Sentenza 7 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2004, n. 25300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25300 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 07/05/2004
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 730
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 48448/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF OL;
avverso l'ordinanza 22/10/2003 del tribunale di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. E. Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore Avv. Gaito, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 ottobre 2003 il tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza del g.i.p. locale che il 7 ottobre 2003 aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di LF AF in ordine alle imputazioni di associazione di tipo mafioso finalizzata al riciclaggio di proventi illeciti (capo 21), all'usura (capo 15), all'estorsione, alla truffa ed alla bancarotta.
Ha annullato l'ordinanza in relazione al capo 40 (concorso in usura pluriaggravata).
Ricorre FF, esponendo tre motivi e presentando motivi nuovi con i quali ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. 1) Con il primo rappresenta l'inutilizzabilità degli atti d'indagine ex art. 407 cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine di loro durata massima in relazione agli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen.. L'indagine de qua aveva avuto inizio con l'iscrizione di EN LE nel registro delle notizie di reato il 15 settembre 2000. Il termine massimo scadeva il 15 marzo 2001. Il 29 marzo 2001 il g.i.p. prorogava il termine fino al 30 ottobre 2001. Tale proroga era illegittima, poiché la sospensione di quarantacinque giorni per il periodo feriale non era applicabile, poiché essa è esclusa dall'art. 240 bis del decreto legislativo n. 271 del 1989 per i reati di criminalità organizzata o similare ed a tutti quelli ai quali è immanente un piano organizzativo per l'attuazione di un programma criminoso indeterminato e per quelli ad esso connessi. Ne deriverebbe l'inutilizzabilita di tutti gli atti compiuti tardivamente. Il mancato rispetto del termine determinerebbe altresì la decadenza del pubblico ministero dal potere d'esercitare l'azione penale e l'intervento del procuratore generale.
Aggiunge che la richiesta di proroga deve pervenire al g.i.p. prima della menzionata scadenza;
quando, invece, lo stesso è interamente decorso il g.i.p. può soltanto fissare un termine di dieci giorni per la formulazione delle richieste del p.m..
Osserva che l'assunto del tribunale, secondo cui egli sarebbe stato iscritto nel registro delle notizie di reato il 14 marzo 2001, omette di considerare che, qualora la tardiva iscrizione del nome dell'indagato determina una violazione del diritto di difesa, ricorre l'ipotesi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.. Contesta l'interpretazione secondo cui il ritardo determinerebbe soltanto sanzioni di carattere disciplinare.
La questione sollevata dalla difesa in questa sede è infondata per due motivi.
Innanzi tutto essa è priva di specificità, in quanto il ricorrente non ha indicato quali atti sarebbero inficiati dalla asserita inutilizzabilità e quali di questi ultimi siano rilevanti ai fini della presente decisione.
Va, poi, precisato che le questioni attinenti alla proroga del termine delle indagini, disciplinata dall'art. 406 cod. proc. pen., vanno proposte dall'indagato nello specifico procedimento incidentale, all'uopo previsto dalla menzionata statuizione. Esse non possono essere surrettiziamente introdotte in quello de liberiate, dovendo, in questa sede, il tribunale del riesame e le parti conformarsi alle decisioni definitivamente assunte sulla proroga e conseguentemente utilizzare gli atti assunti successivamente alla sua applicazione (in senso conforme Cass. sez. 5^, sentenza n. 2666 del 24/06/1996 c.c. 29/05/1996 rv. 205516, rie. Bianco) 2) Con il secondo motivo rappresenta l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Egli, rileva, secondo la stessa tesi d'accusa, avrebbe avuto un ruolo secondario. La sua condotta, pertanto, già poteva essere riqualificata come concorso esterno o favoreggiamento personale aggravato. Al limite, sostiene, si potrebbe soltanto ritenere che egli attui più volte reati fine.
Ricorda che questa corte ha sempre escluso che esistesse nel territorio di Roma un'associazione di tipo mafioso radicata nel territorio. Nel provvedimento impugnato la "mafiosità" del sodalizio sarebbe stata presunta: mancherebbe la prova del collegamento generico tra forza d'intimidazione e vincolo associativo, non essendo sufficiente che da taluni atti d'intimidazione derivi una condizione d'assoggettamento e di omertà: per la configurabilità del reato de quo sarebbe necessario che il sodalizio già sia dotato di questa capacità. Afferma che l'inizio nella stessa zona di un'attività autonoma da parte di RO SC dimostrerebbe tale tesi, poiché diversamente questa "insubordinazione" sarebbe stata "soffocata senza indugio".
Conclude rilevando che la telefonata riportata dal tribunale riguarda soggetti non attinti dal provvedimento cautelare e fatti estranei alle imputazioni.
Il motivo è infondato (in parte anche inammissibile). Il tribunale ha adeguatamente argomentato sul carattere mafioso dell'associazione, dimostrando che i numerosi atti d'intimidazione hanno creato un clima di soggezione e di omertà (tanto che alcune persone offese non hanno neppure collaborato con gi inquirenti). Nè pregresse decisioni di specie, adottate da questa corte, possono avere incidenza nel diverso presente procedimento, fondato su fatti differenti. In particolare l'assunto difensivo secondo cui l'area della città di Roma non possa essere sede di organizzazioni criminali di tipo mafioso è affermazione apodittica, priva di concreto significato, in presenza di fatti, indubbiamente gravi, come quelli attuali.
