Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2002, n. 11876
CASS
Sentenza 18 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di durata massima della custodia cautelare, la disposizione di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis cod. proc. pen. - introdotta dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), in virtù della quale qualora si proceda per taluno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. i termini di fase previsti per il giudizio di primo grado sono aumentati fino a sei mesi - non incide sul risultato derivante dalla sommatoria dei vari termini ordinari delle distinte fasi del procedimento, in quanto l'aumento fino a sei mesi dovuto al termine aggiunto va imputato a quello della fase precedente, ove non completamente utilizzato, e, in difetto, a quello della fase del giudizio di cassazione di cui alla lettera d) dello stesso art. 303, comma 1, cod. proc. pen., che viene, di conseguenza ridotto in misura proporzionale; il che trova conferma nell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. nella parte in cui (a seguito della modifica introdotta dall'art. 2, comma 2, del citato d.l. n. 341 del 2000, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 4 del 2001) prevede che il limite massimo del doppio dei termini di fase, stabilito per l'eventualità che si verifichino casi di sospensione, vada computato "senza tener conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis".

Commentario1

  • 1Favor libertatis e limiti massimi della custodia: le Sezioni Unite
    Marco Malerba · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza qui riportata, depositata il 17 marzo 2014, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha sollecitato l'intervento delle Sezioni unite circa la soluzione del seguente quesito: «se, in tema di durata dei termini di custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero dei termini di altra fase cautelare - previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis c.p.p. - comporti o meno l'aumento dei termini massimi di custodia, di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p.». 2. La questione di fatto oggetto dell'ordinanza inerisce ad una misura cautelare custodiale emessa per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup., aggravato ex art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, nei confronti …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2002, n. 11876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11876
Data del deposito : 18 febbraio 2002

Testo completo