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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13827/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Carmine Poretti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Russo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cornaredo (MI) in data 24/07/1999 in
(atto n. 27, parte II, serie A, anno 1999 – Comune di Cornaredo)
separati consensualmente con verbale in data 11/07/2016 omologato con decreto di omologazione n. 21624/2016 del 15/09/2016 con la seguente figlia:
, nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
4.) Disporre che in considerazione dell'età della ragazza ormai prossima alla maggior età la stessa a prescindere dalla residenza anagrafica frequenti liberamente entrambi i genitori prendendo accordi diretti con i medesimi e tenendo conto delle esigenze della stessa e degli impegni dei genitori, con l'obiettivo di rendere la vita quotidiana più agevole. Resta comunque acquisito che Per_1
concorderà con entrambi i genitori i periodi nei quali soggiornerà presso l'uno o l'altro genitore anche durante le vacanze scolastiche.
5.) Confermare che la casa coniugale sita in Cornaredo Via Magellano Ferdinando n. 11 di proprietà della Signora rimane definitivamente assegnata alla stessa con tutti gli arredi ed i corredi. Pt_2
6.) Disporre che il padre concorra al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno mensile dell'importo di € 500,00, a fare tempo dal dicembre 2024, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a far tempo dal dicembre
2025 (base di calcolo dicembre 2024), e ciò sino al raggiungimento di un'autonomia economica della ragazza;
Resta inteso che laddove optasse per una facoltà universitaria che richieda il soggiorno presso Per_1
tale sede, il contributo periodico mensile verrà corrisposto direttamente dal padre alla figlia.
7) Disporre altresì che il padre sostenga integralmente le spese mediche afferenti mentre le Per_1
ulteriori spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori come da Linee Guida del
Tribunale di Milano come qui di seguito integralmente trascritte:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta con l'intesa che le comunicazioni riguardanti tali spese dovranno avvenire a mezzo e-mail agli indirizzi: quanto al padre e quanto alla madre, con Email_1 Email_2 obbligo delle parti di comunicare l'avvenuta ricezione e di comunicare l'eventuale variazione di indirizzo;
8) Dare atto che il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2
una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 e successive modifiche, la somma complessiva di € 50.000,00, somma ritenuta equa dal Tribunale, e da versarsi in sei rate annuali dell'importo di € 8.330,00 (ottomilatrecentotrenta) aventi le seguenti scadenze: 30.11.2024;
30.11.205; 30.11.2026; 30.11.2027; 30.11.2028; 30.11.2029.
9) Dare atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio della minore.
10) Dare atto che le condizioni del presente accordo avranno efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso per divorzio congiunto.
11) Dare atto che le parti danno atto di essere economicamente indipendenti.
12) Dare atto che le parti con la definizione degli accordi patrimoniali concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con il corretto e puntuale adempimento dell'accordo di cui al punto n. 8 di cui sopra, hanno regolato, anche a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, del loro divorzio, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
13.) Dare atto che le parti concorreranno in via paritetica al mantenimento delle spese di manutenzione ordinaria, straordinaria nonché alle utenze domestiche relative alla casa di Finale
Ligure di cui sono comproprietari e che entrambi utilizzano secondo un calendario di turnazione stabilito.
14.) Spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cornaredo (MI) il
24.07.1999 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Bareggio dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Carmine Poretti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Russo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cornaredo (MI) in data 24/07/1999 in
(atto n. 27, parte II, serie A, anno 1999 – Comune di Cornaredo)
separati consensualmente con verbale in data 11/07/2016 omologato con decreto di omologazione n. 21624/2016 del 15/09/2016 con la seguente figlia:
, nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
4.) Disporre che in considerazione dell'età della ragazza ormai prossima alla maggior età la stessa a prescindere dalla residenza anagrafica frequenti liberamente entrambi i genitori prendendo accordi diretti con i medesimi e tenendo conto delle esigenze della stessa e degli impegni dei genitori, con l'obiettivo di rendere la vita quotidiana più agevole. Resta comunque acquisito che Per_1
concorderà con entrambi i genitori i periodi nei quali soggiornerà presso l'uno o l'altro genitore anche durante le vacanze scolastiche.
5.) Confermare che la casa coniugale sita in Cornaredo Via Magellano Ferdinando n. 11 di proprietà della Signora rimane definitivamente assegnata alla stessa con tutti gli arredi ed i corredi. Pt_2
6.) Disporre che il padre concorra al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno mensile dell'importo di € 500,00, a fare tempo dal dicembre 2024, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a far tempo dal dicembre
2025 (base di calcolo dicembre 2024), e ciò sino al raggiungimento di un'autonomia economica della ragazza;
Resta inteso che laddove optasse per una facoltà universitaria che richieda il soggiorno presso Per_1
tale sede, il contributo periodico mensile verrà corrisposto direttamente dal padre alla figlia.
7) Disporre altresì che il padre sostenga integralmente le spese mediche afferenti mentre le Per_1
ulteriori spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori come da Linee Guida del
Tribunale di Milano come qui di seguito integralmente trascritte:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta con l'intesa che le comunicazioni riguardanti tali spese dovranno avvenire a mezzo e-mail agli indirizzi: quanto al padre e quanto alla madre, con Email_1 Email_2 obbligo delle parti di comunicare l'avvenuta ricezione e di comunicare l'eventuale variazione di indirizzo;
8) Dare atto che il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2
una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 e successive modifiche, la somma complessiva di € 50.000,00, somma ritenuta equa dal Tribunale, e da versarsi in sei rate annuali dell'importo di € 8.330,00 (ottomilatrecentotrenta) aventi le seguenti scadenze: 30.11.2024;
30.11.205; 30.11.2026; 30.11.2027; 30.11.2028; 30.11.2029.
9) Dare atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio della minore.
10) Dare atto che le condizioni del presente accordo avranno efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso per divorzio congiunto.
11) Dare atto che le parti danno atto di essere economicamente indipendenti.
12) Dare atto che le parti con la definizione degli accordi patrimoniali concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con il corretto e puntuale adempimento dell'accordo di cui al punto n. 8 di cui sopra, hanno regolato, anche a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, del loro divorzio, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
13.) Dare atto che le parti concorreranno in via paritetica al mantenimento delle spese di manutenzione ordinaria, straordinaria nonché alle utenze domestiche relative alla casa di Finale
Ligure di cui sono comproprietari e che entrambi utilizzano secondo un calendario di turnazione stabilito.
14.) Spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cornaredo (MI) il
24.07.1999 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Bareggio dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG