Sentenza 3 marzo 2015
Massime • 1
È utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie rese con una missiva da un coimputato non comparso in dibattimento e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta e diritto al silenzio dell’imputatoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 19 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2015, n. 32388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32388 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - del 03/03/2015
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 763
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 27604/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE ED, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Ancona il 31.10.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 31.10.2013 la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Pesaro, in data 1.12.2010, aveva condannato SE ED alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in quanto ritenuta responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, commessi attraverso le condotte specificamente indicate nei capi B) e C) dell'imputazione, in relazione al fallimento della società "TEL-SOCCORSO s.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Pesaro il 5.8.2005, di cui l'imputata era amministratrice di fatto.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la SE, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Francesco Scaloni, del Foro di Ancona, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 191, 526, 513 e 237 c.p.p.; la questione sollevata dal difensore della ricorrente investe la prova del ruolo di amministratrice di fatto attribuito alla SE, che la corte territoriale, uniformandosi alla decisione del giudice di primo grado, deduce sulla base di un atto, una lettera che il coimputato RI aveva inviato al curatore fallimentare, in vista del colloquio ante relazione L. Fall., ex art. 33, che non poteva essere acquisito e di cui, dunque, non poteva essere data lettura, non trattandosi di dichiarazione ovvero di testimonianza resa innanzi al curatore fallimentare e da quest'ultimo trasfusa nella relazione fallimentare, essendosi, peraltro, il RI sottratto ad ogni confronto con la difesa sul contenuto di tali dichiarazioni;
ne' l'acquisizione e l'utilizzazione a carico della SE può essere ammessa ai sensi dell'art. 237 c.p.p., che, comunque, non consente, pena la violazione dell'art. 513 c.p.p., comma 1, l'utilizzazione erga alios del contenuto del documento proveniente da un imputato in assenza del consenso della persona cui si riferiscono le dichiarazioni accusatorie;
d'altro canto, sempre al fine di contestare la qualifica di amministratore di fatto, la ricorrente lamenta la manifesta illogicità e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare che gli stessi testi escussi in dibattimento, vale a dire il curatore fallimentare e l'agente della polizia tributaria che ha svolto le indagini, come sottolineato dalla stessa corte di appello, hanno affermato di non avere raccolto elementi tali da poter affermare che la SE abbia svolto il ruolo di amministratore di fatto della fallita.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Il tema sottoposto all'attenzione di questa Corte attiene non alla sussistenza delle condotte materiali integranti i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale contestati alla SE nei capi B) e C) dell'imputazione come commessi in concorso con RI MA, amministratore unico e liquidatore della società fallita, condotte che la ricorrente non contesta specificamente, ma, piuttosto, alla possibilità di affermare la responsabilità per tali delitti dell'imputata per il ruolo da essa svolto di amministratrice di fatto della "TEL-SOCCORSO", che, ad avviso della ricorrente, non può ritenersi provato, in quanto, da un lato, non sarebbe utilizzabile quanto riferito al riguardo dal RI in una lettera inviata al curatore fallimentare, dall'altro, come si è detto, lo stesso curatore fallimentare e l'agente della polizia tributaria che ha svolto le indagini non si sono espressi con certezza in ordine al ruolo di amministratore di fatto rivestito dalla SE. Orbene, quanto al primo rilievo, va osservato che da tempo la giurisprudenza di legittimità si è espressa sul valore probatorio da attribuire alla relazione del curatore fallimentare ed alle dichiarazioni provenienti da coimputato non comparso al dibattimento raccolte dal curatore nell'esercizio del suo ufficio. È stato affermato, in particolare, che le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, poiché gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società. Ne consegue che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare (cfr. Cass., sez. V, 9.6.2004, n. 39001, rv. 229330; Cass., sez. F, 26.7.2013, n. 49132, rv. 257650). Si è, altresì, rilevato, che è utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie a lui rese da un coimputato non comparso al dibattimento e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi della L. Fall., art. 33, (cfr. Cass., sez. 5^, 18.1.2011, n. 15218, rv. 249959; Cass., sez. 5^, 6.10.2014, n. 4164, rv. 262172). Appare, dunque, del tutto corretta la decisione della corte territoriale di utilizzare la lettera trasmessa via fax al curatore fallimentare dal RI, in cui quest'ultimo dichiarava di non avere mai svolto attività di gestione della società fallita, avendo egli accettato la carica di amministratore della "TEL-SOCCORSO" a titolo di mera cortesia, a tanto sollecitato dalla SE, alla quale era legato da un rapporto di amicizia (cfr. p. 7 della sentenza oggetto di ricorso).
