CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14905 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NT IM, nato in [...] il [...] avverso il decreto del 04/06/2025 del Presidente del Tribunale di Modena;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Maria LU RA, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Al fine di intendere il contenuto del provvedimento impugnato e del ricorso, occorre premettere che, con ordinanza del 14 maggio 2025 resa nel proc. n. 77/2025 R. S.I.G.E., le cui motivazioni sono state depositaie il 15 maggio 2025, il Tribunale di Modena ha rigettato l'istanza presentata personalmente dal condannato IM TA volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis tra i reati di cui: 1) alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Ferrara del 19 aprile 2007, irrevocabile il 23 maggio 2007, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, 81, 110 e 624, e 110 e 648 cod. pen. commessi in San Martino, Finale Emilia e Modena tra il 21 agosto 2006 ed il 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14905 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: LI IL Data Udienza: 17/03/2026 21 settembre 2006; 2) alla sentenza del Tribunale di Ferrara del 5 giugno 2013, irrevocabile 1 1 ottobre 2013, in relazione ai reati di cui agli artt. 100, 624-bis, 625, primo comma nn. 2 e 5, 61 n. 5, 624-bis, primo comma, nn. 2 e 5, 61 n. 5, commessi in Ferrara il 19 maggio 2013; 3) alla sentenza del Tribunale di Bolzano del 5 dicembre 2017, irrevocabile il 5 febbraio 2018, in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, 61 n. 5, 624-bis, 625, primo comma n. 2, 61 n. 5, 624-bis, primo comma n. 2, 61 nn.2 e 5 cod. pen., 56, 110, 624-bis, 625, primo comma n. 2, 61 n. 5, 56 e 624-bis, 625, primo comma n. 2, 61 n. 5, commessi in Bronzolo e Salorno il 9 ottobre 2009 ed il 14 settembre 2012; 4) alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 18 settembre 2019, irrevocabile l'11 novembre 2020, in relazione agli artt. 110 e 628, primo e terzo comma n. 2, 99 cod. pen, commesso il Bologna il 26 ottobre 2016; 5) alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Mantova del 5 maggio 2021, irrevocabile il 28 maggio 2021, in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in Sustinente il 14 novembre 2009; 6) alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 ottobre 2023, irrevocabile il 27 marzo 2024, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 628, comma 3, n.
3-bis, cod. pen. commesso in SA il 27 gennaio 2017. 2. Con decreto inaudita altera parte del 4 giugno 2025 il Presidente del Tribunale di Modena ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., autonoma istanza del 15 maggio 2025, avanzata dal difensore del TA, in quanto ritenuta mera riproposizione di quella personalmente sottoscritta dal detenuto e decisa nel proc. n. 77/2025 R. S.I.G.E. 3. IM TA propone, con l'assistenza dell'avv. Laura Asti, ricorso per cassazione con il quale lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. violazione degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 27 e 117 Cost. e 6 CEDU, nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il difensore premette che con ordinanza del 14 maggio 2025 resa nel procedimento n. 77/2025 R. SIGE, il Tribunale di Modena ha rigettato la richiesta con la quale il condannato aveva personalmente invocato l'applicazione in sede esecutiva del riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione ai reati per i quali ha riportato condanna nell'ambito di «cinque» distinti procedimenti penali. Rappresenta che lo stesso 14 maggio 2025 ha presentato una diversa istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: a) i reati di cui agli artt. 110, 628, terzo comma n. 1, 2, 3-bis, 3-quinquies, 61 n. 5 cod. pen., commessi in Bologna il 26 ottobre 2016, per i quali il TA è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 18 giugno 2019, irrevocabile l'11 novembre 2020 e b) i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 3 n. 2, 3 bis e 3 quinquies cod. pen., commessi in SA 2 Modena il 27 gennaio 2017, per i quali il predetto è stato condannato con sentenza del Tribunale di Modena del 15 aprile 2022, irrevocabile il 27 marzo 2024. Lamenta che quest'ultima istanza è stata erroneamente qualificata come inammissibile posto che essa ha ad oggetto una sentenza di condanna - quella di cui al punto b), emessa dal Tribunale di Modena - in relazione alla quale il condannato non aveva personalmente avanzato alcuna richiesta. Evidenzia al riguardo come il riferimento operato a detta sentenza nella parte introduttiva dell'ordinanza emessa nel procedimento n. 77/25 R. S.I.G.E. al punto 6) costituisca il frutto di un mero refuso. Censura, per l'effetto, che il decreto di inammissibilità è stato emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 666 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che l'esame degli atti raccolti al fascicolo - verifica di fatto cui questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr., Sez. U, n. 42972 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 22092 e, tra le Sezioni semplici, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525 - 01) - permette di apprezzare come l'istanza avanzata personalmente dal detenuto - e che ha dato origine al procedimento n. 77/2025 R. S.I.G.E. - afferisse effettivamente ai reati di cui alle sentenze sopra indicate ai punti dal n. 1) al n. 5), ma non anche alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, irrevocabile il 27 marzo 2024, per un fatto di rapina aggravata consumato in SA (Mo) il 27 gennaio 2017 di cui al punto n. 6). Consente ancora di verificare che la copertina del fascicolo rechi manoscritti il provvedimento di assegnazione dell'istanza al giudice relatore ed un'annotazione sintetica relativa alle cinque pronunce che ne costituiscono l'oggetto e delle quali è stata disposta l'acquisizione delle relative motivazioni ai fini decisori. 