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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11908 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 10682/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona EL giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10682 EL Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi ELl'anno 2021 e vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto in Ercolano (NA) il Per_1
13/11/2009, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Giovanni Zara ed elettivamente domiciliati presso lo studio ELl'avv.to Valentina De Pascale sito in Napoli, alla Via Marco Pacuvio n. 33, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
nato ad [...] il [...] e Persona_2 detenuto presso la casa circondariale di Asti, nato a CP_1
RE EL GR (NA) il 29/11/1981 e detenuto presso la casa circondariale de L'Aquila e nato a [...] il Persona_3
09/05/1982 e detenuto presso la casa circondariale di Frosinone;
-CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: risarcimento danni da morte EL congiunto;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c. al 16/09/2025 il procuratore di parte attrice: “si riporta a tutti i documenti ed agli scritti difensivi già versati in atti
e chiede che la causa venga rimessa in decisione, con i temini ex art. 190 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
e , la prima in qualità di madre e i secondi in qualità di
[...] Parte_3 fratelli EL de cuius , hanno convenuto in giudizio, innanzi Persona_1 all'intestato Tribunale, , e Persona_2 CP_1 Per_3
esponendo: - che , benché innocente ed estraneo ad
[...] Persona_1 ogni ambiente mafioso, il 13 novembre 2009 veniva ucciso da cinque colpi di arma da fuoco in Ercolano da parte di soggetti appartenenti al clan mafioso
; - che i fatti per come sopra riportati venivano accertati dalla Controparte_2 sentenza n.18/2017 ELla Corte d'Assise di Napoli e dalla sentenza n.
3467/2016 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. G.I.P.; - che, in particolare, la Corte d'Assise di Napoli nella sentenza n. 18/2017, versata in atti, aveva accertato che “non rientrava assolutamente in alcun Persona_1 organigramma di clan camorristici, tant'è vero che fin da subito si pensò che fosse stato un tragico errore EL killer” e che “ non era assolutamente legato
a clan camorristici, era incensurato e EL tutto sconosciuto alle forze ELl'ordine”; - che un'auto molto simile a quella condotta da era in Per_1 uso di , vittima designata ELl'omicidio; - che la predetta sentenza Persona_4
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aveva condannato per l'omicidio di e Persona_5
alla pena detentiva nonché a risarcire i danni agli odierni Persona_3 istanti, costituitisi parte civile nel giudizio penale;
- che la sentenza n.
3467/2016 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. G.I.P. aveva condannato per l'omicidio di;
- che la sentenza n. Persona_6
18/2017 era, poi, stata confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli con la sentenza n. 24/2019, versata in atti;
- che sia la sentenza n. 24/2019 ELla Corte d'Assise d'Appello di Napoli che la sentenza n. 3467/2016 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. G.I.P. erano divenute irrevocabili;
- che il tragico evento che aveva portato alla morte EL prossimo congiunto degli attori aveva inciso in maniera considerevole sulla sfera personale degli stessi.
Tutto ciò premesso gli istanti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, in forza ELl'accertamento dei fatti di causa cristallizzato nelle sentenze penali n. 24/2019 ELla Corte d'Assise d'Appello di Napoli e n.
3467/2016 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. G.I.P., la condanna dei convenuti, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dagli stessi subiti, sia iure proprio che iure hereditatis, in conseguenza ELla morte EL loro prossimo congiunto, vinte le spese di lite.
All'esito ELla prima udienza il precedente G.I. con provvedimento reso in data 12/10/2021 ha dichiarato la contumacia di tutti i convenuti ed ha, poi, assegnato, su richiesta degli attori, i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c.
Subentrata nelle more EL giudizio l'attrice nella gestione EL ruolo ed espletata la prova orale, la causa è stata riservata in decisione all'udienza EL
16/09/2025 previa concessione agli attori dei termini per il deposito ELla sola comparsa conclusionale.
La domanda degli attori è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
In primo luogo osserva il Tribunale che risulta accertato dalle sentenze penali depositate in atti dalla difesa di parte attrice la responsabilità di
, e per concorso in Persona_2 CP_1 Persona_3
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omicidio nell'uccisione di avvenuta in Ercolano, alla via Persona_7
Del Mare, il 13 novembre 2009, alle ore 15:00 allorquando lo stesso, nel mentre era alla guida ELla sua Suzuki Swift, veniva ucciso da 5 colpi di arma da fuoco di pistola calibro 9 mm (cfr. sentenza n. 3467/2016 emessa dal
Tribunale di Napoli – Sez. G.I.P. e sentenza n. 24/2019 ELla Corte d'Assise
d'Appello di Napoli depositate in atti).
Risulta, pertanto, accertato, con sentenze passate in giudicato che i convenuti contumaci sono responsabili ELl'uccisione di . Persona_7
Occorre a questo soffermarsi sulle poste risarcitorie richieste dagli attori.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni iure hareditatis la stessa non può trovare accoglimento.
Nello specifico gli attori hanno richiesto il risarcimento EL danno biologico terminale e morale terminale subito dal loro congiunto.
E' noto che, secondo l'orientamento oramai costante ELla Suprema
Corte di Cassazione, cui questo Tribunale intende dare continuità, il danno biologico terminale è inteso come “il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione;
tale danno, anche se temporaneo,
è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo ELla permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione ELla gravissima offesa all'integrità personale ELla vittima, ed è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza ELle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Sez. 3, sentenza n. 7923 EL 23/03/2024, Rv.
