Sentenza 5 maggio 2004
Commentario • 1
- 1. La Corte costituzionale sulla rimessione in termini per l’istanza di oblazione nel caso di riqualificazione giuridica officiosa.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020
Per consultare la sentenza, clicca su Corte Costituzionale n. 192-2020 Sommario: 1. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta; 2. Potere di riqualificazione, diritto di difesa e accesso ai riti alternativi; 3. Alcune questioni operative: tempestività dell'istanza di oblazione; onere di riproposizione; forma del provvedimento giudiziale di rimessione in termini. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia sullo spinoso rapporto tra mutamento dell'imputazione e accesso ai riti alternativi, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2004, n. 35113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35113 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 05/05/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 885
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 4876/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 17.11.2003 dalla Corte d'appello di Catanzaro. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 141 bis disp. att. c.p.p. e rigetto del ricorso nel resto;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 17.11.2003 la corte d'appello di Catanzaro, riformando quella resa il 22.7.2002 dal tribunale monocratico di Castrovillari, ha condannato EN LE alla pena (sospesa) di euro 3.000 di ammenda quale colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) D.Lgs. 22/1997, così derubricato il reato originariamente contestato di cui all'art. 51, comma 1, lett. b) dello stesso D.Lgs. 22/1997.
Il tribunale aveva condannato il LE alla pena (sospesa) di sei mesi di arresto ed euro 3.000 di ammenda, avendolo giudicato colpevole del reato contravvenzionale previsto nella citata lett. b), per aver trasportato e depositato in una discarica abusiva materiali di risulta di lavori edili, ritenuti rifiuti pericolosi. La corte di merito, invece, ha ritenuto i rifiuti non pericolosi, ravvisando così il meno grave reato contravvenzionale di cui alla lett. a), punito solo con pena alternativa.
2 - Il difensore del LE ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo: a) lesione del diritto dell'imputato perché il medesimo - dopo la derubricazione del reato - non era stato messo in condizione di addivenire all'oblazione speciale di cui all'art. 162 bis c.p.; b) carenza assoluta di motivazione in ordine all'applicabilità della sanzione amministrativa di cui all'art. 50 D.Lgs. 22/1997; c) prescrizione del reato.
3 - Il primo motivo è fondato.
Com'è noto, in seguito alla sentenza additiva della Corte Costituzionale 530/1995, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p. relativamente a fatto diverso o reato concorrente contestati in dibattimento, il legislatore si era adeguato con la legge 16.12.1999 n. 479, che, con l'art. 9, aveva aggiunto all'art. 162 bis c.p. un ultimo comma, secondo il quale "in caso di modifica della originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita".
Contestualmente, l'art. 53, comma 1, lett. c), della stessa legge aveva aggiunto anche il comma 4 bis dell'art. 141 disp. att. c.p.p., a norma del quale "in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato". Successivamente l'art. 2 quattordicies del D.L.
7.4.2000 n. 82, convertito con modificazioni nella legge 5.6.2000 n. 144, ha abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 162 bis c.p., in quanto norma processuale impropriamente collocata nel codice sostanziale e inoltre superflua rispetto alla più perspicua norma del comma 4 bis del suddetto art. 141, il quale, più acconciamente inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di rito, disciplina in generale il procedimento di oblazione. Il comma 4 bis di questo articolo resta così l'unica norma che regola il procedimento di oblazione nei casi in cui una imputazione originaria che non consente l'oblazione sia sostituita da altra imputazione che la consente. In tal modo il legislatore ha positivamente chiarito che nei casi suddetti il momento di apertura del dibattimento non è più il termine invalicabile per chiedere l'oblazione, giacché quando nel corso del dibattimento intervenga una modifica dell'imputazione tale da consentire l'oblazione l'imputato è rimesso in termini per accedere al beneficio. Ma lo stesso legislatore ha lasciato aperto il problema per i casi in cui non sia il pubblico ministero a modificare l'imputazione originaria nel corso del dibattimento, ma sia il giudice nella sua decisione finale a qualificare diversamente il fatto-reato contestato.
