Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2019, n. 10373
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Sentenza 27 novembre 2019

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In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i reflui provenienti da attività termale svolta nella Regione Campania sono assimilati alle acque domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 2, lett. d), del Regolamento regionale n. 6 del 24 settembre 2013, che ha riaffermato il principio espresso dalla normativa statale, con la conseguenza che lo scarico di essi senza autorizzazione non integra il reato di cui all'art. 137 del medesimo d.lgs., ma un mero illecito amministrativo.(Fattispecie relativa allo scarico di "reflui provenienti dagli stabilimenti idropinici ed idrotermali" di Ischia).

Integra il reato previsto dall'art. 137, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'immissione in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, di acque reflue provenienti da docce di centri termali che, in quanto contaminate da residui di fangoterapia, sono autonomamente qualificabili come residui acquosi di tipo industriale ai sensi dell'art. 74, lett. i), del medesimo d.lgs. e non assimilabili alle acque termali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2019, n. 10373
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10373
    Data del deposito : 27 novembre 2019

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