3. Nel corpo dell'ordinanza con la quale l'istanza è stata rigettata, il Tribunale di Modena ha, però, fatto espresso richiamo alla sentenza di cui al punto 6) nella sua parte introduttiva, come se il detenuto l'avesse espressamente richiamata nel corpo della sua istanza, ne ha poi evidenziato la funzione di pronuncia che valeva a radicare la competenza (pag. 2 del provvedimento) e l'ha infine nel merito vagliata (pag. 5 del provvedimento). Per quanto è dato desumere dalla verifica operata sulla scorta degli atti pervenuti a questa Corte, l'ordinanza del Tribunale di Modena nel proc. n. 77/2025 R. S.I.G.E., è stata, allora, pronunciata extra petitum proprio con riguardo alla sentenza di cui al precedente capoverso. 3 La circostanza assume patente rilievo poiché impedisce, a giudizio di questo Collegio, di degradare la richiesta successivamente avanzata dal difensore del condannato - anch'essa volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze, una delle quàli coincidente con quella rispetto alla quale il Tribunale si è pronunciato in difetto di domanda - a «mera riproposizione» (così l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) di altra e pregressa istanza già esitata. Ciò - lo si ribadisce - perché il condannato non aveva formulato alcuna specifica richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. con riguardo ad una delle sentenze richiamate dal di lui difensore e non potendo assumere valenza assorbente il fatto che su di essa (recte: sulla sua riconducibilità ad un più ampio disegno criminoso) il Tribunale si sia, seppur erroneamente, pronunciato. 4. Alla luce delle considerazioni appena esposte, non potendosi ritenere sussistenti le condizioni alle quali l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. subordina la possibilità di dichiarare inammissibile un'istanza avanzata in sede esecutiva, si impone l'annullamento del decreto impugnato con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Modena perché proceda alla valutazione della richiesta difensiva a firma del difensore del TA nella forma partecipata di cui all'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena. Così è deciso, 17/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Maria LU RA, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Al fine di intendere il contenuto del provvedimento impugnato e del ricorso, occorre premettere che, con ordinanza del 14 maggio 2025 resa nel proc. n. 77/2025 R. S.I.G.E., le cui motivazioni sono state depositaie il 15 maggio 2025, il Tribunale di Modena ha rigettato l'istanza presentata personalmente dal condannato IM TA volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis tra i reati di cui: 1) alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Ferrara del 19 aprile 2007, irrevocabile il 23 maggio 2007, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, 81, 110 e 624, e 110 e 648 cod. pen. commessi in San Martino, Finale Emilia e Modena tra il 21 agosto 2006 ed il 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14905 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: LI IL Data Udienza: 17/03/2026 21 settembre 2006; 2) alla sentenza del Tribunale di Ferrara del 5 giugno 2013, irrevocabile 1 1 ottobre 2013, in relazione ai reati di cui agli artt. 100, 624-bis, 625, primo comma nn. 2 e 5, 61 n. 5, 624-bis, primo comma, nn. 2 e 5, 61 n. 5, commessi in Ferrara il 19 maggio 2013; 3) alla sentenza del Tribunale di Bolzano del 5 dicembre 2017, irrevocabile il 5 febbraio 2018, in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, 61 n. 5, 624-bis, 625, primo comma n. 2, 61 n. 5, 624-bis, primo comma n. 2, 61 nn.2 e 5 cod. pen., 56, 110, 624-bis, 625, primo comma n. 2, 61 n. 5, 56 e 624-bis, 625, primo comma n. 2, 61 n. 5, commessi in Bronzolo e Salorno il 9 ottobre 2009 ed il 14 settembre 2012; 4) alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 18 settembre 2019, irrevocabile l'11 novembre 2020, in relazione agli artt. 110 e 628, primo e terzo comma n. 2, 99 cod. pen, commesso il Bologna il 26 ottobre 2016; 5) alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Mantova del 5 maggio 2021, irrevocabile il 28 maggio 2021, in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in Sustinente il 14 novembre 2009; 6) alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 ottobre 2023, irrevocabile il 27 marzo 2024, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 628, comma 3, n.