670457 - 02, cit.; Sez. 3, ordinanza n. 21837 EL 30/08/2019, Rv. 655085 -
01)” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 33009 EL 17/12/2024 (Rv. 673107 -
01)).
Alla luce di quanto esposto alcun danno biologico terminale può essere riconosciuto nel caso di specie considerato che la vittima, attinta da 5 colpi di arma da fuoco, è morta nell'immediatezza EL fatto di reato.
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Per gli stessi motivi non può essere riconosciuto alcun risarcimento anche a titolo di danno morale terminale;
tale tipologia di danno si identifica con la sofferenza psichica provata dalla vittima che si rende conto ELla gravità ELle lesioni e ELla morte imminente. Tale danno viene risarcito dalla giurisprudenza anche in assenza di dolore fisico, se vi è una lucida agonia. Le sentenze lo considerano come un autonomo pregiudizio, diverso dal danno biologico. La prova ELla lucidità ELla vittima è essenziale.
Più nello specifico, in argomento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “solo se il soggetto sia rimasto lucido, ossia consapevole e volitivo per un tempo apprezzabile, si realizza una sofferenza psichica, di massima intensità, anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione EL limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare e dare luogo a danno biologico, che rientra tra i tipi descrittivi EL danno morale nella sua più nuova accezione, ossia come "la lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" (2.3 p.12 ELla sentenza). Infatti, il " danno morale" è una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno ELla quale non sono possibili ulteriori sottodistinzioni, se non con valore meramente descrittivo (2.13, p.19-20 ELla sentenza). Di conseguenza, la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione ELl'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante” (cfr. Cass.
Sez. 3, sent. n. 2564 EL 22/02/2012 (Rv. 621706 - 01))
Applicando tali principi al caso di specie emerge dagli atti dei giudizi penali nei confronti degli odierni convenuti che la vittima è morta nell'immediatezza dei fatti in quanto attinta da colpi d'arma da fuoco;
quindi
è evidente che la stesso non sia rimasto lucido e consapevole per un tempo apprezzabile;
infatti le forze ELl'ordine, giunte sul posto, rinvenivano in auto il cadavere di . Per_7
Vanno, pertanto, rigettate le domande degli attori tese ad ottenere il risarcimento EL danno iure hereditatis.
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Occorre, a questo punto, soffermarsi sui danni richiesti iure proprio.
Quanto al danno patrimoniale la domanda non può trovare accoglimento.
Gli attori hanno, nello specifico, chiesto il risarcimento EL danno sia per le spese funerarie sostenute per il decesso EL de cuius che per lucro cessante avendo perso con la morte di l'apporto economico Persona_7 che lo stesso garantiva al nucleo familiare.
Ebbene, in relazione al risarcimento EL danno per spese funerarie l'orientamento ELla giurisprudenza di legittimità ritiene che “Indubbiamente le spese funerarie costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione ELla precisa entità ELla somma sborsata a tale scopo.” (cfr. Cass. n. 11684 EL 26 maggio
2014). La predetta pronuncia precisa, altresì, che “Occorre tuttavia fornire al giudice i dati da cui desumere almeno approssimativamente í parametri a cui commisurare la liquidazione”.
Ciò posto nel caso di specie gli attori nulla hanno allegato rendendo impossibile al Tribunale operare la liquidazione EL predetto danno.
Parimenti nulla può essere agli attori riconosciuto a titolo di danno da lucro cessante.
Questa voce di danno consegue alla perdita ELle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari.
La Cassazione con l'ordinanza n. 6619 EL 16 marzo 2018 ha fissato alcuni importanti criteri in tema di determinazione EL danno patrimoniale da lucro cessante. Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che “La liquidazione EL danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita ELle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione ELle rendite vitalizie corrispondente all'età EL più giovane tra i due;
per il figlio in base a
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un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base EL calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto ELl'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione EL reddito”.
Dunque, per riconoscere tale voce di danno è imprescindibile indicare e provare il reddito goduto dalla vittima al momento ELla morte detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali ELla vittima o al risparmio.
Tali elementi non si evincono dagli scritti difensivi degli attori i quali non riferiscono nemmeno che attività lavorativa svolgesse la vittima al momento ELl'uccisione né il reddito dallo stesso percepito.
L'unico teste di parte attrice escusso in corso di causa, Tes_1
, cugino EL de cuius, sentito nel corso ELl'udienza EL 4/10/2022, si
[...]
è limitato a riferire che “lavorava per aiutare la famiglia Persona_7 visto che anche mia zia non lavorava;
lui lavorava in un supermercato, ma non ricordo di preciso con quale mansione e poi cantava in occasione di matrimoni e comunioni per arrotondare”.
Sulla sola base di tali generiche indicazioni alcun danno da lucro cessante può essere riconosciuto agli attori.
Gli istanti hanno, poi, richiesto il risarcimento EL danno biologico iure proprio patito in conseguenza EL decesso EL rispettivo figlio e fratello.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento.
Quanto a e nulla le parti hanno Parte_2 Parte_3 allegato e provato in relazione a tale tipologia di danno che come noto ricorre nel caso in cui la perdita EL congiunto abbia determinato nei familiari una lesione ELl'integrità psicofisica medicalmente accertabile.
