Art. 19.
Il secondo comma dell'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
"Ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi, di cui alle seguenti lettere:
A) qualita' fisiche, qualita' morali e di carattere;
B) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
C) qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;
D) esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemerenze di servizio e di guerra".
Il secondo comma dell'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
"Ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi, di cui alle seguenti lettere:
A) qualita' fisiche, qualita' morali e di carattere;
B) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
C) qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;
D) esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemerenze di servizio e di guerra".