Il documento, infatti, il cui contenuto è confluito nella relazione L. Fall., ex art. 33, (cfr. p. 10 della sentenza impugnata), costituisce una delle componenti della prova documentale, unitariamente considerata, costituita, per pacifica giurisprudenza, dalla suddetta relazione e come tale andava valutata;
inoltre sul suo contenuto dichiarativo, nel contraddittorio tra le parti, ha deposto il curatore fallimentare, che, come si è detto, può legittimamente testimoniare sulle dichiarazioni a lui rese da un coimputato non comparso al dibattimento e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi della L. Fall., art. 33, non essendovi alcun motivo per cui tale principio non debba trovare applicazione al caso in cui le dichiarazioni del coimputato siano rese da quest'ultimo con atto scritto indirizzato al curatore, piuttosto che oralmente.
Nè va taciuto che la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, facendo corretto uso dei criteri in tema di prova logica, ha individuato anche ulteriori elementi sintomatici del ruolo di amministratore di fatto della società fallita svolto dalla SE e della natura meramente formale dell'investitura del RI, rappresentati: 1) dalla circostanza che l'imputata detenesse le scritture contabili della società, consegnate a distanza di più di un anno dalla dichiarazione di fallimento, benché non rivestisse più la qualifica di amministratrice ed avesse ceduto le sue quote al RI;
2) dalla nomina del RI, quale amministratore di diritto della società, con trasferimento a quest'ultimo di tutte le quote sociali della SE, effettuata, il 25 settembre del 2001, pochi mesi prima della messa in liquidazione della società, nomina priva di una concreta giustificazione, essendo intervenuta a ridosso della messa in liquidazione, evidentemente già programmata, se non nell'ottica del tentativo di addossare al RI, in qualità di amministratore di diritto, ogni responsabilità in ordine alle vicende sociali;
3) dalla cessione a prezzo infimo dei beni mobili e strumentali della società ad un ex dipendente, il quale li aveva, successivamente, trasferiti ad un'associazione di volontariato ("Associazione Volontari Ester Pasotti - Servizio Assistenza Telesoccorso"), formata dalle originarie socie della società fallita, SE ED e GA VA, che aveva sede negli stessi locali della "TEL-SOCCORSO".
Siffatti elementi, in uno con le dichiarazioni del RI, di cui costituiscono un'evidente conferma, delineano il ruolo di amministratore di fatto della "TEL-SOCCORSO", svolto dalla SE, vero dominus della società, da lei gestita in modo non episodico od occasionale, ma sulla base di una ben precisa strategia incidente sulla vita della società stessa, in quanto volta a depauperarne il patrimonio, impedirne la ricostruzione della consistenza patrimoniale e del movimento degli affari e, non da ultimo, a creare uno "schermo protettivo", con la nomina del RI, che, sotto il profilo logico, non trova razionale giustificazione se non nel senso innanzi indicato.
Ciò spiega anche per quale motivo la SE possa essere considerata amministratore di fatto pur mancando la constatazione, da parte del curatore fallimentare e dell'agente di polizia tributaria incaricato delle indagini, di concreti atti di gestione della società, inattiva a partire dal 2001, da parte della SE, trattandosi, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, di un elemento inidoneo, di per sè, ad escludere la configurabilità di tale ruolo in capo all'imputata (cfr. p. 8 della sentenza della corte di appello), che si desume, invece, dalla valutazione logica ed unitaria di tutte le circostanze di fatto in precedenza indicate. Tale conclusione appare del tutto conforme all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta, come nel caso in esame, da congrua e logica motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5^, 20.6.2013, n. 35346, rv. 256534), non essendo revocabile in dubbio che le scelte assunte dalla SE sulla vita della "TEL-SOCCORSO" sono evidente manifestazione del potere direttivo da lei esercitato sull'esistenza stessa della società.
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015