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Quanto alla madre EL de cuius, risulta depositato in Parte_1 atti un certificato medico rilasciato dall'ASL Napoli 3 Sud in data 12/11/2021 che accerta che la stessa è affetta da “Distimia di grado severo e significativo disturbo cognitivo con compromissione funzionale”.
Ebbene tale unico certificato, successivo di ben 11 anni rispetto alla morte EL figlio, non è idoneo a provare che la patologia di cui l'attrice soffre sia eziologicamente riconducibile alla morte EL figlio.
Pertanto, nulla può essere riconosciuto agli attori a titolo di danno biologico.
Può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento EL danno non patrimoniale patito iure proprio dagli attori, madre e fratelli EL de cuius, per il danno da perdita EL rapporto parentale inteso quale turbamento psichico soggettivo e transeunte identificato con la sofferenza provocata dall'evento dannoso, derivato dalla perdita EL congiunto.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione ELl'intangibilità ELla sfera degli affetti e ELla reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità ELla libera e piena esplicazione ELle attività realizzatrici ELla persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela.
Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza EL bene supremo ELla vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti.
Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili ELla persona umana, non si arresta al solo ambito interno, ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea ELla tutela ELla vita familiare (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Il danno da perdita EL rapporto parentale è stato anche definito come
“quel danno che va al di là EL crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le
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sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere ELla presenza e EL rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa EL genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (così Cass. civ., ord., n. 9196/2018, che richiama Cass. 10107/2011).
Giova, altresì, evidenziare, ai fini ELla liquidazione che il danno morale, il danno da perdita EL rapporto parentale ed il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria - non suscettiva di suddivisione in sottocategorie - EL danno non patrimoniale, nell'ambito ELla quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008).
Si rende necessario, infatti, evitare indebite duplicazioni EL risarcimento pur dovuto EL danno morale e EL danno c.d. dinamico- relazionale costituito dal peggioramento ELle condizioni ed abitudini di vita quotidiana.
Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento ELla
Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà EL risarcimento EL danno non patrimoniale da perdita ELla relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 ELla Convenzione europea dei diritti ELl'uomo e ELl'art. 1 ELla cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento EL pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia EL danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza ELl'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello
"dinamico-relazionale" [...]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva
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EL rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità EL vissuto, nonché alla composizione EL restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età ELla vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione EL trauma e ad ogni altra circostanza EL caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità EL rapporto familiare” (cfr. Cass. civ. n.
9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite, dovendosi dunque ritenere inammissibile la duplicazione EL danno non patrimoniale sia in termini di danno da cd. perdita EL rapporto parentale, sia in termini cd. danno morale.
Sul punto deve, infatti, rilevarsi che "il turbamento psichico da morte
è infatti indennizzato mediante gli importi attribuiti a titolo di risarcimento EL pregiudizio da perdita EL rapporto parentale, voce di danno certamente comprensiva EL lutto patito, conseguenza ordinaria ELla perdita EL congiunto. L'attribuzione di una ulteriore somma per danno "morale" costituirebbe una evidente duplicazione di un risarcimento già riconosciuto"
(cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 6077/2022).
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi che il danno da perdita EL rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma EL combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa
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“per una parte risponde alla tecnica ELla fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica EL comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze EL caso”.
Più precisamente, “l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova EL danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere ELla parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale EL danno medesimo. Quale clausola generale,
l'art. 1226 viene a definire il contenuto EL potere EL giudice nei termini di
"valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione ELla clausola generale ELl'equità in sede di quantificazione EL danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità EL diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione ELla regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione ELle circostanze EL caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (cfr. Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di
Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
10579/2021, corrispondenti all'età ELla vittima primaria e ELla vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità ELla specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie
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concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00 ed € 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini ELla distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita EL parente.
Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento EL danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita, com'è noto, di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare EL correlato diritto e che, nel caso EL nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità EL vincolo familiare e da ogni altra circostanza ut supra ELineata.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione EL danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età ELla vittima primaria e ELla vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e, quindi, possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità ELla relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è, invece, di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” EL danno da perdita EL parente
(stravolgimento ELla vita ELla vittima secondaria in conseguenza ELla perdita) sia gli aspetti cd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore)
e deve essere allegata, potendo, poi, essere provata anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento ELl'intensità e qualità ELla relazione affettiva (lett. "E"), deve, dunque, essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
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Ciò posto, nella specie, deve osservarsi che gli attori hanno fornito adeguata prova EL danno non patrimoniale derivante dalla perdita EL rapporto parentale, attraverso la deposizione testimoniale raccolta nel corso EL presente giudizio, dalla quale è emerso in modo chiaro e convincente la solidità EL legame affettivo la sofferenza conseguente al decesso EL congiunto . Persona_7
Nello specifico il cugino ha riferito al Tribunale che, Testimone_1 avendo il cugino perso il padre da piccolo, aveva fatto lui stesso da padre agli altri due fratelli più piccoli e ciò aveva, inevitabilmente, creato un forte legame tra loro.
È, pertanto, provato che la morte di ha comportato Persona_1 la perdita di un punto di riferimento affettivo ed esistenziale di primaria importanza per tutti i componenti EL nucleo familiare.