3.1 - Sulla scia della citata sentenza costituzionale 530/1995, va osservato che sarebbe però contrario al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. nonché al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. privare in questi casi l'imputato del diritto di chiedere l'oblazione sol perché il pubblico ministero ha formulato una imputazione giuridicamente scorretta o non l'ha rettificata nel corso del dibattimento, vanificando così il ruolo proprio del controllo giurisdizionale. Infatti, seguendo questa tesi, quando il giudice, nell'esercizio del suo potere di controllo, intervenisse a riqualificare secondo diritto il reato contestato, il suo intervento non potrebbe esplicare tutti i suoi effetti a favore dell'imputato, posto che questi non avrebbe più il diritto di accedere all'oblazione, che invece avrebbe conservato ove fosse stato il pubblico ministero a modificare l'imputazione.
Non si può perciò condividere quell'orientamento secondo cui in questi casi l'imputato in tanto ha diritto all'oblazione in quanto l'abbia tempestivamente richiesta prima dell'apertura del dibattimento in via "preventiva" o "cautelativa" per l'ipotesi auspicata in cui il giudice decidesse la derubricazione del reato (Cass. Sez. 1^, n. 13278 del 17.12.1998, Mangione, rv. 211868; Cass. Sez. 1^, n. 8780 dell'8.7.1999, Orfeo, rv. 214646; e implicitamente anche Cass. Sez. 1^, n. 7383 del 23.6.2000, Monetto, rv. 216275). Questo orientamento è ormai in aperto conflitto con la rado del novellato art. 141, comma 4 bis, disp. att., che espressamente supera 10 sbarramento processuale di cui all'art. 492 c.p.p. e riapre i termini per l'oblazione ogni qual volta l'imputazione originaria sia derubricata in una imputazione oblabile.
Neppure può accettarsi la tesi secondo cui in caso di derubricazione disposta dal giudice l'imputato possa presentare domanda di oblazione con l'atto di appello, in applicazione analogica dell'art. 604, comma 7. c.p.p. (così Cass. Sez. 3^, n. 10634 del 15.9.1999, Stacchini, rv. 214038). A prescindere dalla considerazione che questa soluzione non è applicabile alle derubricazioni disposte dal giudice d'appello e a quelle disposte in primo grado con sentenze inappellabili per legge, la tesi non è comunque accettabile perché imporrebbe all'imputato un ulteriore grado di giudizio per esercitare un diritto che gli spetta sin dal momento in cui è disposta (dal p.m. o dal giudice) una derubricazione che apra la possibilità dell'oblazione. 3.2 - Ma se l'interpretazione costituzionalmente orientata impone di riconoscere all'imputato il suo diritto sostanziale all'oblazione in tutti i casi in cui la derubricazione del reato sia opera del giudice, resta ancora aperto un problema processuale, perché l'ordinamento positivo non chiarisce in che modo l'imputato può accedere concretamente all'oblazione o comunque è rimesso in termini per formulare la relativa domanda.
Una prima soluzione è stata offerta dalla citata sentenza Monetto, secondo la quale, nel corso o all'esito dell'istruzione dibattimentale, il giudice provvede con ordinanza a rimettere l'imputato in termini per richiedere l'oblazione. Questa soluzione incontra però un inconveniente, giacché la rimessione in termini presuppone la derubricazione del reato e questa non può essere disposta con ordinanza, che rimarrebbe come una anomala anticipazione del giudizio finale, tale da impedire allo stesso giudice di emettere la sentenza conclusiva a norma dell'art. 34 c.p.p. così come integrato e interpretato dalla Corte costituzionale. Un seconda soluzione è quella indicata da Cass. Sez. 2^, del 14.11.2001, Elidrissi, rv. 220861 e Cass. Sez. 2^, n. 33420 del 7.10.2002, Bonavoglia, rv. 222385, secondo le quali il giudice provvede con la stessa sentenza, nella quale da una parte riqualifica il reato pronunciando la relativa condanna e dall'altra rimette in termini l'imputato per provvedere all'oblazione, subordinando l'efficacia della condanna alla inutile scadenza del termine assegnato o al mancato pagamento della somma dovuta. Ad avviso del collegio è questa la soluzione più aderente al sistema. Da una parte infatti è solo con sentenza che il giudice provvede a giudicare in ordine al fatto-reato contestato dal Pubblico Ministero e, se del caso, a derubricarlo in altro fatto-reato che consenta l'oblazione. Dall'altra, ove il giudice decida di derubricare il reato in altro che consenta l'oblazione, può con la stessa sentenza (che assumerebbe così la forma di una sentenza-ordinanza) determinare la somma da versare per l'oblazione (ex art. 141, comma 4, disp. att. c.p.p.) e fissare all'imputato/condannato un termine non superiore a dieci giorni per provvedere al pagamento della somma dovuta (ex art. 141, comma 4 bis, disp. att. c.p.p.). Per conseguenza, se la procedura di oblazione si perfeziona con il pagamento della somma dovuta entro il termine stabilito, sarà il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, a dichiarare estinto il reato ex art. 676 c.p.p.; in caso contrario la condanna diventa incondizionatamente efficace ed eseguibile.
