione, invero, non elimina la radicale contraddizione sopra rilevata, perché, comunque, il giudicante avrebbe dovuto, in coerenza con il proprio accertamento, ridurre l'entità della somma chiesta dal comune a quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal regolamento (considerato espressamente legittimo ed applicabile), anziché ritenere inesistente l'obbligo dell'utente di pagare il corrispettivo della fornitura di acqua effettuata. Va, infine, considerata l'affermazione della sentenza impugnata, che ha rilevato l'assenza di prova del contratto di somministrazione, non avendo il comune prodotto il relativo contratto scritto. Tale affermazione, fatta in via aggiuntiva e quasi come parentesi nello sviluppo complessivo della sentenza del giudice di pace, se la si volesse intendere come differente ed autonoma ratio decidendi, sarebbe anche essa radicalmente contraddittoria con la restante parte della sentenza, che presuppone l'esistenza del contratto di somministrazione dell'acqua tra il comune e l'utente, sulla cui operatività, d'altronde, non è insorta alcuna contestazione tra le parti del giudizio, discutendosi soltanto del pagamento dell'acqua fornita dal comune.
I due motivi vanno, pertanto, accolti.
Con il sesto mezzo il ricorrente lamenta che nulla sia stato riconosciuto dovuto per il "nolo contatore", malgrado la relativa voce si riferisse ad un contributo fisso per nolo contatore, manutenzione, bocche antincendio, ecc., cioè a tutta una serie di servizi a carico del comune che l'utente paga anche se non espletati, ai sensi dell'art. 33 reg. com.. L'impugnata sentenza ha al riguardo motivato la sua statuizione negativa per l'ente territoriale sulla base della dichiarazione del Sindaco che "non vi è stata mai fino al 1999 la lettura dei contatori, peraltro di proprietà degli utenti, che hanno provveduto alla manutenzione, come evincesi dalle deposizioni testimoniali raccolte in altri giudizi di identica natura"", ed il ricorrente lamenta "una palese violazione del diritto alla difesa perché non si sa quali sono i giudizi, chi sono i testi, nè tanto meno cosa hanno detto".
Anche questo motivo è fondato sotto l'aspetto dell'assenza di una motivazione che non sia meramente apparente.
Secondo il testo dell'art. 33 del citato regolamento (riportato nel ricorso), il canone chiesto dal comune è correlato alla manutenzione dei contatori e dei relativi accessori gravante sul comune, onde è irrilevante la considerazione, espressa dalla sentenza impugnata, in ordine al fatto che non vi sia stata la lettura degli stessi contatori "fino al 1999". Per quanto attiene alla manutenzione considerata dalla norma regolamentare, il giudice di pace ha affermato che alla stessa hanno provveduto gli utenti, e non il comune. Ma tale accertamento, costituente la ratio decidendi del capo della sentenza censurato, è fondato esclusivamente sulle risultanze di "deposizioni testimoniali raccolte, in altri giudizi di identica natura".
Ma il contenuto specifico delle deposizioni testimoniali poste a fondamento esclusivo della decisione non viene indicato nella sentenza impugnata, la quale non offre neanche elementi idonei ad identificare i giudizi in cui le dette deposizioni sono state rese, onde l'indicazione dell'unico elemento probatorio su cui si fonda la pronunzia non è sufficiente ad accertarne il contenuto. Consegue la sostanziale assenza di motivazione.
Anche il sesto motivo viene, pertanto, accolto.
Le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte comportano l'assorbimento dei restanti motivi, settimo (relativo all'improponibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa), ottavo (relativo alla restituzione di quanto già pagato dall'utente) e nono (relativo agli onorari di causa); il decimo ed ultimo mezzo è stato già dichiarato assorbito dalle Sezioni Unite. In conclusione, viene rigettato il secondo motivo e vanno accolti il quarto, quinto, e sesto, restando assorbiti il settimo, l'ottavo ed il nono (la motivazione sulle decisioni di merito rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario essendo meramente apparente ovvero insanabilmente contraddittoria); segue la correlata cassazione della sentenza definitiva impugnata ed il rinvio della causa al giudice di pace di Nocera Inferiore che, nella persona di un diverso giudicante, emanerà una nuova decisione relativa al canone per il consumo di acqua e per il nolo contatore, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il quarto, quinto e sesto, dichiarando assorbiti il settimo, l'ottavo ed il nono;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al giudice di pace di Nocera Inferiore, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004