Sentenza 18 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, la disposizione di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis cod. proc. pen. - introdotta dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), in virtù della quale qualora si proceda per taluno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. i termini di fase previsti per il giudizio di primo grado sono aumentati fino a sei mesi - non incide sul risultato derivante dalla sommatoria dei vari termini ordinari delle distinte fasi del procedimento, in quanto l'aumento fino a sei mesi dovuto al termine aggiunto va imputato a quello della fase precedente, ove non completamente utilizzato, e, in difetto, a quello della fase del giudizio di cassazione di cui alla lettera d) dello stesso art. 303, comma 1, cod. proc. pen., che viene, di conseguenza ridotto in misura proporzionale; il che trova conferma nell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. nella parte in cui (a seguito della modifica introdotta dall'art. 2, comma 2, del citato d.l. n. 341 del 2000, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 4 del 2001) prevede che il limite massimo del doppio dei termini di fase, stabilito per l'eventualità che si verifichino casi di sospensione, vada computato "senza tener conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis".
Commentario • 1
- 1. Favor libertatis e limiti massimi della custodia: le Sezioni UniteMarco Malerba · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui riportata, depositata il 17 marzo 2014, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha sollecitato l'intervento delle Sezioni unite circa la soluzione del seguente quesito: «se, in tema di durata dei termini di custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero dei termini di altra fase cautelare - previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis c.p.p. - comporti o meno l'aumento dei termini massimi di custodia, di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p.». 2. La questione di fatto oggetto dell'ordinanza inerisce ad una misura cautelare custodiale emessa per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup., aggravato ex art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, nei confronti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2002, n. 11876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11876 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 18/02/2002
Dott. PIZZUTI GIUSEPPE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI NUNZIO - Consigliere - N. 572
Dott. NAPPI AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLAIANNI NICOLA - Consigliere - N. 042204/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AN N. IL 24/07/1945
avverso ORDINANZA del 24/10/2001 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Palombarini rigetto del ricorso
Uditi i difensori Avv. M. Preziosi e N. Naponiello.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza del tribunale di Salerno in data 21.10.2001 rigettava l'appello proposto da RI AN avverso provvedimenti dei tribunale di Nocera Inferiore 19.9.2001 che aveva rigettato istanza di scarcerazione per decorrenza termini massimi interfasici di custodia cautelare in relazione alle imputazioni di cui agli artt.416 bis c.p. e 629, 628 co. 1 e 3 c.p. ed art. 7 L. n. 203/91.
Riteneva, infatti, che la carcerazione scontata nella fase dei giudizio di primo grado (anni 1 mesi 11 e giorni 9 di reclusione) sino al provvedimento impugnato (19.9.2001) era inferiore al termine massima calcolato in anni 2 ai sensi dell'art. 303 lett. b) n. 3 bis c.p.p. e che alla data in cui era stata adottata ordinanza di sospensione ex art. 303 co. 2 c.p.p. (11.10.2001) tale termine non era ancora scaduto.
Il ricorrente - tramite i due difensori - allegava, in unico articolato motivo, violazione dell'art. 303 co. 1 lett. b) nn. 2, 3, 3 bis c.p.p. e correlativo difetto di motivazione.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza ed i provvedimenti consequenziali.
Hanno presentato memoria ex art. 611 c.p.p. i medesimi difensori. Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato. La questione giuridica che si pone nel presente procedimento attiene alla interpretazione delle nuove disposizioni (art. 2 co. 1 del D.L. 24.11.2000 n. 341, come sostituito dai commi 1 ed 1 bis nella legge di conversione 19.1.2001 n. 4) che hanno apportato all'art. 303 co. 1 lett. b) l'aggiunta - dopo il n. 3) - dell'ulteriore n. 3 bis) e l'adeguamento ("salvo le ipotesi di cui alla lett. b, n. 3 bis") alla lett. d) dello stesso co. 1 art. 303 c.p.p.. Dalle lettura coordinata dell'art. 2 co. 1 del D.L. 341/2000 e della sostituzione apportata dalla L. n. 4/2001 di conversione, balza evidente come il legislatore abbia adottato, con la legge di conversione, un "sistema" di calcolo del termine interfasico di cui alla lett. b) dell'art. 303 c.p.p. (dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, comprendente il dibattimento di primo grado) nuovo rispetto alla linea segnata nel D.L. n. 341/2000. Tale ultima norma, infatti, aggiungeva al comma 1 dell'art. 303 c.p.p. il comma 1 bis (riguardante genericamente tutte le fasi del giudizio con la sola esclusione di quella di rinvio regolata dal comma 2) volto a realizzare una "economia" interfasica prolungando il termine della fase successiva con la "parte residua" di quello - non completamente utilizzato - della fase precedente.
