CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31254 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Penale Sent. Sez. 4 Num. 31254 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 19/1/2023 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di NU DA, in quanto gravemente indiziato in ordine al reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base degli elementi di indagine costituiti dagli esiti dei servizi di videosorveglianza e localizzazione, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai sequestri di sostanza stupefacente, dagli arresti in flagranza di soggetti coindagati e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendo specificamente che gli stessi comprovassero l'esistenza e l'operatività, tra l'agosto del 2018 e l'agosto del 2020, di un gruppo criminale radicato sul territorio della provincia di Catania - diretto e organizzato dai fratelli Franco LE, PP LE, AB LE e TO LE - avente quale oggetto il traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina. In relazione specifica alla posizione dell'odierno ricorrente, il Collegio ha ritenuto che lo stesso - unitamente al coindagato SA OP - avesse assicurato un costante approvvigionamento di marijuana nei confronti dei sodali, occupandosi anche delle fasi di stoccaggio e occultamento della sostanza stupefacente. In particolare, il Tribunale ha ritenutO infondati i rilievi difensivi inerenti all'effettivo coinvolgimento del IA nei fatti posti alla base dell'imputazione provvisoria con particolare riferimento ai reati fine contestati ai capi 14), 15), 16) e 17) - non posti alla base del titolo cautelare - ritenendo complessivamente del tutto congrui gli elementi di indagine posti alla base dell'identificazione dello stesso ricorrente come soggetto coinvolto nelle relative operazioni di consegna e di successivo stoccaggio della sostanza stupefacente. Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che - almeno per il bimestre compreso tra l'ottobre e il novembre 2019 - il ricorrente avesse, con apprezzabile frequenza, svolto attività di approvvigionamento di ingenti quantità di sostanza stupefacente, instaurando quindi con i capi e organizzatori del sodalizio un rapporto di cooperazione continuativo e consolidato, secondo un dato peraltro confermato anche da quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia SA Castorina. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale - alla luce r~az del pericolo di reiterazione desumibile dalla gravità dei fatti contestati - ha 2 ritenuto non superabile la doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., anche alla luce del coinvolgimento dell'indagato in un successivo fatto della stessa oggettività rispetto a quello contestato nella presente sede, confermando il giudizio del GIP in ordine all'adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NU IA, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), per erronea applicazione della legge penale (in riferimento all'art.74 del T.U. stup.) nonché per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Ha dedotto che la motivazione del Tribunale si presentava carente e contraddittoria nella parte in cui aveva ritenuto provata l'intraneità del ricorrente rispetto all'associazione traendo Ha relativa conclusione sulla base di soli quattro episodi - collocati tra ottobre e novembre del 2019 - in relazione a un sodalizio la cui durata, sulla base dell'ipotesi accusatoria, si era protratta per circa due anni, tra il 2018 e il 2020; ha quindi ritenuto che la condotta del ricorrente dovesse ritenersi occasionale e non tale da denotare la volontà di mettersi a disposizione in modo costante e durevole nei confronti dell'associazione; evidenziando altresì come la condotta del ricorrente non potesse ritenersi essenziale per il raggiungimento degli scopi del sodalizio. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l'unico motivo di doglianza il difensore ha dedotto l'insussistenza dei necessari elementi indiziari per configurare la partecipazione al sodalizio criminoso;
specificamente deducendo che - in considerazione del breve lasso di tempo durante il quale si era collocata l'attività di collaborazione con il sodalizio promosso e organizzato dai fratelli LE - non sarebbe stato configurabile il necessario elemento rappresentato dalla affectio societatis. 3 Il motivo è inammissibile, tendendo lo stesso a una non consentita rivalutazione in punto di fatto delle argomentazioni spiegate dal Tribunale del riesame, con le quali il ricorso omette - di fatto -- di confrontarsi incorrendo nel vizio di aspecificità. 2.1 Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure caiutelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare Va gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato;