Dunque, alla luce ELle risultanze istruttorie e ELle considerazioni che precedono e tenuto, altresì, conto ELle modalità di commissione ELl'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce ELle tabelle EL Tribunale di
Milano (edizione 2024), considerato il carattere colposo EL fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento EL danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale:
- quanto alla madre EL de cuius, di anni 47 al momento Parte_1 ELl'evento lesivo (punti 20), considerata l'età ELla vittima al momento EL decesso di anni 29 (punti 12), tenuto conto che gli stessi convivevano (punti
16), tenuto conto ELla sopravvivenza di altri due congiunti EL nucleo familiare primario EL de cuius - data la presenza di 2 figli - (punti 12), considerato il notorio legame affettivo che caratterizza il rapporto di tra madre e figlio e tenuto conto ELla modalità di accadimento EL fatto che hanno determinato una particolare sofferenza ELla vittima secondaria (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie) si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale nella somma di € 359.812,00 (= punto base pari ad € 3.911,00 x 92 punti);
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- quanto alla sorella EL de cuius, di anni 30 al momento Parte_2 ELl'evento lesivo (punti 18), considerata l'età ELla vittima al momento EL decesso di anni 29 (punti 18), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento EL sinistro, ma che avevano convissuto fino a che la sorella non si era sposata (punti 20), tenuto conto ELla sopravvivenza di 2 superstiti - la madre e un fratello - (punti 12), considerata la notoria relazione affettiva tra fratelli e EL fatto che è stato loro impedito, a seguito EL decesso EL de cuius, di proseguire la relazione parentale (circostanza che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie) si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale nella somma di € 149.424,00 (= punto base pari ad € 3.911,00 x 88 punti);
- quanto alla fratello EL de cuius, , di anni 24 al momento Parte_3 ELl'evento lesivo (punti 18), considerata l'età ELla vittima al momento EL decesso di anni 29 (punti 18), tenuto conto che gli stessi erano conviventi al momento EL sinistro, (punti 20), tenuto conto ELla sopravvivenza di 2 superstiti - la madre e una sorella - (punti 12), considerata la notoria relazione affettiva tra fratelli e EL fatto che è stato loro impedito, a seguito EL decesso EL de cuius, di proseguire la relazione parentale (circostanza che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie) si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale nella somma di €
149.424,00 (= punto base pari ad € 3.911,00 x 88 punti).
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi EL danno derivante dal mancato godimento tempestivo ELl'equivalente pecuniario EL bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento ELle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 EL 1995), decorrono dalla produzione ELl'evento di danno sino al tempo ELla liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia
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devalutate alla data EL fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione ELl'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 EL 1995 ELle Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione EL principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento EL pregiudizio da ritardato conseguimento ELla somma dovuta, tenuto conto ELla natura EL danno, ELl'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca ELl'evento lesivo (decesso EL de cuius avvenuto in data 13/11/2009) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal
13/11/2009 fino alla presente sentenza.
Sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi al tasso legale fino al saldo, ai sensi ELl'art. 1282 c.c. posto che, al momento ELla pubblicazione ELla sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici ELle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
Alla stregua ELle esposte considerazioni, pertanto, , Persona_2
e devono essere condannati, in solido tra loro, CP_1 Persona_3 al pagamento in favore di ELla somma pari ad € 359.812,00 e Parte_1 in favore sia di che di al pagamento ELla Parte_2 Parte_3 somma pari ad € 149.424,00 ciascuno oltre interessi come sopra determinati.
Questi importi assorbono le provvisionali già riconosciute alle parti civili costituitesi nel processo penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 applicando i parametri medi di liquidazione, e tenuto conto EL valore ELla domanda (scaglione di riferimento- compreso tra euro 260.001,00 ed €
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520.000,00 (cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 EL
30/11/2022) e ELl'aumento EL 30% per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4 co. II D.M. 55/14 alla luce dei principi esposti dalla Cassazione nell'ordinanza n. 10367/2024 secondo cui
“In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore ELla causa non si determina sommando il valore ELle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio ELla domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini ELla liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura EL compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 EL
2014) va determinata nell'ambito ELlo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” e “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, EL d.m. n. 55 EL 2014, variando, tuttavia, la misura EL compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione ELl'identità
o ELla differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base EL calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato EL 30% per i primi dieci clienti e EL 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base EL calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto EL 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.
(Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 EL 2014, il caso ELl'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti ELla vittima di un incidente stradale, in ragione ELla differenza EL quantum ELle varie domande, connesse per identità EL titolo).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di , e Parte_3 Persona_2 CP_1
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Persona_3
1) Dichiara la contumacia di , e Persona_2 CP_1
; Persona_3
2) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda degli attori e per l'effetto condanna, in solido tra loro, , Persona_2 CP_1
e al pagamento in favore di
[...] Persona_3 [...] ELla somma pari ad € 359.812,00 e in favore sia di Pt_1 che di al pagamento ELla somma Parte_2 Parte_3 pari ad € 149.424,00 ciascuno oltre interessi su detti importi, devalutati alla data EL 13/11/2009 e rivalutati, anno per anno, a partire dal 13/11/2009 e fino alla data di pronuncia ELla presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale sulle somme così determinati dalla data di pronuncia ELla presente sentenza e sino al saldo effettivo;
gli importi riconosciuti assorbono le provvisionali già riconosciute alle parti civili nel processo penale;
3) Condanna, in solido tra loro, , Persona_2 CP_1
e al pagamento in favore degli attori ELle spese Persona_3 di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona EL giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10682 EL Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi ELl'anno 2021 e vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto in Ercolano (NA) il Per_1
13/11/2009, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Giovanni Zara ed elettivamente domiciliati presso lo studio ELl'avv.to Valentina De Pascale sito in Napoli, alla Via Marco Pacuvio n. 33, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
nato ad [...] il [...] e Persona_2 detenuto presso la casa circondariale di Asti, nato a CP_1
RE EL GR (NA) il 29/11/1981 e detenuto presso la casa circondariale de L'Aquila e nato a [...] il Persona_3
09/05/1982 e detenuto presso la casa circondariale di Frosinone;
-CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: risarcimento danni da morte EL congiunto;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi ELl'art. 127 ter c.p.c. al 16/09/2025 il procuratore di parte attrice: “si riporta a tutti i documenti ed agli scritti difensivi già versati in atti
e chiede che la causa venga rimessa in decisione, con i temini ex art. 190 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
e , la prima in qualità di madre e i secondi in qualità di
[...] Parte_3 fratelli EL de cuius , hanno convenuto in giudizio, innanzi Persona_1 all'intestato Tribunale, , e Persona_2 CP_1 Per_3
esponendo: - che , benché innocente ed estraneo ad
[...] Persona_1 ogni ambiente mafioso, il 13 novembre 2009 veniva ucciso da cinque colpi di arma da fuoco in Ercolano da parte di soggetti appartenenti al clan mafioso
; - che i fatti per come sopra riportati venivano accertati dalla Controparte_2 sentenza n.18/2017 ELla Corte d'Assise di Napoli e dalla sentenza n.
3467/2016 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. G.I.P.; - che, in particolare, la Corte d'Assise di Napoli nella sentenza n. 18/2017, versata in atti, aveva accertato che “non rientrava assolutamente in alcun Persona_1 organigramma di clan camorristici, tant'è vero che fin da subito si pensò che fosse stato un tragico errore EL killer” e che “ non era assolutamente legato
a clan camorristici, era incensurato e EL tutto sconosciuto alle forze ELl'ordine”; - che un'auto molto simile a quella condotta da era in Per_1 uso di , vittima designata ELl'omicidio; - che la predetta sentenza Persona_4
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aveva condannato per l'omicidio di e Persona_5
alla pena detentiva nonché a risarcire i danni agli odierni Persona_3 istanti, costituitisi parte civile nel giudizio penale;
- che la sentenza n.
3467/2016 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. G.I.P. aveva condannato per l'omicidio di;
- che la sentenza n. Persona_6
18/2017 era, poi, stata confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli con la sentenza n. 24/2019, versata in atti;
- che sia la sentenza n. 24/2019 ELla Corte d'Assise d'Appello di Napoli che la sentenza n. 3467/2016 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. G.I.P. erano divenute irrevocabili;
- che il tragico evento che aveva portato alla morte EL prossimo congiunto degli attori aveva inciso in maniera considerevole sulla sfera personale degli stessi.
Tutto ciò premesso gli istanti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, in forza ELl'accertamento dei fatti di causa cristallizzato nelle sentenze penali n. 24/2019 ELla Corte d'Assise d'Appello di Napoli e n.
3467/2016 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. G.I.P., la condanna dei convenuti, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dagli stessi subiti, sia iure proprio che iure hereditatis, in conseguenza ELla morte EL loro prossimo congiunto, vinte le spese di lite.
All'esito ELla prima udienza il precedente G.I. con provvedimento reso in data 12/10/2021 ha dichiarato la contumacia di tutti i convenuti ed ha, poi, assegnato, su richiesta degli attori, i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c.
Subentrata nelle more EL giudizio l'attrice nella gestione EL ruolo ed espletata la prova orale, la causa è stata riservata in decisione all'udienza EL
16/09/2025 previa concessione agli attori dei termini per il deposito ELla sola comparsa conclusionale.
La domanda degli attori è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
In primo luogo osserva il Tribunale che risulta accertato dalle sentenze penali depositate in atti dalla difesa di parte attrice la responsabilità di
, e per concorso in Persona_2 CP_1 Persona_3
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omicidio nell'uccisione di avvenuta in Ercolano, alla via Persona_7
Del Mare, il 13 novembre 2009, alle ore 15:00 allorquando lo stesso, nel mentre era alla guida ELla sua Suzuki Swift, veniva ucciso da 5 colpi di arma da fuoco di pistola calibro 9 mm (cfr. sentenza n. 3467/2016 emessa dal
Tribunale di Napoli – Sez. G.I.P. e sentenza n. 24/2019 ELla Corte d'Assise
d'Appello di Napoli depositate in atti).
Risulta, pertanto, accertato, con sentenze passate in giudicato che i convenuti contumaci sono responsabili ELl'uccisione di . Persona_7
Occorre a questo soffermarsi sulle poste risarcitorie richieste dagli attori.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni iure hareditatis la stessa non può trovare accoglimento.
Nello specifico gli attori hanno richiesto il risarcimento EL danno biologico terminale e morale terminale subito dal loro congiunto.
E' noto che, secondo l'orientamento oramai costante ELla Suprema
Corte di Cassazione, cui questo Tribunale intende dare continuità, il danno biologico terminale è inteso come “il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione;
tale danno, anche se temporaneo,
è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo ELla permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione ELla gravissima offesa all'integrità personale ELla vittima, ed è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza ELle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Sez. 3, sentenza n. 7923 EL 23/03/2024, Rv.
