CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2023, n. 17923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17923 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 29/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita l'avv.ta Clara Veneto, in sostituzione dell'avv. VI Zunnmo, difensore _dell'indagato, ,(ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di IC IO, ritenuto gravemente indiziato per i reati di: - partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e, in particolare, alla famiglia di TA Nuova: l'indagato avrebbe partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali con gli altri capi 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17923 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/01/2023 e associati del mandamento e avrebbe gestito le attività e gli affari della famiglia mafiosa;
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen.: l'indagato avrebbe ricoperto un ruolo apicale gestendo la piazza di spaccio di via Cipressi. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione e sono stati articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria e alle esigenze cautelari per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale avrebbe recepito le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari il quale, a sua volta, avrebbe recepito acriticamente le risultanze investigative. Sotto un primo profilo, si fa riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore UC SS, valorizzate in chiave accusatoria, che, si sostiene, sarebbero invece generiche (si fa riferimento ad alcune imprecisioni relative al luogo in cui l'attività di spaccio sarebbe stata compiuta), intrise di contraddizioni e che avrebbero dovuto essere considerate inattendibili. L'ordinanza sarebbe inoltre viziata per aver ritenuto che l'indagato fosse il titolare della piazza di spaccio per essere subentrato al padre senza tuttavia considerare che quest'ultimo non sarebbe mai stato condannato per reati di spaccio. Alla luce di tale dato, anche il riconoscimento dell'indagato da parte del collaboratore di giustizia non assumerebbe decisiva valenza, derivando solo da una pregressa conoscenza. Le dichiarazioni inoltre sarebbero prive di riscontri 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art 74, comma 1, d.P.R. cit. (così il ricorso) e di quella prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. Il tema attiene al riconosciuto ruolo direttivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. L'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui si è attribuito all'intervento dell'indagato nella vicenda relativa alla lite tra due nuclei fannigliari contrapposti, sfociata in un conflitto a fuoco nei pressi del luogo controllato da IC, uno schema comportamentale tipicamente mafioso. Sostiene il ricorrente che l'intervento del ricorrente sarebbe stato accidentale, atteso che il ruolo di intercessione sarebbe stato in realtà svolto da un altro soggetto (NC EP) il quale non sarebbe stato affiancato dall'odierno indagato che non sarebbe mai intervenuto prima della sparatoria: NC avrebbe contattato il ricorrente solo per assumere informazioni dopo la sparatoria. 2 Sarebbe viziata l'ordinanza anche nella parte in cui ha ritenuto provata la detenzione di un'arma da parte dell'indagato durante l'episodio relativo alla discussione avuta da questi con tale AG VI;
si sostiene che l'incontro fu casuale e causato da pregressi debiti. La motivazione sarebbe viziata anche nella parte in cui ha attribuito all'indagato il ruolo di garante nei riguardi del sovraordinato NC, quanto all'attività di tale De UC che svolgeva la riffa nelle vie del quartiere. 3. Sono stati presentati motivi nuovi. 3.1. Con il primo si approfondiscono le questioni relative alla partecipazione dell'indagato alle due associazioni. 3.2. Con il secondo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. che, secondo l'indagato, non sarebbe configurabile in casi di concorso tra i due reati associativi. In caso di sodalizio unico con plurali finalità, la struttura organizzativa per operare nel settore degli stupefacenti, realizzerebbe il programma della associazione da tutti condiviso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. 3 Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Míccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 3. Il Tribunale del riesame ha ricostruito con chiarezza, senza contraddizioni e con un percorso argomentativo logico, la genesi e lo sviluppo investigativo del procedimento, le fonti di prova poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SS UC, intraneo alla famiglia di TA Nuova, e IP Di AR puntualmente riportate nella ordinanza (cfr. pag. 8-9-10), riscontrate dagli esiti delle conversazioni intercettate. Si è fatto riferimento alla struttura del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacente, alle dinamiche criminali sottostanti la gestione delle piazze di spaccio, alla organizzazione del gruppo, alla riscossione dei rispettivi proventi, alla esistenza di una cassa comune, al ruolo ricoperto dall'indagato- gestore della vendita di sostanza stupefacente in una piazza di spaccio secondo le regole imposte dai vertici del mandamento mafioso ed elemento di raccordo tra i vertici e gli spacciatori da strada - al rapporto del gruppo con la famiglia mafiosa di riferimento, alla esistenza di una gerarchia interna, alla sussistenza delle