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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 13/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202490352422000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1 febbraio 2025 si impugnava l'intimazione di pagamento n.29320249035242204 per la somma complessiva di €.1.343,84 relativa alle seguenti quattro cartelle di pagamento:
n.29320200057508001000 per Tassa Automobilistica Anno 2017
n.29320210152427925000 per Tassa Automobilistica Anno 2018
n.29320220016649625000 per Tassa Automobilistica Anno 2016
n.29320220053982148000 per Tassa Automobilistica Anno 2019.
La resistente si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla resistente;
infatti, quest'ultima ha provato di aver regolarmente notificato a controparte in data 6 marzo 2023 tutte le quattro citate cartelle di pagamento. Pertanto parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare le dette cartelle entro 60 giorni dalla detta data di notificazione per come stabilito dall'art. 21 D. Lgs. n. 546/92. Si precisa che parte ricorrente non ho svolto alcuna contestazione in ordine alle dette notifiche.
In virtù del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che liquida in euro 600,00 oltre al rimborso forfettario, Iva e cpa. Così deciso in
Catania l'8 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202490352422000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1 febbraio 2025 si impugnava l'intimazione di pagamento n.29320249035242204 per la somma complessiva di €.1.343,84 relativa alle seguenti quattro cartelle di pagamento:
n.29320200057508001000 per Tassa Automobilistica Anno 2017
n.29320210152427925000 per Tassa Automobilistica Anno 2018
n.29320220016649625000 per Tassa Automobilistica Anno 2016
n.29320220053982148000 per Tassa Automobilistica Anno 2019.
La resistente si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla resistente;
infatti, quest'ultima ha provato di aver regolarmente notificato a controparte in data 6 marzo 2023 tutte le quattro citate cartelle di pagamento. Pertanto parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare le dette cartelle entro 60 giorni dalla detta data di notificazione per come stabilito dall'art. 21 D. Lgs. n. 546/92. Si precisa che parte ricorrente non ho svolto alcuna contestazione in ordine alle dette notifiche.
In virtù del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che liquida in euro 600,00 oltre al rimborso forfettario, Iva e cpa. Così deciso in
Catania l'8 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Salvatore Barberi