Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2005, n. 31338
CASS
Sentenza 22 febbraio 2005

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Il computo dei termini di custodia cautelare è regolato dall'art. 303 cod. proc. pen. che lo disciplina in relazione a quattro distinte fasi (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello e fase successiva sino alla sentenza irrevocabile). Nelle due prime fasi il termine massimo va determinato in base al combinato disposto degli artt. 278 e 303 cod. proc. pen., con riferimento esclusivo alla pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede, senza considerare, perché successive, le statuizioni contenute nella sentenza di condanna, che eventualmente incidono sulla contestazione nel senso di escluderla o qualificarla diversamente. Nelle due fasi successive, anche per il diverso calcolo del termine (ancorato non più alla pena legislativamente prevista, bensì a quella concretamente irrogata) non può prescindersi dalla intervenuta pronuncia di condanna che produce i seguenti effetti: a) interrompe il decorso del termine; b) costituisce il momento iniziale della fase successiva; c) sostituisce in tale fase "al reato per cui si procede" (contestazione formale) quello in concreto ritenuto in sentenza, che è espressione aggiornata del primo (nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame in ordine alla non operatività dell'attenuante di cui all'art. 73 comma quinto d.P.R. n.309 del 1990 - riconosciuta in giudizio - sul termine di fase anteriore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2005, n. 31338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31338
    Data del deposito : 22 febbraio 2005

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