CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17070 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] avverso l'ordinanza del 05/03/2026 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 6 febbraio 2026, che aveva rigettato l’istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della custodia in carcere, applicata nei suoi confronti il 3 novembre 2025, ex art. 27 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 629, secondo comma, e 56, 629, 416-bis.1 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo dei propri difensori, deducendo Penale Sent. Sez. 2 Num. 17070 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 22/04/2026 sei motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata rivalutazione concreta delle esigenze cautelari, essendosi i giudici di merito asseritamente limitati a ribadire la gravità delle condotte.
2.2. Vizio di motivazione per quel che attiene alla proposta di «delocalizzazione territoriale dell’indagato», mediante arresti domiciliari in Basilicata, rigettata in maniera apodittica.
2.3. Violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo l’ordinanza impugnata richiamato la presunzione di legge in modo automatico, tralasciando le deduzioni difensive in tema di delocalizzazione territoriale, braccialetto elettronico e assistenza familiare.
2.4. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle condizioni di salute, non allegate dalla difesa allo scopo di sostenere un’assoluta incompatibilità con il carcere.
2.5. Motivazione stereotipata per quel che concerne il pericolo di reiterazione, limitata al mero richiamo del contesto criminale.
2.6. Motivazione apparente circa la pericolosità dell’indagato, senza reale confronto con le deduzioni difensive in tema di delocalizzazione territoriale, braccialetto elettronico e assistenza familiare. 3. Con atto in data 17 aprile 2026, i difensori avv.ti Massimo Torre e Giovanni Gioia, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, senza dare comunque conto delle ragioni del venir meno dell’interesse alla decisione. 4. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La rinuncia al ricorso, preliminarmente, non può dispiegare i propri effetti, ai sensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01). 3. Secondo la costante interpretazione di legittimità, in tema di applicazione di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, in caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza al loro contenimento della sola misura IA (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 2 279771-01). Il Tribunale chiarisce compiutamente il ruolo dell’indagato nella vicenda oggetto di provvisoria imputazione e ribadisce che non sono stati allegati dalla difesa elementi tali da superare la – già affermata e qui argomentatamente ribadita – presunzione di legge, confortata anzi da solide emergenze investigative. Neppure in questa sede, peraltro, il ricorrente evidenzia circostanze rilevanti in tal senso, articolando invece nelle diverse, stringate doglianze, soprattutto riflessioni inerenti i criteri di individuazione della misura ex art. 275 cod. proc. pen., indebitamente sovrapposte alla distinta questione del periculum libertatis. Risultano, pertanto, insuperabilmente aspecifici il primo, il quinto e il sesto motivo in tema di necessità cautelari. 4. Sono, inoltre, parimenti meramente confutativi e manifestamente infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo. La suddetta presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01). Nel caso di specie, il Tribunale ha argomentatamente esposto le ragioni per cui non può formularsi una prognosi fausta di osservanza delle prescrizioni cautelari di tipo domiciliare, sulla base della «valenza criminale, ancora spiccata ed efficace», della persistente operatività del ricorrente in ambienti criminali di tipo camorristico, operanti in differenti contesti territoriali, e la «dimostrata insensibilità ai moniti cautelari», desumibile dal «comprovato fallimento della finalità rieducativa della pena». La stessa difesa, si precisa nell’ordinanza impugnata, ha escluso l’incompatibilità con il regime carcerario per ragioni di salute. In ogni caso, il quadro clinico emerso dalla relazione sanitaria dell’istituto penitenziario esclude situazioni di gravità tali da imporre contatti costanti con le strutture territoriali. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, nella misura indicata in dispositivo (non essendo stata documentata la sopravvenienza di un’incolpevole carenza di interesse in capo al ricorrente). Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 6 febbraio 2026, che aveva rigettato l’istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della custodia in carcere, applicata nei suoi confronti il 3 novembre 2025, ex art. 27 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 629, secondo comma, e 56, 629, 416-bis.1 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo dei propri difensori, deducendo Penale Sent. Sez. 2 Num. 17070 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 22/04/2026 sei motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata rivalutazione concreta delle esigenze cautelari, essendosi i giudici di merito asseritamente limitati a ribadire la gravità delle condotte.
2.2. Vizio di motivazione per quel che attiene alla proposta di «delocalizzazione territoriale dell’indagato», mediante arresti domiciliari in Basilicata, rigettata in maniera apodittica.
2.3. Violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo l’ordinanza impugnata richiamato la presunzione di legge in modo automatico, tralasciando le deduzioni difensive in tema di delocalizzazione territoriale, braccialetto elettronico e assistenza familiare.
2.4. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle condizioni di salute, non allegate dalla difesa allo scopo di sostenere un’assoluta incompatibilità con il carcere.
2.5. Motivazione stereotipata per quel che concerne il pericolo di reiterazione, limitata al mero richiamo del contesto criminale.
2.6. Motivazione apparente circa la pericolosità dell’indagato, senza reale confronto con le deduzioni difensive in tema di delocalizzazione territoriale, braccialetto elettronico e assistenza familiare. 3. Con atto in data 17 aprile 2026, i difensori avv.ti Massimo Torre e Giovanni Gioia, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, senza dare comunque conto delle ragioni del venir meno dell’interesse alla decisione. 4. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La rinuncia al ricorso, preliminarmente, non può dispiegare i propri effetti, ai sensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01). 3. Secondo la costante interpretazione di legittimità, in tema di applicazione di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, in caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza al loro contenimento della sola misura IA (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 2 279771-01). Il Tribunale chiarisce compiutamente il ruolo dell’indagato nella vicenda oggetto di provvisoria imputazione e ribadisce che non sono stati allegati dalla difesa elementi tali da superare la – già affermata e qui argomentatamente ribadita – presunzione di legge, confortata anzi da solide emergenze investigative. Neppure in questa sede, peraltro, il ricorrente evidenzia circostanze rilevanti in tal senso, articolando invece nelle diverse, stringate doglianze, soprattutto riflessioni inerenti i criteri di individuazione della misura ex art. 275 cod. proc. pen., indebitamente sovrapposte alla distinta questione del periculum libertatis. Risultano, pertanto, insuperabilmente aspecifici il primo, il quinto e il sesto motivo in tema di necessità cautelari. 4. Sono, inoltre, parimenti meramente confutativi e manifestamente infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo. La suddetta presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01). Nel caso di specie, il Tribunale ha argomentatamente esposto le ragioni per cui non può formularsi una prognosi fausta di osservanza delle prescrizioni cautelari di tipo domiciliare, sulla base della «valenza criminale, ancora spiccata ed efficace», della persistente operatività del ricorrente in ambienti criminali di tipo camorristico, operanti in differenti contesti territoriali, e la «dimostrata insensibilità ai moniti cautelari», desumibile dal «comprovato fallimento della finalità rieducativa della pena». La stessa difesa, si precisa nell’ordinanza impugnata, ha escluso l’incompatibilità con il regime carcerario per ragioni di salute. In ogni caso, il quadro clinico emerso dalla relazione sanitaria dell’istituto penitenziario esclude situazioni di gravità tali da imporre contatti costanti con le strutture territoriali. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, nella misura indicata in dispositivo (non essendo stata documentata la sopravvenienza di un’incolpevole carenza di interesse in capo al ricorrente). Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4