Nè va trascurato di rilevare che nella vicenda de qua s'ipotizza l'esistenza di una associazione di "tipo" mafioso: in altri termini essa ha caratteristiche simili ma non identiche a quelle di più antica costituzione in aree storicamente colpite da questo fenomeno. L'associazione di "tipo" mafioso si connota legislativamente per l'esistenza:
- della "forza d'intimidazione" derivante dal vincolo;
- della condizione d'assoggettamento e di omertà che esso determina;
- della gestione o del controllo di attività economiche per realizzare profitti o vantaggi ingiusti;
La relazione con uno specifico territorio è implicita nella sua costituzione e nel suo esercizio ma non è indispensabile che abbia una precisa estensione, non essendo tale requisito previsto dalla norma in esame. Ne deriva che l'associazione radicata in una determinata area non deve investirla nella sua intera estensione, potendo riguardare anche quartieri o anche superfici più ristrette. In particolare nell'ipotesi in cui l'attività criminale si svolge in una città di medie o rilevanti dimensioni non deve riguardarla in ogni sua parte ma può essere riferibile anche a zone modeste:
fondamentale è, invece, che il sodalizio presenti le connotazioni innanzi descritte e che la capacità invasiva si estrinsechi nei rapporti che s'instaurano con i soggetti che svolgono l'attività investita dal controllo del gruppo criminale.
Tali associazioni, d'altronde, assumono caratteristiche diverse a seconda del momento nel quale svolgono la loro attività e del territorio nel quale operano.
Basterà all'uopo ricordare la storia della camorra napoletana degli ultimi trenta anni, per evidenziare quali mutamenti essa ha subito, passando da notissime organizzazioni criminali militarmente strutturate, come quelle degli anni settanta ed inizi ottanta, a quelle attuali, estremamente frazionate e diversamente costituite sul territorio, in una composizione così detta "a macchia di leopardo". Ne deriva che questo dato nel tempo sta perdendo la sua pregnante rilevanza, occorrendo adeguare la giurisprudenza alla mutata realtà effettuale e non meramente ipotetica o virtuale, pur se compatibilmente con il dettato normativo.
Irrilevante è "l'episodio SC", poiché la "mancata repressione della sua presunta ribellione" non dimostra affatto che non esista un'organizzazione criminale, che può avere preferito ignorare la vicenda per molteplici ragioni, nella sicurezza della propria forza. In ogni caso la censura attiene a valutazioni di merito, come quella in ordine alle telefonate intercettate (tra l'altro priva di specificità) che non possono essere prospettate in Cassazione. 3) Con il terzo motivo chiede dichiararsi la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 292 comma 2^ lettere c) e c-bis) cod. proc. pen., poiché il g.i.p. avrebbe dovuto indicare i motivi per i quali gli indizi individuati assumevano rilevanza e non limitarsi a richiamare genericamente le operazioni d'intercettazione telefonica senza alcuna valutazione ed avrebbe dovuto, inoltre, esaminare le singole posizioni;
il tribunale, poi, avrebbe dovuto censurare tali carenze, in presenza di un soggetto sostanzialmente incensurato la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare per mancanza di esigenze cautelari, previa nuova qualificazione del capo d'imputazione relativo all'art. 416 bis la riforma dell'ordinanza ai sensi dell'art. 309 in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., sussistendo sproporzione tra la misura adottata e le esigenze cautelari individuabili in modo residuale.
Da ultimo espone che versa in stato di menomazione fisica per un gravissimo incidente stradale, tale da scongiurare qualsiasi ipotesi di reiterazione.
Il terzo motivo è infondato.
La sua prima parte non corrisponde alla verità processuale, poiché il tribunale ha svolto sufficienti considerazioni (pag. 12 del provvedimento impugnato) con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sinteticamente evidenziati ed apprezzati in modo logico. Va, inoltre, osservato che il richiamo all'ordinanza impositiva della custodia cautelare non integra ma completa in modo pieno la motivazione adottata dal tribunale. Nè può dolersi il ricorrente dell'utilizzo di tale tecnica espositiva, poiché, da un lato, il tribunale ha valutato in modo autonomo gli elementi evidenziati dal g.i.p. e, dall'altro, deve ribadirsi che nell'ipotesi in cui il provvedimento del primo giudice sia particolarmente dettagliato, il giudice del riesame non deve minuziosamente ripercorrere le precedenti argomentazioni con un'attività processuale del tutto formale ed inutile, non essendovi nulla da aggiungere o precisare ulteriormente.
La richiesta di revoca per carenza di esigenze cautelari è fondata sul presupposto logico dell'insussistenza degli indicati gravi indizi del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., la cui affermazione, invece, rendere non necessaria una specifica motivazione sul tema. Essendo stato ritenuto infondato il presupposto logico dell'istanza difensiva, consegue che la stessa va respinta.
La questione della menomazione fisica attiene a considerazioni di fatto non deducibili in sede di legittimità.
Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 bis, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1^ ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2004