se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente 4 significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 2.2 Operata tale premessa, va rilevato che il Tribunale distrettuale - dopo aver dato conto dei convergenti elementi indiziari confluenti al fine di dimostrare l'esistenza dell'associazione - ha, con argomentazioni congrue e da ritenere esenti dai denunciati vizi di violazione della legge e di illogicità della motivazione , II dato analiticamente conto della sussistenza della posizione di intraneità dell'odierno ricorrente rispetto al sodalizio criminoso. Va sul punto ricordato che - in specifico riferimento a un profilo evidenziato dalla difesa e relativo alla configurabilità del reato associativo in capo al fornitore del sodalizio - integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dql commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249), In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'odierno ricorrente (unitamente al coindagato OP) aveva rivestito la qualità di fornitore stabile del gruppo per un lasso temporale comunque apprezzabile - collocato tra l'ottobre e il novembre del 2019 - durante il quale i rapporti, come attestato dall'attività di indagine di cui pure il Collegio ha dato analiticamente conto, sono stati continui e caratterizzati da plurime cessioni di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre tutto connotate da modalità operative ricorrenti. La partecipazione del ricorrente è stata quindi congruamente evidenziata dal Tribunale anche in riferimento agli elementi indiziari relativi ai reati fine addebiagli e che sono idonei a configurarlo come uno stabile fornitore dell'associazione; ponendosi altresì condivisibilmente l'accento sull'entità delle transazioni - relative a decine di chilogrammi di sostanza stupefacente - e sulla loro frequenza. 2.3 In riferimento alla principale argomentazione contenuta nel motivo di ricorso e relativa al dato dell'arco temporale - assunto come limitato - nel corso del quale sono state perfezionate le consegne di sostanze stupefacenti (oltre alla conseguente attività di stoccaggio e occultamento), va rilevato come il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, 5 Il Consigliere estensore esidte abbia ritenuto comunque adeguato il lasso di tempo medesimo, protrattosi per circa due mesi. Dovendosi, a tale fine, ribadire il principio in base al quale, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato - caratterizzato, come nel caso di specie, da un consolidato modus operandi - al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02; Sez. 6,, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; fattispecie concreta, quest'ultima, in cui il periodo oggetto dell'attività di indagine si era protratto per un solo mese). 3. Deve quindi concludersi per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 23 giugno 2023
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Penale Sent. Sez. 4 Num. 31254 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 19/1/2023 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di NU DA, in quanto gravemente indiziato in ordine al reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base degli elementi di indagine costituiti dagli esiti dei servizi di videosorveglianza e localizzazione, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai sequestri di sostanza stupefacente, dagli arresti in flagranza di soggetti coindagati e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendo specificamente che gli stessi comprovassero l'esistenza e l'operatività, tra l'agosto del 2018 e l'agosto del 2020, di un gruppo criminale radicato sul territorio della provincia di Catania - diretto e organizzato dai fratelli Franco LE, PP LE, AB LE e TO LE - avente quale oggetto il traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina. In relazione specifica alla posizione dell'odierno ricorrente, il Collegio ha ritenuto che lo stesso - unitamente al coindagato SA OP - avesse assicurato un costante approvvigionamento di marijuana nei confronti dei sodali, occupandosi anche delle fasi di stoccaggio e occultamento della sostanza stupefacente. In particolare, il Tribunale ha ritenutO infondati i rilievi difensivi inerenti all'effettivo coinvolgimento del IA nei fatti posti alla base dell'imputazione provvisoria con particolare riferimento ai reati fine contestati ai capi 14), 15), 16) e 17) - non posti alla base del titolo cautelare - ritenendo complessivamente del tutto congrui gli elementi di indagine posti alla base dell'identificazione dello stesso ricorrente come soggetto coinvolto nelle relative operazioni di consegna e di successivo stoccaggio della sostanza stupefacente. Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che - almeno per il bimestre compreso tra l'ottobre e il novembre 2019 - il ricorrente avesse, con apprezzabile frequenza, svolto attività di approvvigionamento di ingenti quantità di sostanza stupefacente, instaurando quindi con i capi e organizzatori del sodalizio un rapporto di cooperazione continuativo e consolidato, secondo un dato peraltro confermato anche da quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia SA Castorina. