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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7334 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CR LI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG PIERGIORGIO MOROSINI il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ALESSANDRO VECCHIO in difesa di CR LI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 4 luglio 2022 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 1 giugno 2022 che aveva applicato all'indagato IL UL la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73 commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990 e 416-bis.1, cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7334 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 11/01/2023 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo difensore di fiducia deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione all' aggravante di cui all' art. 416-bis.1, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità, aspecificità nonché manifesta infondatezza delle censure proposte. 4. Va premesso che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicii:à della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Cedrangolo O., Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 4.1. Orbene rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha spiegato, con argomentazioni adeguate e prive di aporie logico-giuridiche, come la fornitura di stupefacente da parte del ricorrente al DI, esponente apicale del sodalizio mafioso, fosse caratterizzata dalla piena consapevolezza del UL di favorire in quel modo l'organizzazione criminale di cui era espressione l'acquirente, come desumibile da plurimi gli elementi che convergevano su tale conclusione quali: la circostanza che i fratelli AM potevano acquistare solo da DI l' unico soggetto in zona legittimato ad intrattenere rapporti con i fornitori e non da altri nonché la particolare vicinanza e fiducia reciproca tra UL e DI a cui il primo garantiva quella continua disponibilità dello stupefacente sintomatica dell'affidabilità del sodalizio criminale agli occhi dei potenziali acquirenti, come desumibile da alcune conversazioni intercettate e puntualmente indicate nell'ordinanza impugnata. Trattasi, pervero, di ricostruzione conforme ai principi fissati da Sez. U -, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini PA Rv. 278734 - 01 quanto alla natura soggettiva della circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. 4.2. Va, in sintesi, rilevato che il tribunale da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del predetto ricorrente una solida piattaforma indiziaria quanto all' aggravante mafiosa contestata e ha ancorato il proprio giudizio in ordine alla consapevolezza da parte del UL della finalità agevolatrice ad elementi specifici risultanti dagli atti dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato sì come contestato a IL UL, restando preclusa, in questa sede, la rilettura 2 delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata sollecitata dalla difesa, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma-l-ter disp. att. cod. proc. pen.- che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma-i-ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, in data 11 Gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del PG PIERGIORGIO MOROSINI il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ALESSANDRO VECCHIO in difesa di CR LI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 4 luglio 2022 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 1 giugno 2022 che aveva applicato all'indagato IL UL la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73 commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990 e 416-bis.1, cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7334 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 11/01/2023 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo difensore di fiducia deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione all' aggravante di cui all' art. 416-bis.1, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità, aspecificità nonché manifesta infondatezza delle censure proposte. 4. Va premesso che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicii:à della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Cedrangolo O., Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 4.1. Orbene rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha spiegato, con argomentazioni adeguate e prive di aporie logico-giuridiche, come la fornitura di stupefacente da parte del ricorrente al DI, esponente apicale del sodalizio mafioso, fosse caratterizzata dalla piena consapevolezza del UL di favorire in quel modo l'organizzazione criminale di cui era espressione l'acquirente, come desumibile da plurimi gli elementi che convergevano su tale conclusione quali: la circostanza che i fratelli AM potevano acquistare solo da DI l' unico soggetto in zona legittimato ad intrattenere rapporti con i fornitori e non da altri nonché la particolare vicinanza e fiducia reciproca tra UL e DI a cui il primo garantiva quella continua disponibilità dello stupefacente sintomatica dell'affidabilità del sodalizio criminale agli occhi dei potenziali acquirenti, come desumibile da alcune conversazioni intercettate e puntualmente indicate nell'ordinanza impugnata. Trattasi, pervero, di ricostruzione conforme ai principi fissati da Sez. U -, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini PA Rv. 278734 - 01 quanto alla natura soggettiva della circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. 4.2. Va, in sintesi, rilevato che il tribunale da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del predetto ricorrente una solida piattaforma indiziaria quanto all' aggravante mafiosa contestata e ha ancorato il proprio giudizio in ordine alla consapevolezza da parte del UL della finalità agevolatrice ad elementi specifici risultanti dagli atti dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato sì come contestato a IL UL, restando preclusa, in questa sede, la rilettura 2 delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata sollecitata dalla difesa, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma-l-ter disp. att. cod. proc. pen.- che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma-i-ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, in data 11 Gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente