Sentenza 8 febbraio 2017
Massime • 1
È inutilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., quando l'imputato o il suo difensore abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato e questi vi si sia per libera scelta sottratto, sussistendo in tal caso la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, è utilizzabile detta testimonianza laddove sia mancata la richiesta difensiva di esame del coimputato, poichè in tale ipotesi non ci si potrà dolere della mancata assunzione di prove non richieste).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2017, n. 13060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13060 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2017 |
Testo completo
1 3060-1 7 DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 17 MAR 2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 355/2017 MAURIZIO FUMO -Presidente - REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.21568/2016 TO SETTEMBRE GIUSEPPE DE MARZO -Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO TO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/12/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI Мамето che ha concluso per l'annu sense inno I' Aw Basque Es - Udito sortitu 20 Qu ile in deel. Au he concin Ame Je we quece pur 122 соshme что че 1822 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/12/2015 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato NT IO alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile, quale amministratore di fatto della Cooperativa Agricola Nuova Agricoltura a r.l., di fatti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva che avevano cagionato un danno di rilevante gravità.
2. Nell'interesse dell'imputato sono stati proposti due ricorsi per cassazione.
3. Il ricorso proposto dagli avv. Pasquale Coppola e Amerigo Festa è affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, che investe anche l'ordinanza istruttoria del 22/12/2015, si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 191 e 526 cod. proc. pen., all'art. 6 della Convenzione per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'art. 111 Cost. Rilevano i ricorrenti: a) che, a fronte dello scritto fatto pervenire al curatore da AM NO, amministratore unico sino al 18/04/1997 e successivamente liquidatore della cooperativa, il quale aveva indicato il IO come il dominus di quest'ultima, il pubblico ministero e la difesa avevano chiesto l'esame e il controesame del NO, il quale era, tuttavia, rimasto contumace;
b) che, in secondo grado, con la citata ordinanza, la Corte d'appello aveva disatteso la richiesta della difesa di escutere il NO ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., ritenendo superflua siffatta integrazione;
c) che, in definitiva, l'affermazione di responsabilità del ricorrente era stata fondata sulle dichiarazioni di un soggetto che la difesa non aveva avuto la possibilità di esaminare.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta mancata acquisizione di una prova decisiva, in riferimento agli artt. 495 e 603 cod. proc. pen., rilevando che il NO non aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe potuto ottenerne la presenza, ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen.
3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 125 e 603 cod. proc. pen., in quanto il generico riferimento alla superfluità della richiesta probatoria non dava conto delle ragioni che sorreggevano la ritenuta assenza di decisività dell'istanza.
4. Il ricorso proposto dall'avv. Amerigo Festa è affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamenta mancanza di motivazione, in relazione al primo motivo d'appello, con il quale si erano indicate circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza delle ritenute distrazioni. 1 4.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione per omesso esame dei motivi di appello, con i quali si sottolineava l'assenza di riscontri alle dichiarazioni del NO, quanto al ruolo di amministratore di fatto del pena di IO, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 195 e 238-bis cod. proc. pen., per l'utilizzo di dichiarazioni de relato e di un decreto applicativo di misura di prevenzione non irrevocabile.
4.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza dell'art. 219, comma primo, I. fall., per avere la Corte territoriale attribuito rilievo, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, all'entità dello stato passivo anziché al pregiudizio provocato dai singoli fatti distrattivi. Con distinta articolazione si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione. 5. È pervenuta memoria con la quale l'Avv. Festa ha rappresentato l'assoluta impossibilità di comparire all'udienza di discussione per ragioni di salute. Tuttavia, l'Avv. Coppola, nel corso della medesima udienza, ha rappresentato che il primo aveva rinunciato alla richiesta di rinvio e lo aveva delegato come sostituto. Considerato in diritto 1. Occorre preliminarmente esaminare, per ragioni di ordine logico, la questione della prescrizione dei reati ritenuti in sentenza, che, tuttavia, non è ancora maturata. L'ordinario termine di diciotto anni e nove mesi (artt. 157, comma primo, e 161, comma secondo, cod. pen.), decorrente dalla data della dichiarazione di fallimento del 22/01/1998 e, pertanto, destinato a spirare il 22/10/2016, deve, infatti, essere aumentato: a) di 287 giorni, intercorrenti tra il 18/02/2014 e il 02/12/2014 (rinvio per adesione dei difensori alla proclamata astensione dalle udienze); b) di altri 164 giorni, in ragione del rinvio disposto dal 02/12/2014 al 15/05/2015, giacché uno dei difensori aveva un impedimento professionale, mentre il codifensore aveva solo rappresentato l'esigenza di partecipare a una conferenza organizzata dalla Missione permanente della Stato di Sao Tome e Principe presso le Nazioni Unite;