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale - alla luce r~az del pericolo di reiterazione desumibile dalla gravità dei fatti contestati - ha 2 ritenuto non superabile la doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., anche alla luce del coinvolgimento dell'indagato in un successivo fatto della stessa oggettività rispetto a quello contestato nella presente sede, confermando il giudizio del GIP in ordine all'adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NU IA, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), per erronea applicazione della legge penale (in riferimento all'art.74 del T.U. stup.) nonché per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Ha dedotto che la motivazione del Tribunale si presentava carente e contraddittoria nella parte in cui aveva ritenuto provata l'intraneità del ricorrente rispetto all'associazione traendo Ha relativa conclusione sulla base di soli quattro episodi - collocati tra ottobre e novembre del 2019 - in relazione a un sodalizio la cui durata, sulla base dell'ipotesi accusatoria, si era protratta per circa due anni, tra il 2018 e il 2020; ha quindi ritenuto che la condotta del ricorrente dovesse ritenersi occasionale e non tale da denotare la volontà di mettersi a disposizione in modo costante e durevole nei confronti dell'associazione; evidenziando altresì come la condotta del ricorrente non potesse ritenersi essenziale per il raggiungimento degli scopi del sodalizio. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l'unico motivo di doglianza il difensore ha dedotto l'insussistenza dei necessari elementi indiziari per configurare la partecipazione al sodalizio criminoso;
specificamente deducendo che - in considerazione del breve lasso di tempo durante il quale si era collocata l'attività di collaborazione con il sodalizio promosso e organizzato dai fratelli LE - non sarebbe stato configurabile il necessario elemento rappresentato dalla affectio societatis. 3 Il motivo è inammissibile, tendendo lo stesso a una non consentita rivalutazione in punto di fatto delle argomentazioni spiegate dal Tribunale del riesame, con le quali il ricorso omette - di fatto -- di confrontarsi incorrendo nel vizio di aspecificità. 2.1 Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure caiutelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare Va gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato;
se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente 4 significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 2.2 Operata tale premessa, va rilevato che il Tribunale distrettuale - dopo aver dato conto dei convergenti elementi indiziari confluenti al fine di dimostrare l'esistenza dell'associazione - ha, con argomentazioni congrue e da ritenere esenti dai denunciati vizi di violazione della legge e di illogicità della motivazione , II dato analiticamente conto della sussistenza della posizione di intraneità dell'odierno ricorrente rispetto al sodalizio criminoso. Va sul punto ricordato che - in specifico riferimento a un profilo evidenziato dalla difesa e relativo alla configurabilità del reato associativo in capo al fornitore del sodalizio - integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dql commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249), In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'odierno ricorrente (unitamente al coindagato OP) aveva rivestito la qualità di fornitore stabile del gruppo per un lasso temporale comunque apprezzabile - collocato tra l'ottobre e il novembre del 2019 - durante il quale i rapporti, come attestato dall'attività di indagine di cui pure il Collegio ha dato analiticamente conto, sono stati continui e caratterizzati da plurime cessioni di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre tutto connotate da modalità operative ricorrenti. La partecipazione del ricorrente è stata quindi congruamente evidenziata dal Tribunale anche in riferimento agli elementi indiziari relativi ai reati fine addebiagli e che sono idonei a configurarlo come uno stabile fornitore dell'associazione; ponendosi altresì condivisibilmente l'accento sull'entità delle transazioni - relative a decine di chilogrammi di sostanza stupefacente - e sulla loro frequenza. 2.3 In riferimento alla principale argomentazione contenuta nel motivo di ricorso e relativa al dato dell'arco temporale - assunto come limitato - nel corso del quale sono state perfezionate le consegne di sostanze stupefacenti (oltre alla conseguente attività di stoccaggio e occultamento), va rilevato come il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, 5 Il Consigliere estensore esidte abbia ritenuto comunque adeguato il lasso di tempo medesimo, protrattosi per circa due mesi. Dovendosi, a tale fine, ribadire il principio in base al quale, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato - caratterizzato, come nel caso di specie, da un consolidato modus operandi - al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02; Sez. 6,, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; fattispecie concreta, quest'ultima, in cui il periodo oggetto dell'attività di indagine si era protratto per un solo mese). 3. Deve quindi concludersi per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 23 giugno 2023