Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17070
CASS
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata rivalutazione delle esigenze cautelari

    I motivi relativi alla necessità cautelare sono stati ritenuti insuperabilmente aspecifici, poiché il ricorrente ha articolato riflessioni sui criteri di individuazione della misura ex art. 275 c.p.p. indebitamente sovrapposte alla distinta questione del periculum libertatis.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla proposta di delocalizzazione territoriale

    Il Tribunale ha argomentatamente esposto le ragioni per cui non può formularsi una prognosi fausta di osservanza delle prescrizioni cautelari di tipo domiciliare, sulla base della "valenza criminale, ancora spiccata ed efficace", della persistente operatività del ricorrente in ambienti criminali di tipo camorristico, operanti in differenti contesti territoriali, e la "dimostrata insensibilità ai moniti cautelari", desumibile dal "comprovato fallimento della finalità rieducativa della pena".

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p.

    La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Nel caso di specie, il Tribunale ha argomentatamente esposto le ragioni per cui non può formularsi una prognosi fausta di osservanza delle prescrizioni cautelari di tipo domiciliare.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulle condizioni di salute

    La stessa difesa, si precisa nell’ordinanza impugnata, ha escluso l’incompatibilità con il regime carcerario per ragioni di salute. In ogni caso, il quadro clinico emerso dalla relazione sanitaria dell’istituto penitenziario esclude situazioni di gravità tali da imporre contatti costanti con le strutture territoriali.

  • Rigettato
    Motivazione stereotipata sul pericolo di reiterazione

    I motivi relativi alla necessità cautelare sono stati ritenuti insuperabilmente aspecifici.

  • Rigettato
    Motivazione apparente sulla pericolosità

    I motivi relativi alla necessità cautelare sono stati ritenuti insuperabilmente aspecifici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17070
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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