Sentenza 6 maggio 2015
Massime • 1
La mera pendenza di un ricorso individuale presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per asserita violazione dei principi in tema di giusto processo non legittima il giudice dell'esecuzione a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena, essendo tale possibilità subordinata all'accoglimento del ricorso in sede sovranazionale ed alla successiva attivazione, da parte del condannato, della procedura di revisione introdotta a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n.113 del 2011.
Commentari • 4
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di Gaetano De Amicis Il presente articolo si inserisce nella serie di approfondimenti dedicati da Giustizia Insieme (v. Editoriale) alle novità introdotte dalla riforma Cartabia nella materia penale. Di seguito i precedenti contributi: 1. Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità 2. Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro nella riforma Cartabia 3. Pensieri sparsi sul nuovo giudizio penale di appello (ex d.lgs. 150/2022) 4. La giustizia riparativa. L'impatto della riforma Cartabia sui Tribunali: criticità e possibili soluzioni 5. Le …
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di Gaetano De Amicis Il presente articolo si inserisce nella serie di approfondimenti dedicati da Giustizia Insieme (v. Editoriale) alle novità introdotte dalla riforma Cartabia nella materia penale. Di seguito i precedenti contributi: 1. Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità 2. Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro nella riforma Cartabia 3. Pensieri sparsi sul nuovo giudizio penale di appello (ex d.lgs. 150/2022) 4. La giustizia riparativa. L'impatto della riforma Cartabia sui Tribunali: criticità e possibili soluzioni 5. Le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2015, n. 41307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41307 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2015 |
Testo completo
k 413 07 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE - - N.1286/2015 - Consigliere - Dott. LUIGI IE CAIAZZO REGISTRO GENERALE Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - N. 28438/2013 - Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL NE IE N. IL 19/11/1952 avverso l'ordinanza n. 126/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del 03/04/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aurelio Geelesso, du he cliusto il rigento del ricorso;
RM Udit i difensor Avv.; - RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 aprile 2013 il Tribunale di IA - quale giudice della esecuzione - decideva su plurime istanze proposte nell'interesse di PA AN ET, nel modo che segue. . Va precisato che il PA risulta aver chiesto : a) la sospensione della esecuzione della pena (calcolata con decreto di cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di IA in data 6 febbraio 2013) in virtù della pendenza di ricorsi proposti innanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per asserite violazioni dei principi in tema di giusto processo verificatesi nel corso dei giudizi definiti a carico;
b) la declaratoria di illegittimità della revoca anticipata della pena sospesa di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano del 4 ottobre 2000 ; c) l'unificazione nel vincolo della continuazione dei singoli fatti oggetto delle diverse decisioni irrevocabili poste in esecuzione;
d) la conseguente applicazione del beneficio della pena sospesa, all'esito del riconoscimento del reato continuato. Si prospettava altresì - da parte del condannato - la erroneità del computo della pena complessiva, dovendosi tener conto dell'indulto di cui al dPR n.394 del ' ROT 1990 e di quello derivante dalla legge n.241 del 2006. Il giudice dell'esecuzione, in rapporto a tali richieste : - precisava che il decreto di cumulo oggetto di verifica era da ritenersi quello - aggiornato emesso dalla Procura della Repubblica di IA in data 25 febbraio 2013 in virtù del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di IA in data 29 febbraio 2008, irrevocabile il 24 settembre del 2009; - accoglieva l'istanza nella parte in cui si denunziava l'illegittimità del computo includente la revoca della pena sospesa (sent. Trib. Milano del 4 ottobre 2000) posto che difettava il provvedimento giurisdizionale relativo a tale decisione di revoca e pertanto riteneva non eseguibile la pena inflitta in tale sentenza (pari a mesi quattro e giorni dieci di reclusione) ; riteneva correttamente applicato l'indulto previsto dal dPR del 1990 nella misura di un anno di arresto e dieci milioni di lire di ammenda (posto che il residuo legale non può trovare applicazione per fatti commessi in epoca successiva); riteneva correttamente applicato (in via anticipata) anche l'indulto di cui alla legge n.241 del 2006 e pertanto escludeva dal cumulo la sola pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione (di cui alla sentenza Trib. Milano del 2 4.10.2000) con fissazione dell'entità della pena in anni due mesi quattro e giorni sette di reclusione;
riteneva altresì non unificabili dal vincolo della continuazione i fatti oggetto di giudizio definitivo nelle diverse sentenze (commessi tra il 1991 e il 2001 e consistenti in reati di calunnia, oltraggio a magistrato in udienza, invasione di edifici, resistenza, interruzione di pubblico servizio nonchè violazioni fiscali) trattandosi di condotte tenute in contesti diversi a distanza di tempo consistente tra loro e non preventivabili ab initio;
- - rigettava la richiesta di pena sospesa, non ricorrendo - in virtù del diniego della continuazione - il presupposto di legge;
riteneva inaccoglibile la richiesta di sospensione della esecuzione formulata in riferimento alla 'pendenza' di ricorsi presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, non essendo tale istituto previsto dalla legge e potendosi esclusivamente attivare, in ipotesi di accoglimento dei ricorsi, la procedura di revisione in riferimento a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 113 del 7.4.2011. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione con personale sottoscrizione - PA AN ET.