670457 - 02, cit.; Sez. 3, ordinanza n. 21837 EL 30/08/2019, Rv. 655085 -
01)” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 33009 EL 17/12/2024 (Rv. 673107 -
01)).
Alla luce di quanto esposto alcun danno biologico terminale può essere riconosciuto nel caso di specie considerato che la vittima, attinta da 5 colpi di arma da fuoco, è morta nell'immediatezza EL fatto di reato.
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Per gli stessi motivi non può essere riconosciuto alcun risarcimento anche a titolo di danno morale terminale;
tale tipologia di danno si identifica con la sofferenza psichica provata dalla vittima che si rende conto ELla gravità ELle lesioni e ELla morte imminente. Tale danno viene risarcito dalla giurisprudenza anche in assenza di dolore fisico, se vi è una lucida agonia. Le sentenze lo considerano come un autonomo pregiudizio, diverso dal danno biologico. La prova ELla lucidità ELla vittima è essenziale.
Più nello specifico, in argomento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “solo se il soggetto sia rimasto lucido, ossia consapevole e volitivo per un tempo apprezzabile, si realizza una sofferenza psichica, di massima intensità, anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione EL limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare e dare luogo a danno biologico, che rientra tra i tipi descrittivi EL danno morale nella sua più nuova accezione, ossia come "la lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" (2.3 p.12 ELla sentenza). Infatti, il " danno morale" è una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno ELla quale non sono possibili ulteriori sottodistinzioni, se non con valore meramente descrittivo (2.13, p.19-20 ELla sentenza). Di conseguenza, la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione ELl'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante” (cfr. Cass.
Sez. 3, sent. n. 2564 EL 22/02/2012 (Rv. 621706 - 01))
Applicando tali principi al caso di specie emerge dagli atti dei giudizi penali nei confronti degli odierni convenuti che la vittima è morta nell'immediatezza dei fatti in quanto attinta da colpi d'arma da fuoco;
quindi
è evidente che la stesso non sia rimasto lucido e consapevole per un tempo apprezzabile;
infatti le forze ELl'ordine, giunte sul posto, rinvenivano in auto il cadavere di . Per_7
Vanno, pertanto, rigettate le domande degli attori tese ad ottenere il risarcimento EL danno iure hereditatis.
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Occorre, a questo punto, soffermarsi sui danni richiesti iure proprio.
Quanto al danno patrimoniale la domanda non può trovare accoglimento.
Gli attori hanno, nello specifico, chiesto il risarcimento EL danno sia per le spese funerarie sostenute per il decesso EL de cuius che per lucro cessante avendo perso con la morte di l'apporto economico Persona_7 che lo stesso garantiva al nucleo familiare.
Ebbene, in relazione al risarcimento EL danno per spese funerarie l'orientamento ELla giurisprudenza di legittimità ritiene che “Indubbiamente le spese funerarie costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione ELla precisa entità ELla somma sborsata a tale scopo.” (cfr. Cass. n. 11684 EL 26 maggio
2014). La predetta pronuncia precisa, altresì, che “Occorre tuttavia fornire al giudice i dati da cui desumere almeno approssimativamente í parametri a cui commisurare la liquidazione”.
Ciò posto nel caso di specie gli attori nulla hanno allegato rendendo impossibile al Tribunale operare la liquidazione EL predetto danno.
Parimenti nulla può essere agli attori riconosciuto a titolo di danno da lucro cessante.
Questa voce di danno consegue alla perdita ELle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari.
La Cassazione con l'ordinanza n. 6619 EL 16 marzo 2018 ha fissato alcuni importanti criteri in tema di determinazione EL danno patrimoniale da lucro cessante. Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che “La liquidazione EL danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita ELle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione ELle rendite vitalizie corrispondente all'età EL più giovane tra i due;
per il figlio in base a
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un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base EL calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto ELl'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione EL reddito”.
Dunque, per riconoscere tale voce di danno è imprescindibile indicare e provare il reddito goduto dalla vittima al momento ELla morte detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali ELla vittima o al risparmio.
Tali elementi non si evincono dagli scritti difensivi degli attori i quali non riferiscono nemmeno che attività lavorativa svolgesse la vittima al momento ELl'uccisione né il reddito dallo stesso percepito.
L'unico teste di parte attrice escusso in corso di causa, Tes_1
, cugino EL de cuius, sentito nel corso ELl'udienza EL 4/10/2022, si
[...]
è limitato a riferire che “lavorava per aiutare la famiglia Persona_7 visto che anche mia zia non lavorava;
lui lavorava in un supermercato, ma non ricordo di preciso con quale mansione e poi cantava in occasione di matrimoni e comunioni per arrotondare”.
Sulla sola base di tali generiche indicazioni alcun danno da lucro cessante può essere riconosciuto agli attori.
Gli istanti hanno, poi, richiesto il risarcimento EL danno biologico iure proprio patito in conseguenza EL decesso EL rispettivo figlio e fratello.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento.
Quanto a e nulla le parti hanno Parte_2 Parte_3 allegato e provato in relazione a tale tipologia di danno che come noto ricorre nel caso in cui la perdita EL congiunto abbia determinato nei familiari una lesione ELl'integrità psicofisica medicalmente accertabile.