La legge di conversione, invece, obliterando totalmente il summenzionato criterio, si è limitata - aggiungendo il n. 3 bis - ad aumentare "fino a sei mesi" "i termini di cui ai numeri 1), 2), 3)" - nella fase di cui alla lett. b) co. 1 art. 303 c.p.p. - "qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p. (prima frase del 3 bis). Ha poi provveduto (seconda frase) e specificamente che il termine "fino a sei mesi" andava "imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lett. d) per la parte eventualmente residua", riducendo proporzionalmente tali ultimi termini riguardanti il grado di cassazione (terza frase).
Ha poi provveduto ad adeguare l'art. 303 comma 1 nella lettera d), solo in relazione ai reati di cui all'art. 407 co. 2 c.p.p.. Tanto premesso, appare chiaro che occorre limitarsi all'interpretazione della legge di conversione, senza considerare - per quanto interessa il presente procedimento - la vecchia formulazione del D.L..
L'aumento apportato al termine di fase comprensivo del dibattimento di primo grado è "sino a sei mesi" (nel caso dei soli reati summenzionati); è possibile, perciò, un aumento massimo di mesi 6, indipendentemente dalle vicende dei termini delle altre fasi anteriore o successive.
Non ha alcun fondamento sostenere che l'espressione "sino a sei mesi" non equivale a quella "di mesi sei"; è ovvio, infatti, che non sempre può rilevarsi la necessità di utilizzare l'intero temine semestrale, pur sussistendone la possibilità.
La successiva espressione del nuovo n. 3 bis introduce l'operazione di "imputazione" che - nel caso di specie - perde il significato di "reale attribuzione " per assumere piuttosto quello di "scomputo", siccome è riferito non alla fase cui l'aumento è realmente conferito (lett. b) ma a quella precedente (lett. a.) o successiva di cassazione (lett. d).
In sostanza, il legislatore ha voluto che la proroga, di non oltre 6 mesi, per la fase comprensiva del dibattimento di primo grado (più complessa, siccome destinata alla formazione della prova, tale da consigliare - nel caso di specifiche imputazioni - un allungamento dei termini di carcerazione preventiva) fosse comunque realmente assicurata, salvo a "recuperare" quel termine da altre due fasi. 1) Dal termine della fase precedente che non sia stato completamente utilizzato (la frase "ove non completamente utilizzato" si riferisce logicamente a "quello della fase precedente" e non a "Tale termine", cioè all'aumento reale della fase b). Tale recupero è, dunque, solo eventuale.
2) Dai termini di cui alla lett. d) - comportando in tal caso una proporzionale riduzione rispetto a quelli ordinari di tale fase - qualora il "recupero" della fase precedente sia insufficiente rispetto ai sei mesi di aumento garantiti per la fase b). Il risultato finale dell'operazione è che la sommatoria dei vari termini "ordinari" delle distinte fasi o gradi non può variare, poiché in ogni caso (anche quando il termine della fase "precedente" sia stato completamente consumato, si da non consentire alcun residuo a favore di quella b) è il termine della fase d) a subire una restrizione (nel limite massimo di mesi 6), come chiarito anche nella frase aggiunta dalla L. n. 4/2001 ("salve le ipotesi di cui alla lett. b. n. 3 bis").
Una conferma conclusiva di tale interpretazione e resa evidente dall'art. 304 comma 6, come modificato dal comma 2 L. n. 4/2001 mediante l'aggiunta dopo le parole "commi 1, 2 e 3" della frase "senza tener conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303 comma 1, lett. b) n. 3 bis".
Tale modifica, infatti, sta a significare che l'aumento di sei mesi per la fase b) - nel caso si proceda per uno dei reati di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. - non comporta alcun aumento ai termini complessivi inderogabilmente fissati dall'art. 304 co. 6 c.p.p.. Per concludere, l'ordinanza impugnata ha correttamente interpretato il disposto della novella all'art. 303 c.p.p calcolando - in considerazione del titolo di reato più grave, l'estorsione pluriaggravata - un aumento di mesi 6 rispetto al termine ordinario di anni 1 e mesi 6 previsto dall'art. 303 lett. b) n. 3 c.p.p., talché i due anni complessivi non erano decorsi ancora alla data del provvedimento di sospensione termini.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Sono dovuti gli adempimenti ex art. 194 Disp. Att. c.p.p..
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Adempimenti ex art. 194 Disp. Att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2002