2.1 La necessaria sintesi dei contenuti, operata ai sensi dell'art. 173 co.1 RM disp.att. cpp, porta ad evidenziare quanto segue. Al primo motivo si deduce l'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in virtù della incompetenza della Procura Generale di IA prima e della Procura di IA poi, ad emettere il provvedimento di cumulo . Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della disciplina in tema di prescrizione dei reati nonchè erroneità del computo della pena da espiare. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della disciplina regolatrice in tema di sospensione dell'esecuzione (art. 656 • cod.proc.pen.) nonchè si prospetta l'esistenza di condotte persecutorie in danno 22 del ricorrente. . Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della disciplina regolatrice in tema di reato continuato. Al quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 51 bis della legge di ordinamento penitenziario. Al sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 5 e 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2.2 L'articolazione dei motivi. 5 3 2.2.1 Quanto al primo motivo, il ricorrente evidenzia che l'ultima decisione divenuta irrevocabile è quella emessa dal Tribunale di IA (così come evidenziato dal giudice della esecuzione, nde). Da ciò si ipotizza l'esistenza di un vizio di competenza relativo agli atti emessi dalla Corte di Appello di IA e dalla Procura Generale di IA, richiamati nel provvedimento impugnato.
2.2.2 Quanto al secondo motivo, ferma restando la parte favorevole del provvedimento (rappresentata dal riconscimento di validità della pena sospesa : mai revocata) il ricorrente si duole della omessa rilevazione di pretesi errori di computo della pena complessiva. In particolare si evidenzia l'omessa considerazione in modo integrale dei provvedimenti con cui è stato applicato l'indulto, nonchè si eccepisce l'intervenuta prescrizione (maturata in epoca posteriore rispetto al giudicato o comunque non rilevata nei procedimenti che concorrono alla formazione del titolo) in rapporto ad alcune delle vicende oggetto di giudizio.
2.2.3 In riferimento al terzo motivo il ricorrente si duole della mancata sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656 co.5 cod.proc.pen. e della omessa considerazione della doglianza da parte del giudice della esecuzione.
2.2.4 Quanto al quarto motivo, si deduce l'incogruità motivazionale del rigetto RM della invocata continuazione. Si ripropone la tesi della unitarietà del disegno criminoso, correlata alla natura delle violazioni, alla loro prossimità temporale e alla ascrivibilità delle condotte alle attività di denunzia svolte dal ricorrente quale presidente di una associazione che si occupa di tutelare i diritti civili e denunziare gli abusi del potere giudiziario. Le condanne sarebbero, in tesi, derivate da esposti presentati dal ricorrente nell'ambito delle sue attività imprenditoriali e associative, aventi ad oggetto la segnalazione di comportamenti illeciti posti in essere da magistrati e avvocati intervenuti nella trattazione delle cause civili o penali. Da ciò la irragionevolezza del diniego, chiara essendo la riconducibilità dei fatti a tale comune intento. Al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva doveva pertanto far seguito la sospensione condizionale della pena.
2.2.5 Il contenuto argomentativo del quinto motivo è correlato alla precedente concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (in data 11 ottobre 2011). Il ricorrente si duole dell'omessa applicazione della previsione di legge di cui all'art. 51 bis ord.pen., lì dove tale norma in caso di sopravvenienza di titolo esecutivo relativo ad ulteriore pena detentiva - prevede la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per la valutazione di proseguibilità della misura alternativa in corso.