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Quanto alla madre EL de cuius, risulta depositato in Parte_1 atti un certificato medico rilasciato dall'ASL Napoli 3 Sud in data 12/11/2021 che accerta che la stessa è affetta da “Distimia di grado severo e significativo disturbo cognitivo con compromissione funzionale”.
Ebbene tale unico certificato, successivo di ben 11 anni rispetto alla morte EL figlio, non è idoneo a provare che la patologia di cui l'attrice soffre sia eziologicamente riconducibile alla morte EL figlio.
Pertanto, nulla può essere riconosciuto agli attori a titolo di danno biologico.
Può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento EL danno non patrimoniale patito iure proprio dagli attori, madre e fratelli EL de cuius, per il danno da perdita EL rapporto parentale inteso quale turbamento psichico soggettivo e transeunte identificato con la sofferenza provocata dall'evento dannoso, derivato dalla perdita EL congiunto.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione ELl'intangibilità ELla sfera degli affetti e ELla reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità ELla libera e piena esplicazione ELle attività realizzatrici ELla persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela.
Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza EL bene supremo ELla vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti.
Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili ELla persona umana, non si arresta al solo ambito interno, ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea ELla tutela ELla vita familiare (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Il danno da perdita EL rapporto parentale è stato anche definito come
“quel danno che va al di là EL crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le
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sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere ELla presenza e EL rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa EL genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (così Cass. civ., ord., n. 9196/2018, che richiama Cass. 10107/2011).
Giova, altresì, evidenziare, ai fini ELla liquidazione che il danno morale, il danno da perdita EL rapporto parentale ed il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria - non suscettiva di suddivisione in sottocategorie - EL danno non patrimoniale, nell'ambito ELla quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008).
Si rende necessario, infatti, evitare indebite duplicazioni EL risarcimento pur dovuto EL danno morale e EL danno c.d. dinamico- relazionale costituito dal peggioramento ELle condizioni ed abitudini di vita quotidiana.
Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento ELla
Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà EL risarcimento EL danno non patrimoniale da perdita ELla relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 ELla Convenzione europea dei diritti ELl'uomo e ELl'art. 1 ELla cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento EL pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia EL danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza ELl'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello
"dinamico-relazionale" [...]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva
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EL rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità EL vissuto, nonché alla composizione EL restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età ELla vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione EL trauma e ad ogni altra circostanza EL caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità EL rapporto familiare” (cfr. Cass. civ. n.
9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite, dovendosi dunque ritenere inammissibile la duplicazione EL danno non patrimoniale sia in termini di danno da cd. perdita EL rapporto parentale, sia in termini cd. danno morale.
Sul punto deve, infatti, rilevarsi che "il turbamento psichico da morte
è infatti indennizzato mediante gli importi attribuiti a titolo di risarcimento EL pregiudizio da perdita EL rapporto parentale, voce di danno certamente comprensiva EL lutto patito, conseguenza ordinaria ELla perdita EL congiunto. L'attribuzione di una ulteriore somma per danno "morale" costituirebbe una evidente duplicazione di un risarcimento già riconosciuto"
(cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 6077/2022).
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi che il danno da perdita EL rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma EL combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa
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“per una parte risponde alla tecnica ELla fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica EL comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze EL caso”.
Più precisamente, “l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova EL danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere ELla parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale EL danno medesimo. Quale clausola generale,
l'art. 1226 viene a definire il contenuto EL potere EL giudice nei termini di
"valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione ELla clausola generale ELl'equità in sede di quantificazione EL danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità EL diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione ELla regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione ELle circostanze EL caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (cfr. Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di
Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
10579/2021, corrispondenti all'età ELla vittima primaria e ELla vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità ELla specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie
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concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00 ed € 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini ELla distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita EL parente.
Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento EL danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita, com'è noto, di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare EL correlato diritto e che, nel caso EL nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità EL vincolo familiare e da ogni altra circostanza ut supra ELineata.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione EL danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età ELla vittima primaria e ELla vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e, quindi, possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità ELla relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è, invece, di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” EL danno da perdita EL parente
(stravolgimento ELla vita ELla vittima secondaria in conseguenza ELla perdita) sia gli aspetti cd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore)
e deve essere allegata, potendo, poi, essere provata anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento ELl'intensità e qualità ELla relazione affettiva (lett. "E"), deve, dunque, essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
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Ciò posto, nella specie, deve osservarsi che gli attori hanno fornito adeguata prova EL danno non patrimoniale derivante dalla perdita EL rapporto parentale, attraverso la deposizione testimoniale raccolta nel corso EL presente giudizio, dalla quale è emerso in modo chiaro e convincente la solidità EL legame affettivo la sofferenza conseguente al decesso EL congiunto . Persona_7
Nello specifico il cugino ha riferito al Tribunale che, Testimone_1 avendo il cugino perso il padre da piccolo, aveva fatto lui stesso da padre agli altri due fratelli più piccoli e ciò aveva, inevitabilmente, creato un forte legame tra loro.
È, pertanto, provato che la morte di ha comportato Persona_1 la perdita di un punto di riferimento affettivo ed esistenziale di primaria importanza per tutti i componenti EL nucleo familiare.