3-bis, cod. pen. commesso in SA il 27 gennaio 2017. 2. Con decreto inaudita altera parte del 4 giugno 2025 il Presidente del Tribunale di Modena ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., autonoma istanza del 15 maggio 2025, avanzata dal difensore del TA, in quanto ritenuta mera riproposizione di quella personalmente sottoscritta dal detenuto e decisa nel proc. n. 77/2025 R. S.I.G.E. 3. IM TA propone, con l'assistenza dell'avv. Laura Asti, ricorso per cassazione con il quale lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. violazione degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 27 e 117 Cost. e 6 CEDU, nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il difensore premette che con ordinanza del 14 maggio 2025 resa nel procedimento n. 77/2025 R. SIGE, il Tribunale di Modena ha rigettato la richiesta con la quale il condannato aveva personalmente invocato l'applicazione in sede esecutiva del riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione ai reati per i quali ha riportato condanna nell'ambito di «cinque» distinti procedimenti penali. Rappresenta che lo stesso 14 maggio 2025 ha presentato una diversa istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: a) i reati di cui agli artt. 110, 628, terzo comma n. 1, 2, 3-bis, 3-quinquies, 61 n. 5 cod. pen., commessi in Bologna il 26 ottobre 2016, per i quali il TA è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 18 giugno 2019, irrevocabile l'11 novembre 2020 e b) i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 3 n. 2, 3 bis e 3 quinquies cod. pen., commessi in SA 2 Modena il 27 gennaio 2017, per i quali il predetto è stato condannato con sentenza del Tribunale di Modena del 15 aprile 2022, irrevocabile il 27 marzo 2024. Lamenta che quest'ultima istanza è stata erroneamente qualificata come inammissibile posto che essa ha ad oggetto una sentenza di condanna - quella di cui al punto b), emessa dal Tribunale di Modena - in relazione alla quale il condannato non aveva personalmente avanzato alcuna richiesta. Evidenzia al riguardo come il riferimento operato a detta sentenza nella parte introduttiva dell'ordinanza emessa nel procedimento n. 77/25 R. S.I.G.E. al punto 6) costituisca il frutto di un mero refuso. Censura, per l'effetto, che il decreto di inammissibilità è stato emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 666 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che l'esame degli atti raccolti al fascicolo - verifica di fatto cui questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr., Sez. U, n. 42972 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 22092 e, tra le Sezioni semplici, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525 - 01) - permette di apprezzare come l'istanza avanzata personalmente dal detenuto - e che ha dato origine al procedimento n. 77/2025 R. S.I.G.E. - afferisse effettivamente ai reati di cui alle sentenze sopra indicate ai punti dal n. 1) al n. 5), ma non anche alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, irrevocabile il 27 marzo 2024, per un fatto di rapina aggravata consumato in SA (Mo) il 27 gennaio 2017 di cui al punto n. 6). Consente ancora di verificare che la copertina del fascicolo rechi manoscritti il provvedimento di assegnazione dell'istanza al giudice relatore ed un'annotazione sintetica relativa alle cinque pronunce che ne costituiscono l'oggetto e delle quali è stata disposta l'acquisizione delle relative motivazioni ai fini decisori. 3. Nel corpo dell'ordinanza con la quale l'istanza è stata rigettata, il Tribunale di Modena ha, però, fatto espresso richiamo alla sentenza di cui al punto 6) nella sua parte introduttiva, come se il detenuto l'avesse espressamente richiamata nel corpo della sua istanza, ne ha poi evidenziato la funzione di pronuncia che valeva a radicare la competenza (pag. 2 del provvedimento) e l'ha infine nel merito vagliata (pag. 5 del provvedimento). Per quanto è dato desumere dalla verifica operata sulla scorta degli atti pervenuti a questa Corte, l'ordinanza del Tribunale di Modena nel proc. n. 77/2025 R. S.I.G.E., è stata, allora, pronunciata extra petitum proprio con riguardo alla sentenza di cui al precedente capoverso. 3 La circostanza assume patente rilievo poiché impedisce, a giudizio di questo Collegio, di degradare la richiesta successivamente avanzata dal difensore del condannato - anch'essa volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze, una delle quàli coincidente con quella rispetto alla quale il Tribunale si è pronunciato in difetto di domanda - a «mera riproposizione» (così l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) di altra e pregressa istanza già esitata. Ciò - lo si ribadisce - perché il condannato non aveva formulato alcuna specifica richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. con riguardo ad una delle sentenze richiamate dal di lui difensore e non potendo assumere valenza assorbente il fatto che su di essa (recte: sulla sua riconducibilità ad un più ampio disegno criminoso) il Tribunale si sia, seppur erroneamente, pronunciato. 4. Alla luce delle considerazioni appena esposte, non potendosi ritenere sussistenti le condizioni alle quali l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. subordina la possibilità di dichiarare inammissibile un'istanza avanzata in sede esecutiva, si impone l'annullamento del decreto impugnato con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Modena perché proceda alla valutazione della richiesta difensiva a firma del difensore del TA nella forma partecipata di cui all'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena. Così è deciso, 17/03/2026