2.2.6 Quanto al sesto motivo, il ricorrente, previa conferma della esistenza dei ricorsi depositati presso la Corte Europea, ribadisce la possibilità giuridica della sospensione della esecuzione quantomeno per motivi di opportunità in - rapporto alla condizione di fatto della «pendenza» di ricorsi relativi a violazione dei principi del giusto processo (in tesi, violazioni verificatesi nel corso dei procedimenti definiti con sentenza di condanna irrevocabile). Si compie riferimento agli obblighi derivanti dall'art. 46 della Convenzione Europea in ordine alla forza vincolante delle sentenze emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e si ritiene applicabile, come sarebbe avvenuto in casi analoghi, la previsione di legge di cui all'art. 670 cod.proc.pen. . I ricorsi pendenti in sede sovranazionale sono, peraltro, assistiti da una concreta prognosi di fondatezza, date le evidenti violazioni dei diritti fondamentali lamentate, in tesi, dal ricorrente.
3. E' stata trasmessa memoria integrativa in data 5 maggio 2015. Trattasi di memoria tardiva ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. e pertanto inammissibile, i cui contenuti tendono - in ogni caso - a ribadire la fondatezza delle doglianze già espresse nell'atto di ricorso ed a contrastare le argomentazioni espresse dal Procuratore Generale presso questa Corte in sede di requisitoria scritta (ove è stata avanzata richiesta di rigetto del ricorso), specie in riferimento alla ribadita sussistenza dei presupposti per la riconoscibilità della continuazione . RM CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
2. Alcuni dei temi proposti non risultano essere stati portati alla cognizione del giudice della esecuzione nell'istanza introduttiva e, pertanto, non possono formare oggetto di valutazione, nella presente sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 co.2 cod.proc.pen.. E' stato infatti più volte affermato da questa Corte che anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere (Sez. V n. 9 del 4.1.2000, rv 215976). Ciò riguarda, in particolare, il terzo e il quinto motivo, su cui questa Corte non può pertanto pronunziarsi e fermo restando che la competenza, quanto alla invocata applicabilità della previsione di legge di cui all'art. 51 bis ord.pen. sarebbe spettata al Magistrato di Sorveglianza (sempre in ipotesi di misura alternativa realmente in corso all'atto della emissione del nuovo titolo esecutivo).
3. Quanto alle doglianze in tema di competenza (primo motivo), le stesse muovono da un evidente errore di prospettiva. 5 Lo stesso ricorrente, in effetti, non contesta la competenza funzionale - ai sensi dell'art. 665 co.4 cod.proc.pen- - del procedente Tribunale di IA quale giudice dell'esecuzione, in forza della decisione divenuta irrevocabile nel settembre del 2009 e contenuta nell'ultimo decreto di cumulo (Procura della repubblica di IA del 25 febbraio 2013). La doglianza pare dirigersi vero precedenti statuizioni, rappresentate dal decreto di cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di IA e da precedenti decisioni emesse in parte sul medesimo oggetto dalla Corte di - Appello di IA, i cui effetti sono richiamati nel provvedimento impugnato. Ma, a ben vedere, tali statuizioni sono state emesse in tutta evidenza in un - contesto esecutivo cui era estranea l'ultima decisione e, pertanto, in rapporto ad una fase che radicava presso tali organi la competenza a procedere. In ogni caso, ciò che rileva è la situazione - sul piano della competenza - procedimentale attuale, che lo stesso ricorrente non contesta, essendo stata emessa la decisione impugnata dal Tribunale di IA, in modo del tutto conforme ai contenuti della disciplina regolatrice.