Dunque, alla luce ELle risultanze istruttorie e ELle considerazioni che precedono e tenuto, altresì, conto ELle modalità di commissione ELl'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce ELle tabelle EL Tribunale di
Milano (edizione 2024), considerato il carattere colposo EL fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento EL danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale:
- quanto alla madre EL de cuius, di anni 47 al momento Parte_1 ELl'evento lesivo (punti 20), considerata l'età ELla vittima al momento EL decesso di anni 29 (punti 12), tenuto conto che gli stessi convivevano (punti
16), tenuto conto ELla sopravvivenza di altri due congiunti EL nucleo familiare primario EL de cuius - data la presenza di 2 figli - (punti 12), considerato il notorio legame affettivo che caratterizza il rapporto di tra madre e figlio e tenuto conto ELla modalità di accadimento EL fatto che hanno determinato una particolare sofferenza ELla vittima secondaria (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie) si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale nella somma di € 359.812,00 (= punto base pari ad € 3.911,00 x 92 punti);
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- quanto alla sorella EL de cuius, di anni 30 al momento Parte_2 ELl'evento lesivo (punti 18), considerata l'età ELla vittima al momento EL decesso di anni 29 (punti 18), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento EL sinistro, ma che avevano convissuto fino a che la sorella non si era sposata (punti 20), tenuto conto ELla sopravvivenza di 2 superstiti - la madre e un fratello - (punti 12), considerata la notoria relazione affettiva tra fratelli e EL fatto che è stato loro impedito, a seguito EL decesso EL de cuius, di proseguire la relazione parentale (circostanza che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie) si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale nella somma di € 149.424,00 (= punto base pari ad € 3.911,00 x 88 punti);
- quanto alla fratello EL de cuius, , di anni 24 al momento Parte_3 ELl'evento lesivo (punti 18), considerata l'età ELla vittima al momento EL decesso di anni 29 (punti 18), tenuto conto che gli stessi erano conviventi al momento EL sinistro, (punti 20), tenuto conto ELla sopravvivenza di 2 superstiti - la madre e una sorella - (punti 12), considerata la notoria relazione affettiva tra fratelli e EL fatto che è stato loro impedito, a seguito EL decesso EL de cuius, di proseguire la relazione parentale (circostanza che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie) si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale nella somma di €
149.424,00 (= punto base pari ad € 3.911,00 x 88 punti).
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi EL danno derivante dal mancato godimento tempestivo ELl'equivalente pecuniario EL bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento ELle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 EL 1995), decorrono dalla produzione ELl'evento di danno sino al tempo ELla liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia
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devalutate alla data EL fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione ELl'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 EL 1995 ELle Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione EL principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento EL pregiudizio da ritardato conseguimento ELla somma dovuta, tenuto conto ELla natura EL danno, ELl'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca ELl'evento lesivo (decesso EL de cuius avvenuto in data 13/11/2009) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal
13/11/2009 fino alla presente sentenza.
Sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi al tasso legale fino al saldo, ai sensi ELl'art. 1282 c.c. posto che, al momento ELla pubblicazione ELla sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici ELle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
Alla stregua ELle esposte considerazioni, pertanto, , Persona_2
e devono essere condannati, in solido tra loro, CP_1 Persona_3 al pagamento in favore di ELla somma pari ad € 359.812,00 e Parte_1 in favore sia di che di al pagamento ELla Parte_2 Parte_3 somma pari ad € 149.424,00 ciascuno oltre interessi come sopra determinati.
Questi importi assorbono le provvisionali già riconosciute alle parti civili costituitesi nel processo penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 applicando i parametri medi di liquidazione, e tenuto conto EL valore ELla domanda (scaglione di riferimento- compreso tra euro 260.001,00 ed €
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520.000,00 (cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 EL
30/11/2022) e ELl'aumento EL 30% per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4 co. II D.M. 55/14 alla luce dei principi esposti dalla Cassazione nell'ordinanza n. 10367/2024 secondo cui
“In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore ELla causa non si determina sommando il valore ELle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio ELla domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini ELla liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura EL compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 EL
2014) va determinata nell'ambito ELlo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” e “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, EL d.m. n. 55 EL 2014, variando, tuttavia, la misura EL compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione ELl'identità
o ELla differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base EL calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato EL 30% per i primi dieci clienti e EL 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base EL calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto EL 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.
(Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 EL 2014, il caso ELl'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti ELla vittima di un incidente stradale, in ragione ELla differenza EL quantum ELle varie domande, connesse per identità EL titolo).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di , e Parte_3 Persona_2 CP_1
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Persona_3
1) Dichiara la contumacia di , e Persona_2 CP_1
; Persona_3
2) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda degli attori e per l'effetto condanna, in solido tra loro, , Persona_2 CP_1
e al pagamento in favore di
[...] Persona_3 [...] ELla somma pari ad € 359.812,00 e in favore sia di Pt_1 che di al pagamento ELla somma Parte_2 Parte_3 pari ad € 149.424,00 ciascuno oltre interessi su detti importi, devalutati alla data EL 13/11/2009 e rivalutati, anno per anno, a partire dal 13/11/2009 e fino alla data di pronuncia ELla presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale sulle somme così determinati dalla data di pronuncia ELla presente sentenza e sino al saldo effettivo;
gli importi riconosciuti assorbono le provvisionali già riconosciute alle parti civili nel processo penale;
3) Condanna, in solido tra loro, , Persona_2 CP_1
e al pagamento in favore degli attori ELle spese Persona_3 di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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