Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 1
In tema di prelievi di campioni finalizzati all'espletamento di analisi, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per il quale operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, e prelievo inerente ad attività amministrativa ex art. 223 disp. att. cod. proc. pen., per il quale, invece, i diritti della difesa devono essere assicurati solo ove emergano indizi di reato, giacché in tal caso l'attività amministrativa non può più definirsi "extra-processum". (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna che aveva ricondotto all'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. gli accertamenti veterinari eseguiti a livello locale e successivamente sottoposti a verifica presso altro istituto, escludendo che fossero dovute le garanzie difensive, in quanto non erano stati dedotti elementi indicativi di una iscrizione dell'imputato nel registro degli indagati anteriore alla data delle analisi in verifica, data che anzi coincideva con quella del commesso reato, formalizzata nel capo di imputazione).
Commentario • 1
- 1. Attività ispettive o di vigilanza: fonti di prova ed analisi di campioni.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2016, n. 52793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52793 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
527 93 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 24/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3102/2016 - Presidente - FRANCO FIANDANESE REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.26441/2015 STEFANO FILIPPINI GIUSEPPE COSCIONI FABIO DI PISA GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL RE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/12/2014 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI BIRRITTERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2.12.2014 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza con la quale, in data 12.10.2012, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato AL SA colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 56, 640 bis cod.pen. .
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge in relazione all'art. 223 disp.att. cod.proc.pen. per essere state effettuate indagini tecniche a cura dell'Istituto zooprofilattico di Teramo senza garanzie difensive per l'imputato, all'epoca da considerare già indagato;
al riguardo, la Corte di appello, nel respingere il motivo di gravame, ha affermato non competere l'avviso in questione, aggiungendo, altresì, che si sarebbe verificata la decadenza dell'imputato dall'eccezione per non averla dedotta già dal primo grado, non avvedendosi, al contrario, dell'esistenza di tale eccezione. Con memoria depositata il 11.11.2016, dunque tardiva, il ricorrente, ricostruendo la scansione degli eventi in fatto, segnala la irripetibilità degli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto zooprofilattico di Teramo, insistendo per la dedotta nullità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato.
1. Risulta dalla sentenza impugnata, che fa richiamo a quella di primo grado, che nella vicenda in esame i veterinari siciliani abbiano disposto, agli inizi dell'agosto 2010, analisi di controllo di routine nei confronti degli ovini e caprini di proprietà dell'imputato; tali accertamenti, svolti in data 5/8/2010 presso l'Istituto zooprofilattico di Palermo, hanno fatto emergere la diffusa presenza di brucellosi nei campioni esaminati, ragione che ha comportato l'abbattimento degli animali infetti (avvenuto il 18.8.2010). Sempre nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza (cfr. pag. 4 della sentenza di appello), gli organi amministrativi hanno poi 8 disposto l'effettuazione di analisi di verifica presso l'Istituto zoo profilattico di Teramo, effettuate il 24.1.2011. 1.1 La difesa dell'imputato, contrariamente a quanto pare affermare la Corte di appello, già in sede di discussione in primo grado ha eccepito la nullità "degli atti effettuati dalla ASL essendo stati effettuati in violazione del diritto di difesa dell'imputato" (cfr. conclusioni riportate nella sentenza di primo grado). Non può dunque ravvisarsi alcuna decadenza al riguardo. Tuttavia, il ricorso appare comunque infondato.
2. Invero, con il motivo di impugnazione tempestivamente introdotto dinanzi questa Corte, l'imputato lamenta che alla data dell'accertamento di controllo, effettuato il 27.1.2011, egli era già indagato e dunque dovevano trovare applicazione le garanzie difensive di cui agli artt. 220 e 223 disp.att. cod.proc.pen. e, in particolare, trattandosi di "...analisi per le quali non è prevista la revisione, si doveva dare avviso al prevenuto del giorno, dell'ora e del luogo ove le analisi sarebbero state effettuate ....”.
2.1. Con la memoria difensiva tardivamente depositata in data 11.11.2016 (cfr. Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Rv. 259618; Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Rv. 265935), il ricorrente ha per la prima volta affermato che le analisi effettuate presso l'Istituto Teramano dovevano altresì considerarsi irripetibili, desumendo verosimilmente tale conclusione dal fatto che gli animali erano oramai già stati abbattuti.
3. L'analisi delle norme invocate dal ricorrente evidenzia l'infondatezza del ricorso. 'Infatti, quanto alla previsione dell'art. 220 disp.att. cod.proc.pen. la consolidata giurisprudenza di legittimità ne afferma la applicabilità alle sole analisi e prelievi inerenti ad un'attività di polizia giudiziaria nell'ambito di una indagine preliminare (Sez. 3, Sentenza n. 15372 del 10/02/2010; Sez. 3, n. 10484 del 12/11/2014). Nessuna emergenza posta all'attenzione del Collegio dimostra che l'imputato, alla data in cui sono state disposte le indagini di riscontro a Teramo, fosse già iscritto al registro degli indagati (anzi, la data di commissione del fatto indicata nell'imputazione è proprio quella della effettuazione degli esami in parola). 2 Parimenti, nessuna risultanza posta all'attenzione del Collegio dimostra che, anteriormente a quest'ultima analisi, ricorressero già elementi per considerare l'imputato comunque destinatario di indagini penali, e dunque che l'esame presso l'Istituto abruzzese abbia avuto una scaturigine diversa da quella delle ordinarie procedure amministrative di vigilanza veterinaria.
3.1. Quanto invece alla previsione di cui all'art. 223 disp.att. cod.proc.pen., deve rilevarsi che tale norma, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, disciplina i prelievi e le analisi inerenti alle attività amministrative, ovvero la normale attività di vigilanza e di ispezione;
situazione nella quale, in assenza della risultanza sopra evidenziata (il rivestire già la qualifica di indagato da parte dell'attuale ricorrente), deve ritenersi che rientrino le analisi di causa e comunque anche quella di verifica di cui si discute (quella effettuata presso l'Istituto zooprofilattico di Teramo). Secondo il primo comma di tale previsione, l'avviso anche orale di effettuazione delle analisi di campioni deve essere dato all'interessato qualora si tratti di "analisi di campioni per le quali non e' prevista la revisione". Ai sensi del secondo comma della citata disposizione, l'avviso all'interessato è poi previsto nei casi in cui sia prevista la revisione delle analisi "e questa sia richiesta dall'interessato".
3.2. Ebbene, nessuna di queste due ipotesi ricorre nel caso di specie. Infatti, quanto al primo comma, le analisi effettuate a Teramo costituiscono evidentemente revisione di quelle compiute a Palermo, con conseguente esclusione della applicabilità della previsione a quelle effettuate a Teramo nel caso di specie. Nè le prime analisi (quelle effettuate a Palermo) potevano certo considerarsi irripetibili, come dimostrato dalla circostanza che sono state poi replicate a distanza di mesi, posteriormente all'abbattimento degli animali (dunque, evidentemente, sui campioni prelevati e conservati). E comunque, di tale eventuale natura (irripetibilità) di quelle prime analisi, non risulta essere stata fatta né specifica né tempestiva deduzione nel ricorso per cassazione. 3 3 Quanto al secondo comma, nessuna specifica richiesta di revisione delle analisi risulta essere stata formulata dall'interessato, né esiste deduzione sul punto. Consegue perciò l'infondatezza del motivo.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 novembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Stefano FilippinПр и DAFranco Fiandanese panes fando DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 13 DIC 2016. IC Cancellide CANCELLIERE P P U S Claudia Pianelli 4