La pronuncia così emanata dal giudice corrisponde al paradigma di sentenza condizionata o condizionale elaborato dalla giurisprudenza civile. Invero, l'ordinamento processuale, in omaggio al principio della economia dei giudizi, ammette sentenze dette appunto condizionate, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto o al sopraggiungere di un termine o all'adempimento di una controprestazione, il cui accertamento non richieda un ulteriore giudizio di cognizione ma possa essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (Cass. Sez. 2^, n. 6667 del 7.12.1982, rv. 424303; Cass. Sez. 2^, n. 7841 del 22.12.1986, rv. 449791; Cass. Sez. 3^, n. 6329 del 12.7.1996, rv. 498502; Cass. Sez. 3^, n. 3734 del 10.4.1998, rv. 514441; Cass. Sez. 3^, n. 1642 del 25.2.1999, rv. 523632; Cass. Sez. 2^, n. 4809 del 13.4.2000, rv. 535677; Cass. Sez. n. 12444 del 25.8.2003, rv. 566221). Nel settore penale l'ordinamento processuale registra specifiche applicazioni di questo paradigma, anzitutto laddove prevede la possibilità che il giudice condanni a una pena condizionalmente sospesa ai sensi degli artt. 163 e ss. c.p., con la conseguenza che il reato si estingue se nei termini stabiliti dalla legge il condannato non commette altro delitto o altra contravvenzione della stessa indole (art. 167 c.p.); in questo caso sarà il giudice competente per l'esecuzione ex art. 676 c.p.p. a dichiarare, su istanza di parte, l'estinzione del reato. Analogamente gli artt. 151, comma 4, e 174, comma 3, c.p. prevedono rispettivamente la possibilità di applicare amnistie o indulti condizionati, mentre gli artt. 672 e 674 c.p.p. affidano al giudice dell'esecuzione la competenza per decidere sull'applicazione dell'atto di clemenza, quando la condizione si sia verificata, o sulla revoca della clemenza nei casi previsti quando non vi abbia provveduto il giudice della cognizione.
Lo stesso paradigma deve essere applicato nel caso positivamente non disciplinato in cui il giudice penale riqualifichi un reato non oblabile in altro reato oblabile, per consentire all'imputato di esercitare il suo diritto, costituzionalmente indiscutibile, di estinguere il reato attraverso l'oblazione. Pertanto - come già osservato - il giudice, con la stessa sentenza di condanna per il reato derubricato, dovrà determinare la somma da pagare per l'oblazione e fissare un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma dovuta, subordinando l'efficacia della condanna al mancato perfezionamento dell'oblazione nel termine fissato. Se invece l'oblazione verrà perfezionata nel termine, sarà il giudice dell'esecuzione a dichiarare estinto il reato su istanza del condannato o del Pubblico Ministero.
4 - Gli altri due motivi di ricorso vanno disattesi: il secondo, perché risulta che il LE scaricava abusivamente i rifiuti non come semplice soggetto privato, ma come titolare d'impresa; il terzo, perché il reato, accertato il 9.11.1999, si prescriverà solo il 9.5.2004. In conclusione, accogliendo la prima censura e respingendo le altre, la sentenza va annullata nei limiti sopra precisati, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Catanzaro, la quale dovrà determinare la somma da pagare per l'oblazione e fissare un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma dovuta, subordinando l'efficacia della condanna al mancato perfezionamento dell'oblazione nel termine fissato.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2004