4. Il secondo motivo è inammissibile. Ed invero, al di là della corretta ricostruzione in fatto e in diritto contenuta nel provvedimento impugnato, va rilevato che il ricorrente ha riproposto un tema in realtà coperto da preclusione, in quanto oggetto di un precedente procedimento RM esecutivo. La doglianza, infatti, ripropone il tema delle modalità applicative dell'indulto nell'ambito del decreto di cumulo, deciso da questa Corte di legittimità in una prima occasione con sentenza di annullamento con rinvio emessa in data 19 maggio 2009 (sent. n. 24902 del 2009) per omessa valutazione da parte della Corte di Appello di IA (con ordinanza del 10 giugno 2008) e ulteriormente con sentenza del 13 marzo 2014 (n. 23264 del 2014) con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione emessa in sede di rinvio - dalla - Corte di Appello di IA in data 7 dicembre 2010. Con tale decisione la Corte di Appello bresciana aveva già ritenuto che nessun errore fosse ravvisabile sotto tale profilo - nel computo realizzato dalla Procura di IA e da quella di Milano. Resta pertanto intangibile la parte «favorevole» del nuovo provvedimento (relativamente al mantenimento della pena sospesa), oggi impugnato, ma nessuna rivalutazione è ammissibile circa i punti già discussi e decisi con provvedimento irrevocabile. Del tutto priva di fondamento è, sempre in rapporto a tale secondo motivo, la richiesta di applicazione dell'istituto della prescrizione in sede esecutiva, posto 6 che i termini prescrizionali del reato decorrono dal momento del fatto a quello in cui diviene irrevocabile la sentenza che quel fatto ha giudicato. La vicenda esecutiva non è dunque regolamentata dall'istituto della prescrizione del reato di cui agli artt. 157 e ss. cod.pen., posto che su di essa ricadono altre norme che prevedono l'estinzione della pena in rapporto al decorso del tempo (in particolare le disposizioni degli artt. 172 e 173 cod.pen.).
5. Nessun vizio logico o giuridico è inoltre ravvisabile nel diniego della continuazione (quarto motivo). Anche in tal caso, peraltro, vale la pena ricordare che tale questione era stata già oggetto di scrutinio con la decisione reittiva emessa da questa Corte di legittimità in data 19 maggio 2009 in relazione a quanto deciso, sul medesimo tema, dalla Corte di Appello di IA in data 10 giugno 2008. La riproposizione del tema, con più ampie argomentazioni difensive, non consente di approdare a soluzione diversa. Va affermato infatti che nella applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il giudice di merito attraverso un concreto apprezzamento delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - individui precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso. RM Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici almeno nelle loro linee essenziali da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862). Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. II, n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862). Nel caso in esame la valutazione operata non appare inficiata da vizi logici o di inquadramento dell'istituto, dato che risultano realizzate in un arco temporale consistente e pari a circa dieci anni - condotte in parte eterogenee (le violazioni fiscali non possono rientrare in alcuna, pur ampia, progettualità di denunzia a favore delle vittime di errori giudiziari) e in parte ricollegabili non ad una comune ideazione quanto a profili di insofferenza comportamentale, di volta in volta occasionati da attività processuali o amministrative che hanno coinvolto l'attuale ricorrente. 7 Può parlarsi, pertanto, di una parziale «serialità» di condotte illecite scaturenti, di volta in volta, da stimoli esterni (interpretati dal destinatario come provocatori ma ritenuti in occasione delle decisioni giudiziarie atti legittimi), il che pone il legame tra i fatti - pur sussistente in un'area del tutto diversa da quella presa in considerazione dal legislatore nella previsione di legge di cui all'art. 81 cod.pen.. In tal senso l'ordinanza rappresenta una adeguata elaborazione di profili in fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità, dati i limiti ontologici del relativo giudizio.
6. Infondato è altresì il sesto motivo di ricorso. Anche in tal caso vi è - al fondo - un vizio di prospettiva e di inquadramento del rapporto tra le giurisdizioni (interna e sovranazionale). Il ricorso individuale alla Corte Europea dei diritti dell'uomo presuppone (art. 35 . della Convenzione, ratificata con legge n. 848 del 4 agosto 1955) la formazione del giudicato, ossia il «previo esaurimento delle vie di ricorso interne» e la mera ricevibilità del ricorso, ove esistente, non equivale ad una prognosi di fondatezza dello stesso ma, più semplicemente al superamento del preliminare vaglio di ricevibilità»>, di cui al medesimo art. 35 co.