contestate circostanze aggravanti. Si è descritto il concreto operare di IC nella gestione della piazza di spaccio ed il suo rapportarsi con esponenti di primissimo piano del sodalizio. Non diversamente, quanto alla imputazione di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, il Tribunale ha spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria facendo riferimento non solo al coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche mafiose che avevano condotto IC, insieme a NC, ad intervenire per comporre i contrasti fra due nuclei familiari contrapposti (Gargano e Giordano), 4 culminati in un conflitto a fuoco avvenuto proprio nei pressi della zona controllata dal ricorrente, ma anche all'opera di mediazione, personalmente condotta da Piscpicia, affinchè NC autorizzasse tale De UC ad esercitare sul territorio controllato il gioco della riffa. 4. Rispetto a tale quadro di riferimento i primi due motivi di ricorso e i motivi aggiunti rivelano la loro strutturale inammissibilità. 4.1. Il primo motivo, relativo al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è inammissibile per genericità non essendo stato dedotto nulla di specifico rispetto alla motivazione della ordinanza impugnata con la quale il ricorrente obiettivamente non si confronta, essendosi sostanzialmente limitato ad affermare che non vi sarebbero gravi indizi perché, diversamente da quanto affermato da un collaboratore di giustizia, non sarebbe stato provato che anche il padre dell'indagato gestisse la piazza di spaccio ereditata da IC. 4.2. Non diversamente è inammissibile il secondo motivo perché del tutto aspecifico, quanto al ruolo assunto dal ricorrente all'interno del sodalizio, e obiettivamente silente - ad di là del titolo del motivo - sulla configurabilità, rispetto all'art. 74 d.P.R. cit., della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Tale genericità rende inammissibile anche il motivo aggiunto sul tema dell'aggravante, atteso che l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L, Rv. 278387). 5. E' inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, relativo al giudizio di gravità indiziaria relativo al reato di partecipazione all'associazione mafiosa, perché, quanto al coinvolgimento di IC nella mediazione mafiosa, articolato sul presupposto di una diversa ricostruzione fattuale e sulla valorizzazione del significato probatorio di atti contenuti in informative di polizia, non richiamati o richiamati in modo del tutto generico. Né l'indagato si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata quanto al tema della interlocuzione di IC con NC per autorizzare De UC sul territorio mafioso ad esercitare la riffa. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. 5
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 1'19 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita l'avv.ta Clara Veneto, in sostituzione dell'avv. VI Zunnmo, difensore _dell'indagato, ,(ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di IC IO, ritenuto gravemente indiziato per i reati di: - partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e, in particolare, alla famiglia di TA Nuova: l'indagato avrebbe partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali con gli altri capi 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17923 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/01/2023 e associati del mandamento e avrebbe gestito le attività e gli affari della famiglia mafiosa;
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen.: l'indagato avrebbe ricoperto un ruolo apicale gestendo la piazza di spaccio di via Cipressi. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione e sono stati articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria e alle esigenze cautelari per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale avrebbe recepito le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari il quale, a sua volta, avrebbe recepito acriticamente le risultanze investigative. Sotto un primo profilo, si fa riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore UC SS, valorizzate in chiave accusatoria, che, si sostiene, sarebbero invece generiche (si fa riferimento ad alcune imprecisioni relative al luogo in cui l'attività di spaccio sarebbe stata compiuta), intrise di contraddizioni e che avrebbero dovuto essere considerate inattendibili. L'ordinanza sarebbe inoltre viziata per aver ritenuto che l'indagato fosse il titolare della piazza di spaccio per essere subentrato al padre senza tuttavia considerare che quest'ultimo non sarebbe mai stato condannato per reati di spaccio. Alla luce di tale dato, anche il riconoscimento dell'indagato da parte del collaboratore di giustizia non assumerebbe decisiva valenza, derivando solo da una pregressa conoscenza. Le dichiarazioni inoltre sarebbero prive di riscontri 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art 74, comma 1, d.P.R. cit. (così il ricorso) e di quella prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. Il tema attiene al riconosciuto ruolo direttivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. L'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui si è attribuito all'intervento dell'indagato nella vicenda relativa alla lite tra due nuclei fannigliari contrapposti, sfociata in un conflitto a fuoco nei pressi del luogo controllato da IC, uno schema comportamentale tipicamente mafioso. Sostiene il ricorrente che l'intervento del ricorrente sarebbe stato accidentale, atteso che il ruolo di intercessione sarebbe stato in realtà svolto da un altro soggetto (NC EP) il quale non sarebbe stato affiancato dall'odierno indagato che non sarebbe mai intervenuto prima della sparatoria: NC avrebbe contattato il ricorrente solo per assumere informazioni dopo la sparatoria. 2 Sarebbe viziata l'ordinanza anche nella parte in cui ha ritenuto provata la detenzione di un'arma da parte dell'indagato durante l'episodio relativo alla discussione avuta da questi con tale AG VI;