c) di 109 giorni in primo grado, in ragione della sospensione di 60 giorni disposta all'udienza del 24/10/2007, in considerazione del mancato rilievo di un precedente impedimento del difensore del ricorrente, e dei 49 giorni correlati al rinvio dal 09/03/2009 al 27/04/2009, per impedimento del difensore. Si giunge, in tal modo, ad un totale di 560 giorni, con la conseguenza che la prescrizione maturerà il 05/05/2018. 2. Esaminando, in primo luogo, le doglianze articolate nei tre motivi del ricorso proposto da entrambi i difensori, si osserva che assume carattere assorbente la 2 questione della utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato del quale la difesa del ricorrente aveva chiesto l'esame sin dal primo grado. In realtà, come già chiarito da questa Corte, è certo utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, anche la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie rese da un coimputato non comparso al dibattimento e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 1. fall.; né peraltro, sussiste, qualora l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato, la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., in quanto, in tal caso il dichiarante non si è per libera scelta volontariamente sottratto all'esame. Invero, la regola dettata dall'art. 526 cod. proc. pen., preordinata ad assicurare la piena esplicazione del principio del contraddittorio, non ha carattere assoluto, ma è rimessa alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le prove da introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersi della mancata assunzione o escussione di prove non richieste (Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014 - dep. 27/01/2015, Tusa, Rv. 26223001). Ma, appunto, nel caso di specie, la difesa ha chiesto sia in primo che in secondo grado di ascoltare il NO. Ne discende che le dichiarazioni rese da quest'ultimo al curatore, sia oralmente che attraverso uno scritto, avrebbero potuto essere utilizzate, ai fini della decisione, solo a condizione che la difesa avesse avuto la possibilità di esaminare il coimputato, nell'esercizio del fondamentale diritto di contribuire, nel contraddittorio, alla formazione della prova. Tale soluzione è coerente con gli approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha avuto modo di chiarire, con la decisione del 20/04/2006, Carta c. Italia, che: a) in generale, i paragrafi 1 e 3, lett. d) dell'art. 6 della Convenzione impongono di concedere all'accusato un'occasione adeguata e sufficiente per contestare una testimonianza a carico e di G interrogarne l'autore, al momento della deposizione o successivamente (§ 48); b) l'esistenza di norme che consentono di utilizzare, per la decisione sulla fondatezza dell'accusa, le dichiarazioni pronunciate prima del dibattimento dai coimputati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere non può privare l'imputato del diritto di esaminare o di fare esaminare in contraddittorio qualsiasi elemento di prova sostanziale a carico (§ 51). Èappena il caso di osservare che, in senso contrario, non si pone Sez. 5, n. 32388 del 03/03/2015, Setti, Rv. 26425501, la quale, per quanto è dato desumere dalla motivazione: a) si è occupata del distinto problema dell'ammissibilità della deposizione del curatore sulle dichiarazioni accusatorie a lui rese da un coimputato non comparso al dibattimento e trasfuse dallo stesso 3 curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., ciò che non è in discussione nella presente sede;
b) ha colto nella sentenza impugnata ulteriori significativi indici sintomatici del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente. Ugualmente in una diversa prospettiva si colloca Sez. 5, n. 27898 del 28/04/2016, Caniglia, Rv. 26725801, che ha affrontato la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese al giudice delegato, in assenza del difensore e degli avvertimenti di cui agli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. Ma, nella specie, viene in rilievo un problema affatto diverso. Innanzi tutto quello della verifica in contraddittorio delle dichiarazioni e, in secondo luogo, quello dei criteri di valutazione delle stesse, quando provengano da un coimputato o da un imputato di reato connesso o collegato, alla luce delle regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (v., al riguardo, Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 26381901). L'ampio utilizzo delle dichiarazioni del NO nella sentenza di primo grado, la cui motivazione viene recepita dalla decisione impugnata, impone, pertanto, l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle restanti censure del ricorso in esame.
3. Del pari fondate sono le prime due doglianze del secondo ricorso sopra menzionato, anch'esse esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, dal momento che il richiamo della sentenza impugnata alle argomentazioni del giudice di primo grado e l'ampio ricorso a formule di stile finiscono per lasciare senza risposta alcuna le articolate censure prospettate dalla difesa nell'atto di appello. Al riguardo, va ribadito che è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi per relationem, limitandosi a richiamare quest'ultima (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M, Rv. 25966601; v., anche, Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013 - dep. 12/02/2014, Balzamo e altri, Rv. 25931601).
4. L'accoglimento delle sopra indicate censure comporta l'assorbimento della questione posta, con la prima articolazione del terzo motivo del secondo ricorso, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma primo, I. fall.
5. In conseguenza, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 08/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Maurizio Fumo esuizi-my