3. Ciò posto, non è rinvenibile, neanche in via interpretativa e così come affermato nella motivazione del provvedimento impugnato, alcuna norma che facoltizzi il RM giudice della esecuzione a sospendere gli effetti del titolo esecutivo (decisione irrevocabile di condanna) in attesa della decisione sul ricorso proposto in sede sovranazionale, avente ad oggetto pretese violazioni del diritto al giusto processo o alla libertà e alla sicurezza (artt. 5 e 6 della convenzione). Da un lato, infatti, la formazione del giudicato impedisce di ridiscutere, in sede esecutiva, le modalità di formazione del medesimo, al di là dei casi espressamente previsti dalle previsioni di legge interna che prendono in esame l'ipotesi di mancata conoscenza del procedimento o del processo (articoli 175 e 670 del codice di rito, la cui disciplina è oggi trasfusa nella previsione di cui all'art. 625 ter in virtù del complessivo intervento normativo attuato con legge n.67 del 2014). E' principio consolidato, dunque, quello per cui tramite l'incidente di esecuzione non possono dedursi vizi relativi al procedimento che ha dato luogo alla formazione del titolo (al di là dell'ipotesi suddetta di mancata conoscenza del procedimento o del processo e dunque di mancata instaurazione iniziale del contraddittorio) dato che tali ipotetiche difformità dal modello legale degli atti realizzati nel processo sono rilevabili esclusivamente attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio in cui il vizio si sarebbe 8 verificato (già Sez. I 14.1.1992 ric. Maiolo, Sez. I n. 3246 del 25.5.1995, rv 202129, nonchè di recente Sez. I n. 3370 del 2012 ). Tale assetto non muta in ragione della mera «pendenza» di uno o più ricorsi tesi alla verifica della «ingiustizia» del processo per prospettata violazione di una norma procedurale contenuta nella Convenzione Europea del diritti dell'uomo. La conferma di tale assetto sta proprio nei contenuti della decisione numero 113 del 7.4.2011 della Corte Cost., con cui si è introdotta l'ipotesi aggiuntiva di revisione quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo» dato che tale decisione nella sua architettura logica presuppone che la «non equità» del processo sia stata - previamente accertata (con natura oggettiva) dalla Corte Europea, dato che la motivazione è in larga misura basata sulla individuazione dello strumento processuale con cui assicurare l'applicazione dell'art. 46 della Convenzione Europea, recante l'obbligo delle parti contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte (ai sensi del precedente art. 34), assicurandone l'esecuzione (in ciò superando l'obliquo ricorso alla norma di cui all'art. 670 cod.proc.pen., frutto di precedente elaborazione giurisprudenziale) . RM Non può pertanto, in epoca successiva alla formazione del giudicato interno e prima della decisione sul ricorso sovranazionale, discutersi in sede diversa rispetto a quella 'naturale' del giudizio innanzi alla Corte Europea - della pretesa fondatezza della denunzia di un vizio procedurale rapportabile in ipotesi - alla - violazione degli articoli 5 o 6 della Convenzione, tramite lo strumento della revisione o dell'incidente di esecuzione «interno» promosso ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen.; la revisione del processo può invece essere promossa lì dove il vizio sia stato riconosciuto come esistente dall'organo giurisdizionale sovranazionale, con decisione definitiva. Ed è soltanto nell'ambito di una introdotta revisione che viene ad esistenza il potere del giudice procedente (la Corte di Appello ex artt. 633 e 635 cod.proc.pen.) di sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Da tutto ciò deriva che, nell'attuale sistema normativo, la sospensione della esecuzione - in riferimento a denunzia di vizi procedurali implicanti la violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo -può, in ipotesi, avvenire esclusivamente ai sensi dell'art. 635 cod.proc.pen. ed in presenza : a) dell'accoglimento del proposto ricorso in tema di violazione della equità del processo da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con decisione definitiva;
b) della introduzione dell'istanza di revisione da parte del soggetto destinatario della decisione sovranazionale favorevole;
9 c) della valutazione da parte della Corte di Appello in punto di «fondatezza» dell'istanza di revisione che porti ad un giudizio di verosimile accoglimento dell'istanza medesima (sulla natura prognostica di tale giudizio Sez. F n. 35744 del 20.8.2004, rv 229546). La mera «pendenza» di ricorsi individuali presso la Corte Europea non produce - pertanto - alcuna facoltà per il giudice dell'esecuzione di sospendere gli effetti del giudicato, non potendosi certo attribuire a tale giudice un potere non solo estraneo allo statuto normativo di riferimento ma soprattutto esercitabile solo a seguito dell'accoglimento del ricorso in sede sovranazionale (ed in presenza delle ulteriori condizioni prima ricordate). Vi è pertanto una assoluta e insuperabile pregiudizialità, che impone la necessità di attendere l'esito del ricorso proposto in sede sovranazionale. Nel suo complesso il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 maggio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Arturo Cortes птор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 OTT 2015 DIE CANCELLIERE E R P U \Rietre DiMeo T R O C 10