si sostiene che l'incontro fu casuale e causato da pregressi debiti. La motivazione sarebbe viziata anche nella parte in cui ha attribuito all'indagato il ruolo di garante nei riguardi del sovraordinato NC, quanto all'attività di tale De UC che svolgeva la riffa nelle vie del quartiere. 3. Sono stati presentati motivi nuovi. 3.1. Con il primo si approfondiscono le questioni relative alla partecipazione dell'indagato alle due associazioni. 3.2. Con il secondo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. che, secondo l'indagato, non sarebbe configurabile in casi di concorso tra i due reati associativi. In caso di sodalizio unico con plurali finalità, la struttura organizzativa per operare nel settore degli stupefacenti, realizzerebbe il programma della associazione da tutti condiviso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. 3 Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Míccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 3. Il Tribunale del riesame ha ricostruito con chiarezza, senza contraddizioni e con un percorso argomentativo logico, la genesi e lo sviluppo investigativo del procedimento, le fonti di prova poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SS UC, intraneo alla famiglia di TA Nuova, e IP Di AR puntualmente riportate nella ordinanza (cfr. pag. 8-9-10), riscontrate dagli esiti delle conversazioni intercettate. Si è fatto riferimento alla struttura del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacente, alle dinamiche criminali sottostanti la gestione delle piazze di spaccio, alla organizzazione del gruppo, alla riscossione dei rispettivi proventi, alla esistenza di una cassa comune, al ruolo ricoperto dall'indagato- gestore della vendita di sostanza stupefacente in una piazza di spaccio secondo le regole imposte dai vertici del mandamento mafioso ed elemento di raccordo tra i vertici e gli spacciatori da strada - al rapporto del gruppo con la famiglia mafiosa di riferimento, alla esistenza di una gerarchia interna, alla sussistenza delle contestate circostanze aggravanti. Si è descritto il concreto operare di IC nella gestione della piazza di spaccio ed il suo rapportarsi con esponenti di primissimo piano del sodalizio. Non diversamente, quanto alla imputazione di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, il Tribunale ha spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria facendo riferimento non solo al coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche mafiose che avevano condotto IC, insieme a NC, ad intervenire per comporre i contrasti fra due nuclei familiari contrapposti (Gargano e Giordano), 4 culminati in un conflitto a fuoco avvenuto proprio nei pressi della zona controllata dal ricorrente, ma anche all'opera di mediazione, personalmente condotta da Piscpicia, affinchè NC autorizzasse tale De UC ad esercitare sul territorio controllato il gioco della riffa. 4. Rispetto a tale quadro di riferimento i primi due motivi di ricorso e i motivi aggiunti rivelano la loro strutturale inammissibilità. 4.1. Il primo motivo, relativo al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è inammissibile per genericità non essendo stato dedotto nulla di specifico rispetto alla motivazione della ordinanza impugnata con la quale il ricorrente obiettivamente non si confronta, essendosi sostanzialmente limitato ad affermare che non vi sarebbero gravi indizi perché, diversamente da quanto affermato da un collaboratore di giustizia, non sarebbe stato provato che anche il padre dell'indagato gestisse la piazza di spaccio ereditata da IC. 4.2. Non diversamente è inammissibile il secondo motivo perché del tutto aspecifico, quanto al ruolo assunto dal ricorrente all'interno del sodalizio, e obiettivamente silente - ad di là del titolo del motivo - sulla configurabilità, rispetto all'art. 74 d.P.R. cit., della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Tale genericità rende inammissibile anche il motivo aggiunto sul tema dell'aggravante, atteso che l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L, Rv. 278387). 5. E' inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, relativo al giudizio di gravità indiziaria relativo al reato di partecipazione all'associazione mafiosa, perché, quanto al coinvolgimento di IC nella mediazione mafiosa, articolato sul presupposto di una diversa ricostruzione fattuale e sulla valorizzazione del significato probatorio di atti contenuti in informative di polizia, non richiamati o richiamati in modo del tutto generico. Né l'indagato si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata quanto al tema della interlocuzione di IC con NC per autorizzare De UC sul territorio mafioso ad esercitare la riffa. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. 5
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 1'19 gennaio 2023.